Giovedì 14 febbraio 2019

La scelta tra il regime ordinario e il regime di trasparenza nella tassazione dei dividendi

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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La scelta tra il regime ordinario e il regime di trasparenza nella tassazione dei dividendi

Con la legge 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi prevedendo, per i soggetti IRPEF non imprenditori, una ritenuta a titolo d'imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.

Per i soggetti IRPEF non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022. A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai DM 2.4.2008 e 26.5.2017) che prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad IRPEF (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l'utile si è formato fino all'esercizio in corso al 31/12/2007;
  • al 49,72% se l'utile si è formato dopo l'esercizio in corso al 31/12/2007 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016
  • al 58,14% se l'utile si è formato dopo l'esercizio in corso al 31/12/2016

In alternativa alla tassazione a titolo d'imposta del 26%, potrà valutarsi anche l'opzione per il regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR, che comporta la tassazione degli utili conseguiti direttamente in capo ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società, come accade con le società di persone.

L'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta comporta, di fatto (e in assenza di variazioni fiscali), una tassazione pari al 43,76% sull'utile della società, per effetto della combinazione tra l'aliquota IRES (24%) e l'ulteriore tassazione in capo al singolo socio (26%).

L'applicazione del regime di trasparenza comporta una tassazione che dipende anche dall'ammontare complessivo dei redditi conseguiti dal socio, essendo applicabili le aliquote IRPEF progressive, fino al 43%, nonché le addizionali regionali e comunali.

La scelta tra i due regimi richiede un'attenta valutazione della convenienza tenendo conto dei vantaggi e svantaggi di ciascun regime.

I vantaggi del regime ordinario (applicazione della ritenuta a titolo d'imposta) sono:

  • viene tassato in capo al socio solo l'utile effettivamente distribuito (anche se l'intero è comunque assoggettato ad IRES)

  • sul dividendo non sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (IRPEF al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime ordinario può essere più conveniente

  • poiché il dividendo non rientra nel reddito complessivo, le detrazioni influenzate dal valore dello stesso (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) sono più alte rispetto al caso in cui si applichi il regime di trasparenza

Gli svantaggi sono:

  • un'aliquota di tassazione (43,76% a causa della doppia tassazione dovuta ad IRES e ritenuta del 26%) complessivamente elevata e simile a quella prevista ai fini IRPEF per lo scaglione più alto di reddito (43%)

  • se il reddito da partecipazione fosse l'unico reddito o comunque quello principale, l'applicazione della ritenuta potrebbe impedire di sfruttare tutte le deduzioni e detrazioni IRPEF spettanti

I vantaggi del regime di trasparenza sono:

  • l'aliquota d'imposta applicabile al dividendo è quella marginale (applicabile sull'ultima porzione di reddito) e quindi è sempre inferiore a quella che di fatto si applica con la ritenuta a titolo di imposta (43,76%), anche perché non va versata l'IRES (quest'ultima assorbita dalla tassazione in capo ai singoli soci);

  • poiché l'utile entra a far parte del reddito complessivo, è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni IRPEF, specialmente quando il socio non ha altri redditi.

Gli svantaggi sono:

  • viene tassato in capo ai soci l'intero utile prodotto dalla società, a prescindere dalla sua distribuzione o destinazione a riserva di patrimonio netto

  • sull'utile sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (IRPEF al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime di trasparenza può essere penalizzante

  • le detrazioni influenzate dal valore del reddito complessivo (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) si riducono e possono venire meno in caso di redditi elevati (ad esempio la detrazione per lavoro dipendente viene meno per redditi superiori a 55.000 euro)

Nell'esame della convenienza bisogna inoltre tenere conto di altri fattori:

  • l'opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio

  • l'opzione per la tassazione per trasparenza, se esercitata, si applica a tutti i soci me è possibile che la scelta di un determinato regime sia favorevole per alcuni soci e penalizzante per altri, in quanto ogni socio ha una situazione reddituale diversa dall'altro (presenza di altri redditi, ammontare di detrazioni del quale si può usufruire ecc.)

Al fine di esaminare la convenienza tra i due regimi, abbiamo predisposto un foglio elettronico che confronta la tassazione subita applicando il regime ordinario o quello della trasparenza. In questo modo è possibile combinare i diversi fattori che influenzano la convenienza e giungere ad una decisione.

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    Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
    La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

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    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

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    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

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    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

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