Per i soggetti IRPEF non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022. A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai DM 2.4.2008 e 26.5.2017) che prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad IRPEF (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:
In alternativa alla tassazione a titolo d'imposta del 26%, potrà valutarsi anche l'opzione per il regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR, che comporta la tassazione degli utili conseguiti direttamente in capo ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società, come accade con le società di persone.
L'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta comporta, di fatto (e in assenza di variazioni fiscali), una tassazione pari al 43,76% sull'utile della società, per effetto della combinazione tra l'aliquota IRES (24%) e l'ulteriore tassazione in capo al singolo socio (26%).
L'applicazione del regime di trasparenza comporta una tassazione che dipende anche dall'ammontare complessivo dei redditi conseguiti dal socio, essendo applicabili le aliquote IRPEF progressive, fino al 43%, nonché le addizionali regionali e comunali.
La scelta tra i due regimi richiede un'attenta valutazione della convenienza tenendo conto dei vantaggi e svantaggi di ciascun regime.
I vantaggi del regime ordinario (applicazione della ritenuta a titolo d'imposta) sono:
Gli svantaggi sono:
I vantaggi del regime di trasparenza sono:
Gli svantaggi sono:
Nell'esame della convenienza bisogna inoltre tenere conto di altri fattori:
Al fine di esaminare la convenienza tra i due regimi, abbiamo predisposto un foglio elettronico che confronta la tassazione subita applicando il regime ordinario o quello della trasparenza. In questo modo è possibile combinare i diversi fattori che influenzano la convenienza e giungere ad una decisione.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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