Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (articolo 9, Dl 119/2018).
Non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).
Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” (che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis, Dlgs 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.
Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:
Per il buon esito della sanatoria, è necessario:
La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.
Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell’ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione. È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
Il provvedimento del 15 marzo 2019, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce anche che:
La risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 ha istituito il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni formali - definizione agevolata - art. 9 del Dl n. 119/2018”), deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta - nel formato “AAAA” - a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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