Condivido pienamente quanto di seguito ha scritto la dott.ssa Valentina Serra che sta svolgendo il tirocinio presso il mio studio e che di seguito riporto.
L'art. 2, comma 6-quinquies, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto la concessione di un credito d'imposta ai soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese relative all'acquisto o all'adattamento degli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo, sostenute negli anni 2019 e 2020.
Secondo quanto indicato nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 del 28 febbraio 2019 il credito, riconosciuto nella misura pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro (50 euro in caso di adattamento), può essere "...utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo."
Come noto, i contribuenti rientranti nel regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e non effettuano liquidazioni periodiche dell'IVA; le domande che sorgono spontanee con riferimento all'appartenenza a tale regime sono principalmente due:
Sembra un caso limite ma un nostro cliente forfetario, dovendo a forza sostituire il volgare "registratore di cassa" ha acquistato il "nuovo marchingegno" proprio il 20.03.2019.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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