L'articolo 10 del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 nel testo risultante dalla legge di conversione 28.6.2019 n. 58 prevede che per interventi di efficienza energetica del 65% ridotta al 50% per finestre comprensive di infissi - schermature solari (tende) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A etc., la detrazione fiscale possa essere richiesta direttamente dal cliente al fornitore sotto forma di sconto, il fornitore a questo punto si troverà ad avere un credito di imposta di importo pari allo "sconto" concesso al cliente.
Situazione ad oggi
Situazione alternativa art. 10 D.L. 34
Gli interrogativi
Il testo del D.L. sembra, a mio avviso, non lasciare spazio ad interpretazioni nel senso che il cliente (il sig. Mario Rossi) può optare per l'ottenimento dello "sconto" invece che usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi: cioè se il sig. Mario Rossi decide di optare la ditta INFISSI non può opporsi ed è obbligata ad accettare la decisione del sig. Mario Rossi che ha tutta la convenienza ad "optare" per lo sconto, considerato che usufruisce in pratica della detrazione con 9 anni di anticipo, così come non sembra che lo "sconto" possa essere inferiore alla detrazione fiscale (testo del D.L. "può optare ... per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto..."; salvo poi leggere nel comma 3 che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà anche "...l'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore").
La ditta INFISSI recupera lo sconto (pari alla detrazione fiscale) del 50% in cinque anni, cioè finanzia lo sconto con cinque anni di anticipo:
supponendo che la ditta INFISSI abbia operazioni di questo tipo per 300.000 euro l'anno, oltre iva 10%, cioè 330.000 euro l'anno, conseguirà un credito di imposta di 165.000 euro che utilzzerà in compensazione per 33.000 euro l'anno per cinque anni. Occorrerà quindi che la ditta INFISSI valuti l'impatto in termini di liquidità che avranno eventuali ordini con "opzione" da parte del cliente dello "sconto" in luogo della detrazione dell'imposta. La ditta INFISSI potrà poi cedere il credito imposta a propri fornitori di beni e servizi (ad esclusione di banche ed intermediari finanziari); chiaramente il fornitore di beni e servizi, ammesso e non concesso che sia disposto ad acquistare crediti di imposta, li pagherà "sottocosto", tenuto conto che acquista crediti di imposta che sono da "spendere" in cinque anni.
Occorrerà poi conoscere le modalità attuative della disposizione in questione, in quanto a prevenire illeciti sarà opportuno che siano fornite, non si sa in quali dichiarazioni, notizie incrociate circa fornitore di beni (la ditta INFISSI) ed il cliente che ha usufruito dello sconto (il sig. Mario Rossi).
Al momento la procedura introdotta dall D.L. 34 non è attuabile, in quanto il comma 3 prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 28 luglio 2019.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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