Rammentiamo che dal 1 gennaio 2020 dovranno essere applicate da parte dei commercialisti le regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale che, tra l'altro, ha realizzato una serie di sette lezioni disponibili gratuitamente on line, regole emanate ai sensi del comma dell'articolo 11 del Dlgs. 231-2007. (per gli avvocati il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le regole tecniche lo scorso 20 settembre).
A livello di normativa generale viene introdotto nell'articolo due il comma sei bis stabilendo che il trattamento di dati personali per le finalità di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento europeo 679-2016 e della relativa normativa nazionale di attuazione.
In tema di adeguata verifica della clientela si segnala la modifica introdotta al comma quattro dell'articolo 17, con la previsione che nel caso di clienti già acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda nuovamente opportuna in considerazione del mutato livello di rischio associato al cliente, tale verifica si effettua entro il 30 giugno (termine cui alla direttiva 2011-16-UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale-scambio di informazioni).
Altra modifica recata dal Dlgs. 125 riguarda la precisazione all'articolo tre comma 5 lettera b sui soggetti che esercitano commercio di cose antiche o che agiscono in qualità di intermediari in tale commercio quando il valore dell'operazione è superiore ai € 10.000; sempre in tale articolo e sempre al comma cinque lettera e viene precisato che gli agenti in mediazione immobiliare iscritti al registro imprese sono soggetti agli obblighi anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di bene immobile limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore ai € 10.000.
Gli organismi di autoregolamentazione (il Consiglio Nazionale e le sue articolazioni territoriali), ai sensi dell'articolo 11 pubblicano entro il 30 marzo di ogni anno una relazione annuale con indicato il numero dei decreti sanzionatori adottati nei confronti dei propri iscritti (il che fa presumere che gli Ordini procederanno ad effettuare dei controlli nei confronti degli iscritti), il numero di segnalazioni di operazioni sospette, cui va ad ora aggiungersi il numero e la tipologia delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute e sistematiche o plurime in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Altre modifiche riguardano l'istituzione del registro dei titolari effettivi per il quale occorre attendere l'emanazione di decreti attuativi, sottolineando che il comma uno dell'articolo 21 prevede l'obbligo di comunicazione da parte delle imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private delle informazioni relative al titolare effettivo, sanzionando l'omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile (da 103 a € 1032).
Nell'articolo 49 sulla limitazione all'uso del contante si segnala che dal 1 luglio 2020 e e fino al 31 dicembre 2021 il limite per il pagamento in contanti viene ridotto a € 1.999,99 e dal 1 gennaio 2022 a € 999,99; si rammenta comunque che gli assegni bancari emessi di importo superiore ad € 999,99 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile ".
La comunicazione del 'Titolare effettivo'
L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede:
- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
- che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.
Il Titolare Effettivo si comunica al Registro delle Imprese solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:
Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva, il tutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023. In attesa della pubblicazione degli ultimi Decreti previsti per il completamento dell’iter, abbiamo predisposto una lettera informativa per la clientela.
Aggiornato al limite di pagamento in contanti di 1.999,99 euro in vigore dal 1° luglio 2020. Le Regole Tecniche (RT) sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa veniva indicato che trascorsi sei mesi le stesse sarebbero vincolanti per gli iscritti; con comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il 19 luglio 2019 tale termine è stato differito al 1° gennaio 2020 (link al CNDCEC).
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