Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 portante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti (art. 61):
Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
ATTENZIONE:
- la sospensione riguarda solo le imposte e contributi espressamente elencati. Non vale quindi, per esempio, per la Tassa di Concessione Governativa
- la sospensione riguarda i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e non anche le altre ritenute (come per esempio la ritenuta d'acconto sui compensi di professionisti, agenti e lavoratori autonomi)
- nella circolare n. 37/2020, l'INPS ha comunicato che "La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento". Secondo questa interpretazione, se un datore di lavoro ha operato anche la trattenuta di contributi a carico del lavoratore sugli stipendi erogati a febbraio 2020, oltre che quella a proprio carico e le ritenute fiscali, alla scadenza versamento del 20 marzo dovrà versare "regolarmente" i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore.
Disposizioni per gli altri settori
Il Decreto (art. 62) prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).
Per quanto riguarda invece i VERSAMENTI:
ATTENZIONE: per le sospensioni dei versamenti oltre il 20 marzo, valgono le stesse precisazioni riportate sopra in merito alle altre imposte, alle ritenute e ai contributi a carico dei lavoratori dipendenti.
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione cartelle e attività accertamento
Il decreto (art.67 e 68) sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
La sospensione riguarda espressamente i pagamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 del DL 78/2010, IVA, imposte sui redditi e IRAP, L. 160/2019, tributi locali) e dagli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010). Manca, però, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli richiamati esplicitamente. Per esempio la sospensione non è prevista per i pagamenti derivanti dai cosiddetti "avvisi bonari" ossia dalle comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale (emessi ex art. 36-ter del DPR 600/73).
Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.
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- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
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