Gli articoli 27 e 28 del DL n. 18 del 17/03/2020, cosiddetto Decreto "Cura Italia", prevedono un'indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:
Analoghe indennità (che non saranno però oggetto di questo vademecum), sono previste per:
La Circolare INPS 49 del 30 marzo 2020 ha confermato che:
Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza).
Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all'INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti anche alla Gestione Separata.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in corso.
All'interno delle categorie individuate, l'indennità di 600 euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa dell'emergenza COVID-19.
Qualche esempio:
l'indennità SPETTA a:
l'indennità NON SPETTA a:
L'indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall'INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.
La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del lavoro).
Con il messaggio 1381 del 26 marzo l'INPS ha reso noti alcuni interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web INPS e per l'attribuzione dei PIN.
L'accesso ai servizi online dell'INPS può normalmente avvenire con una delle seguenti tipologie di credenziali:
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l'inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Per garantire a tutti il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l'INPS ha però messo in atto un duplice intervento rivolto a:
L'accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus.
Il PIN è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell'INPS. Il PIN iniziale è normalmente composto da 16 caratteri. La procedura ordinaria prevede che i primi 8 numeri del PIN siano inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all'indirizzo di residenza. Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.
La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, le si potrà immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda di indennità.
Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, sarà necessario chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal prossimo 1° aprile 2020. Non sappiamo quante saranno le domande valide presentate e di conseguenza se le risorse destinate saranno sufficienti; poiché per i pagamenti verrà seguito un ordine cronologico, consigliamo di essere solleciti e di testare fin da subito le modalità di accesso.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
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