L'articolo 64 del D.L. 18/2020 ha introdotto "...un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020" per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.
Tale credito di imposta in conseguenza degli accordi concordati nel protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 16 marzo scorso, relativo alla tutela dei lavoratori delle imprese per le quali, con i DPCM emanati, non è stata sospesa l'attività.
Da parte di alcuni assistiti vengono formulate richieste di chiarimenti circa tale disposizione che non siamo in grado di fornire, considerato che entro il 16 aprile 2020 dovrebbe essere emanato un Decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministrero dell'Economia e delle Finanze che stabilisca i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta in argomento.
Preliminarmente si precisa che il protocollo di intesa sopra richiamato fa riferimento a "pulizia periodica e sanificazione dei locali", mentre il testo dell'art. 68 del D.L. 18/2020 fa riferimento unicamente alle spese "di sanificazione" il che confermerebbe l'esclusione dal credito di imposta delle spese per la pulizia periodica, mentre per la sanificazione, in linea generale e anche secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera e) del D.M. 274/ 1997 possono definirsi attività di sanificazione "...quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".
In tema di sanificazione per l'emergenza COVID-19 è stata emanata dal Ministero della Salute la circolare 5443 del 22/02/2020 (di seguito si riporta un estratto) che prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine specifico "sanificazione") di ambienti non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, e che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di tutti i DPI e precise norme da seguire (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione - smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto etc.).
Secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute appare del tutto improbabile che possano essere ammesse al credito di imposta spese per acquisto di attrezzature e spese per l'acquisto di prodotti per eseguire "in proprio" operazioni di sanificazione, attese anche le modalità di smaltimento dei DPI, reputando che nessuna azienda abbia strutture e personale addestrato per effettuare correttamente un intervento di sanificazione come indicato nella predetta circolare, nonché per smaltire i DPI monouso come materiale potenzialmente infetto.
In base a quanto sopra considerato sembra quindi ragionevole ipotizzare che le spese che potranno beneficiare del credito di imposta in argomento siano quelle sostenute per operazioni di sanificazione effettuate da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997 e che al termine dell'intervento rilascino apposita certificazione riguardante l'avvenuto intervento, in conformità alle disposizioni in vigore.
Estratto dalla Circolare 5443 del 22/02/2020 Ministero della Salute
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COV ID- 19 prima di essere stati ospedalizzatI verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall' ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da persona le che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso camice monouso impermeabile a maniche lunghe. e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso , i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materia li di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Nel 2015 ha conseguito la laurea magistrale in Economia aziendale, indirizzo professioni contabili presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio... Leggi di più
Da alcuni anni collabora con lo Studio Franco di Fossano.
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Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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