E' ormai noto che il D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") all'articolo 64 ha previsto un credito d'imposta pari al 50% "...delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario..." mentre il D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") ha esteso l'applicazione di detto credito d'imposta anche alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto "...di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici...".
Da alcuni anni, maggiormente ancora in questo periodo, formano oggetto di discussione i generatori di ozono, ossia delle unità adatte alla purificazione e sanificazione degli ambienti basate sulla produzione e liberazione di ozono nell'aria.
Senza soffermarci sugli aspetti tecnico-chimici dell'ozono, compito estraneo totalmente alle nostre nozioni e competenze, citiamo semplicemente quanto contenuto nel Protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482 del Ministero della Sanità, che ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore.
Le unità in questione per assicurare però una corretta sanificazione devono essere certificate CE, EUOT3A (European Ozone Trade Association) ed ECHA (European Chemicals Agency), in grado di garantire una produzione di ozono tale da inattivare virus e batteri.
Sembra ragionevole ipotizzare che le spese sostenute per l'acquisto di unità di generazione di ozono possano essere ricomprese tra le spese che possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 64, in quanto l'acquisto e l'utilizzo di dette unità in ambienti di lavoro va chiaramente a sostituirsi agli interventi di sanificazione effettuati da aziende specializzate dato che appunto il loro utilizzo sembra garantire una corretta sanificazione dell'ambiente in cui viene effettuato.
Ovviamente occorrono chiarimenti circa tale interpretazione, considerato che entro il 16 aprile doveva essere manato un Decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze circa i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta in argomento che ad oggi non risulta appunto emanato e che le disposizioni dei D.L. ad oggi emanati si limitano ad indicare quali spese che danno diritto al credito di imposta "spese di sanificazione" e "spese per l'acquisizione di DPI", ma non esplicitamente quelle per l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati alla salubrità dell'aria.
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Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale
Foglio in Excel per la gestione del plafond mobile IVA.
Il foglio di lavoro è stato progettato sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond iva ad uso dei verificatori doganali.
Il file è utilizzabile in “scrittura” fino ad 15 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato tale periodo.
Sarà disponibile a breve anche una versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.