Lunedì 22 giugno 2020

Le responsabilità fiscale per i crediti d'imposta ceduti ricade sempre sul cedente

a cura di: Meli e Associati
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Le responsabilità fiscale per i crediti d'imposta ceduti ricade sempre sul cedente

L'art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

  • il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
  • il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio;
  • il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio;
  • il credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.

In caso di cessione:

  • la responsabilità per l'esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
  • il cessionario risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

E' un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d'imposta da Ecobonus e Sismabonus, l'Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:

  • al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta. In tal caso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal taso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ecco perché, anche in previsione dell'imminente avvio dell'Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia: lasciare tutta la gestione all'impresa esecutrice dell'opera e cessionaria del credito potrebbe infatti nascondere gravi pericoli per il cliente che resterebbe responsabile nei confronti dell'Erario.

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    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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