La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data "dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato".
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l'azienda è posseduta da almeno un triennio, c'è la possibilità di tassare la plus in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In caso di mancata esibizione del libro cespiti, il valore degli stessi è considerato plusvalenza (Cass. n. 6830/2019).
- Art. 86, c.2 e 4, TUIR
- Art. 101, c.1, TUIR
La cessione dell'immobile separata dall'azienda è elusiva (risposta n. 469 dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2019). L'operazione non è abusiva solo qualora il cessionario sia un fondo immobiliare.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2016 n. 91 e risposta ad interpello n. 92 del 2 aprile 2019 hanno trattato il caso della risoluzione della cessione d'azienda che, come vedremo, non rettifica la plusvalenza.
CTR Lombardia (n. 1561 del 4 aprile 2019) ha rilevato che, nell'avviso di accertamento, l'Ufficio ha applicato per la valutazione dell'avviamento il metodo sintetico-comparativo, non indicando però i presunti casi analoghi menzionati nell'avviso di accertamento stesso, risultando, altresì, omessa qualsivoglia allegazione dei predetti casi analoghi. Quindi avviamento accertabile, ma con adeguate motivazioni.
TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA - CESSIONE D'AZIENDA
Cedente | Durata del processo |
Unica azienda? |
Regime di tssazione |
---|---|---|---|
Imprenditore individuale |
Oltre 5 anni
|
Sì |
Tassazione ordinaria |
Tassazione separata |
|||
No |
Tassazione ordinaria |
||
Tassazione separata |
|||
Tassazione differita |
|||
Tra 3 e 5 anni
|
Sì |
Tassazione ordinaria |
|
No |
Tassazione ordinaria |
||
Tassazione differita |
|||
Meno di 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
|
Società commerciale |
Oltre 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
Tassazione differita |
|||
Meno di 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
Durata del processo |
Imprenditore individuale |
Società commerciale |
---|---|---|
Oltre 5 anni |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza (da esclusione della cessione dell'unica azienda); - Tassazione separata. |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza. |
Tra 3 e 5 anni |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza. |
|
Meno di 3 anni |
- Regime ordinario; |
- Regime ordinario; |
Per approfondimenti e dettagli vedasi il nostro lavoro Aziende e partecipazioni: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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