Con la circolare n. 26 del 15 ottobre, l'Agenzia Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito al tema dell'aliquota IVA agevolata applicabile alle cessioni di taluni beni utili al contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.
Redatta sotto forma di risposte ai quesiti, il documento di prassi esamina una serie di casi chiarendo alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'ambito applicativo del nuovo regime introdotto dall'articolo 124 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio).
Si ricorda che per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:
Viene precisato che l'elenco dei beni agevolabili contenuto nell'articolo 124, comma 1, è un elenco tassativo e non esemplificativo; quindi solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Viene inoltre sottolineato che per usufruire del regime di maggior favore le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, tenendo conto della natura dei beni elencati, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all'articolo 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall'acquirente e dal suo settore di attività.
Viene chiarito, inoltre, che il trattamento IVA agevolato si applica sia alle cessioni/acquisti interni, sia alle importazioni, nonchè agli acquisti intracomunitari di beni. Ne emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.
Rientrano nell'agevolazione anche le cessioni onerose e quelle gratuite nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del DPR n. 633/72 (contratti d'opera, di appalto, locazione finanziaria, noleggio e simili).
Si riportano alcuni tra i beni agevolati:
Le operazioni relative ai beni elencati nell'articolo 124, comma 1, vanno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA secondo le modalità di seguito descritte:
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
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In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
Lettera informativa per il Cliente: IL NUOVO 'RAVVEDIMENTO TOMBALE'
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, G.U. serie generale n. 236 dell’8 ottobre, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. La legge entra in vigore il 9 ottobre 2024.
Modello di memoria difensiva verso il nuovo schema d'atto dell’Agenzia Entrate
Il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (LEGGE 27 luglio 2000, n. 212) definisce il Principio del contraddittorio e del conseguente “schema d’atto” che costituirà la base di partenza delle attività di accertamento.
Questo modello di memoria difensiva tiene conto di gran parte delle innumerevoli modifiche emergenti sia nello statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992.
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