Il prossimo 30 giugno 2021 sarà la prima scadenza "ordinaria" per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d'imposta 2020.
Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.
Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:
Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)
Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e persone fisiche titolari di partita IVA
Prima scadenza (senza maggiorazione)
Rata |
Scadenza |
Note |
Rata unica o rata 1 |
30 giugno 2021 |
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Rata 2 |
16 luglio 2021 |
|
Rata 3 |
20 agosto 2021 |
La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto |
Rata 4 |
16 settembre 2021 |
|
Rata 5 |
18 ottobre 2021 |
Il 16 ottobre è sabato |
Rata 6 |
16 novembre 2021 |
|
Con maggiorazione 0,4%
Rata | Scadenza | Note |
Rata unica o rata 1 | 30 luglio 2021 | 30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno |
Rata 2 | 20 agosto 2021 | La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto |
Rata 3 | 16 settembre 2021 | |
Rata 4 | 18 ottobre 2021 | Il 16 ottobre è sabato |
Rata 5 | 16 novembre 2021 |
Persone fisiche non titolari di partita IVA
Prima scadenza (senza maggiorazione)
Rata | Scadenza | Note |
Rata unica o rata 1 | 30 giugno 2021 | |
Rata 2 | 20 agosto 2021 | La scadenza del 31 luglio slitta al 2 agosto, e cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto |
Rata 3 | 31 agosto 2021 | |
Rata 4 | 30 settembre 2021 | |
Rata 5 | 2 novembre 2021 | Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è festivo |
Rata 6 | 30 novembre 2021 |
Con maggiorazione 0,4%
Rata | Scadenza | Note |
Rata unica o rata 1 | 30 luglio 2021 | 30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno |
Rata 2 | 20 agosto 2021 | La scadenza del 31 luglio slitta al 2 agosto, e cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto |
Rata 3 | 31 agosto 2021 | |
Rata 4 | 30 settembre 2021 | |
Rata 5 | 2 novembre 2021 | Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è festivo |
Rata 6 | 30 novembre 2021 |
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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