La nuova riforma degli ammortizzatori sociali avvenuta con legge n. 234/2021 ha introdotto l'obbligo per tutte le aziende che occupano almeno 1 dipendente, a partire dal 1° gennaio 2022, di essere iscritte ad un Fondo di solidarietà Bilaterale, che deve essere istituito dalle rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori del proprio settore, o in alternativa al FIS (Fondo di integrazione salariale).
Le prestazioni
Il Fondo eroga l'assegno di integrazione salariale, che ha la durata di:
L'ammontare dell'assegno di integrazione salariale ha un massimale di importo pari a quello delle altre integrazioni ordinarie, straordinarie e di solidarietà.
L'aliquota di Finanziamento del FIS (i Fondi bilaterali declineranno la propria aliquota specifica)
L'aliquota di finanziamento ordinaria del FIS è:
È stata introdotta la possibilità (a partire dal 1° gennaio 2025) per le aziende fino a 5 dipendenti di un abbassamento dell'aliquota nella misura del 40% se per 24 mesi non ricorreranno ad alcun ammortizzatore.
Per il solo anno 2022 le aliquote del FIS sono:
Il contributo addizionale dovuto per le integrazioni salariali del FIS è pari al 4% della retribuzione persa.
ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota ordinaria ai predetti Fondi è condizione per il rilascio del DURC.
A chi spettano le prestazioni
A tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo e terzo livello, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
Per accedere alle integrazioni salariali, i dipendenti dovranno avere 30 giorni di lavoro effettivo nell'unità produttiva, ad eccezione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi non oggettivamente evitabili. Nel computo vanno comprese le ferie, le malattie, gli infortuni sul lavoro e l'assenza obbligatoria per maternità.
Il lavoratore che svolgerà attività di lavoro subordinata di durata superiore a 6 mesi o anche di lavoro autonomo durante il periodo integrativo non avrà diritto al trattamento per le giornate di lavoro prestate. Se l'attività sarà a tempo determinato con un contratto inferiore ai 6 mesi il trattamento verrà sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
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