Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16 maggio 2022 con importanti cambiamenti.
In particolare è previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).
I creditori pubblici qualificati:
- l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- l'Agenzia delle entrate;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione,
dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo , tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.
La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del "going concern".
La segnalazione assume quindi una connotazione di tipo informativo (e non quale obbligo di ricorso all'istituto della composizione negoziata). E' tuttavia evidente come l'eventuale inerzia dell'organo amministrativo e/o del collegio sindacale potrà essere giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai fini dell'analisi di "meritevolezza" per l'accesso alla composizione negoziata e/o alle procedure concorsuali ordinarie, ma anche in ordine ad eventuali future azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
L'art. 30 sexies, c. 1, D.L. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021, individua le seguenti soglie di indebitamento rilevanti ai fini della segnalazione:
Le segnalazioni riguarderanno:
e verranno inviate:
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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