Dal 2012 la Riforma Fornero ha introdotto un interessante incentivo economico per i datori di lavoro che assumono percettori di NASpI con contratto a tempo pieno e indeterminato ovvero operano una trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine.
L'incentivo è rivolto a tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata e le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Quando si può considerare un lavoratore "percettore di NASpI"?
Un lavoratore è percettore di NASpI quando la propria domanda di accesso alla prestazione NASpI (presentata direttamente o per tramite di un Patronato) è stata accolta, anche se non ha ancora percepito la prima rata del pagamento.
Quanto spetta?
L'incentivo massimo è pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, spettante per ogni mensilità di retribuzione erogata. Esso si riduce proporzionalmente in presenza di giornate non retribuite, e la somma a credito non può superare la retribuzione erogata al lavoratore nel mese corrispondente.
Ricordo che il trattamento di Naspi è stato recentemente riformato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021).
Chi NON ha diritto all'incentivo?
Come presentare l'istanza di accesso all'incentivo
La domanda di accesso all'incentivo deve essere presentata il prima possibile dopo l'assunzione, tramite il cassetto previdenziale contribuente, funzionalità "contatti", sezione "com. bidirezionale", indirizzando alla sede INPS la richiesta corredata da tre allegati:
È possibile trovare un fac simile dei documenti 1 e 2 allegato al presente articolo.
L'INPS valuta l'istanza e comunica all'azienda il codice autorizzazione "8D", necessario per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio.
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