L'art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto "PNRR-2"), ha abrogato una parte dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).
Dal 1° luglio 2022, per o soggetti minimi e forfettari vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.
I soggetti interessati
L'art. 18 del DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) ha previsto l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2 DL 98/2011) che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.
Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):
A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfettari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 €.
Regime sanzionatorio
La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente [1] previsti comporta, in primis, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:
Trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell'art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).
Con riferimento specifico ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
La fatturazione estera
Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
Natura dell'operazione e imposta di bollo
In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette - altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfettari) o "Operazione esclusa da IVA art27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi).
Come per le fatture cartacee rimane l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47€.
Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.
A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica "Bollo Virtuale" il valore "SI", mentre l'importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.
Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.
L'imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:
Per i primi due trimestri dell'anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:
I codici F24 per il versamento sono 2521, 2522, 2523 e 2524 a seconda del trimestre. Inoltre bisogna indicare l'anno di riferimento.
In attesa che l'Agenzia Entrate fornisca maggiori chiarimenti sulla disciplina, ricordiamo che le indicazioni fornite riguardano la disciplina generale. Segnaliamo, per esempio, che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere di fatturazione elettronica a prescindere dal regime adottato.
[1] entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, nel caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.
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Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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