Mercoledì 15 giugno 2022

Imposte sui redditi: il calendario delle prossime scadenze

a cura di: Meli e Associati
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Imposte sui redditi: il calendario delle prossime scadenze

Il prossimo 30 giugno 2022 (salvo proroghe) sarà la prima scadenza "ordinaria" per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d'imposta 2021.

Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.

Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:

  • il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
  • a fine mese per i non titolari di partita IVA.
     

Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)

Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e persone fisiche titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata Scadenza Note
Rata unica o rata 1 30 giugno 2022  
Rata 2 18 luglio 2022 Il 16 luglio cade di sabato
Rata 3 22 agosto 2022 La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato
Rata 4 16 settembre 2022  
Rata 5 17 ottobre 2022 Il 16 ottobre è domenica
Rata 6 16 novembre 2022  

Con maggiorazione 0,4%

Rata Scadenza Note
Rata unica o rata 1 22 agosto 2022  

 

La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato.

Rata 2 22 agosto 2022  
Rata 3 16 settembre 2022  
Rata 4 17 ottobre 2022 Il 16 ottobre è domenica
Rata 5 16 novembre 2022  


Persone fisiche non titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata Scadenza Note
Rata unica o rata 1 30 giugno 2022  
Rata 2 22 agosto 2022 La scadenza del 31 luglio slitta al 2 agosto, e cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato
Rata 3 31 agosto 2022  
Rata 4 30 settembre 2022  
Rata 5 31 ottobre 2022  
Rata 6 30 novembre 2022  

Con maggiorazione 0,4%

Rata Scadenza Note
Rata unica o rata 1 22 agosto 2022 30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno, che però cade di sabato. Il 1° agosto ricade nel periodo di sospensione e il 20 agosto cade di sabato.
Rata 2 22 agosto 2022  
Rata 3 31 agosto 2022  
Rata 4 30 settembre 2022  
Rata 5 31 ottobre 2022  
Rata 6 30 novembre 2022  

 

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    La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

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    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

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    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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