Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.
L’Agenzia Entrate con il Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022, ha definito tempi e modi di trasmissione dell’autodichiarazione.
L’autodichiarazione deve essere presentata:
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire:
In particolare, nel caso in cui analoga dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazionema nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera è stata confermata la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. Secondo alcuni la mancata presentazione potrebbe comportare la revoca del contributo.
Le sanzioni richiamate nell’istanza (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) sono collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni “tributarie”. Si ritiene quindi possano essere riferite solo all’erronea indicazione del superamento dei massimali previsti.
Purtroppo, anche in questo caso, la compilazione della comunicazione è complessa e richiede l’effettuazione di diversi riscontri, anche in collaborazione con il diretto interessato.
Per non commettere errori consigliamo di consultare, oltre alle risultanze contabili che potrebbero limitarsi a riportare solo alcuni degli aiuti utilizzati:
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
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Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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