Mercoledì 21 dicembre 2022

Diritto camerale annuale: invariati gli importi per l’anno 2023

a cura di: Meli e Associati
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Diritto camerale annuale: invariati gli importi per l’anno 2023

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2023, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.

Il tributo viene determinato, come per il 2022, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

  Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00  
Imprese con sede principale all’estero  
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00  

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

Le possibili maggiorazioni fino al 20% delle misure del diritto annuale da parte delle singole Camere di Commercio, relative al triennio 2020-2022, devono ancora essere definite e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Si rammenta infatti che per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

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    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

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    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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