La tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l'anno 2023 non ci risulterebbe abrogato né modificato l’obbligo di corrispondere "l'addizionale erariale alla tassa automobilistica” (comunemente definita "superbollo") da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalità di versamento di tale tassa.
Soggetti tenuti al pagamento qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, società etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall'utilizzatore.
Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica "ordinaria".
Importo del versamento: 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragrafo "Normativa") - per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 della carta di circolazione del veicolo.
Modello di versamento: il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione "Elementi identificativi".
Codici tributo
Normativa
Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, (vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
D.L. 6.12.2011 n. 201 - articolo 16 - comma 1
"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.................. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate - sul sito è possibile calcolare anche l'importo del superbollo dovuto - utilizzare il seguente LINK che permette di pagare il bollo tramite il servizio pagoPA nonché il servizio di compilazione del modello F24 per il pagamento del superbollo.
Inventario beni utilizzabile dagli Ets (modello personalizzabile)
L'inventario è un elenco contenente la descrizione dei beni, crediti e debiti appartenenti ad un’associazione o ad una fondazione (per esempio immobili, conti correnti, libretti postali, autovetture, pensioni ecc.); esso rappresenta quindi la situazione patrimoniale generale dell’Ets.
Rimborso chilometrico: calcolo con tabelle ACI: versione Cloud
Aggiornata con le tabelle ACI 2025 per il rimborso chilometrico ai dipendenti e il calcolo del fringe benefit (compenso in natura) per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo. Applicazione per determinare il rimborso chilometrico dovuto per una trasferta. Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. (21A07481) (GU Serie Generale n.302 del 28-12-2022).
Modello di ricorso tributario contro un avviso di accertamento da cosiddetto “nuovo redditometro”
Dopo una tribolata gestazione, sono partiti i controlli da “nuovo redditometro” e i primi conseguenti accertamenti. Pubblichiamo un modello di ricorso redatto dal Dott. Bullo, ispirato ad un caso reale, molto esauriente in procedura e, con due specifiche pregiudiziali importantissime: - la prima riguarda la doglianza relativa alla non applicazione del nuovo redditometro per tutto l’anno 2009 e parte del 2010 - la seconda riguarda la non applicazione delle sanzioni almeno fino al 2012 (si ricorda che le sanzioni rappresentano almeno il 50% del quantum richiesto!).
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