Il Decreto Lavoro, all’articolo 23 modera la sanzione amministrativa, fissata per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, versate dal datore di lavoro come disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.
PREMESSA
Nel caso il datore di lavoro, al momento del versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, generi una denuncia mensile inviata all’Inps (uniemens) insoluta, la conseguenza è l’esposizione del datore di lavoro stesso al rischio di sanzioni civili ma anche penali. Infatti, nell’aliquota contributiva totale che deve versare il datore di lavoro mensilmente, in seguito alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, è inclusa una percentuale di contributi a carico del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro non versa l’intero importo dei contributi dovuti, significa che trattiene tale quota a carico dei lavoratori, che invece deve essere sempre obbligatoriamente versata.
REGIME SANZIONATORIO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVORO
Il D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983, prevede due tipologie di ipotesi di omesso versamento con due diversi tipi di sanzioni:
NUOVE REGOLE DEL REGIME SANZIONATORIO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVORO, 5 MAGGIO 2023
A seguito dell’intervento del Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, si evidenziano le seguenti novità rispetto alla precedente normativa: da un lato sono confermate, come scritto al punto precedente, le sanzioni già disciplinate nella previgente normativa, in caso di omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti di importo complessivo superiore a euro 10.000 per anno civile, dall’altro lato sono introdotte nuove regole di seguito indicate:
(Fonti normative: D.L. 4 maggio 2023, n. 48, c.d. Decreto Lavoro, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983)
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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