Venerdì 19 gennaio 2007

CONTRIBUZIONE ENPALS SUL "LAVORO SPORTIVO" ex art. 67 TUIR: UN PROBLEMA FINALMENTE RISOLTO PER LE SOCIETA' SPORTIVE

a cura di: Fiscosport S.r.l.
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CONTRIBUZIONE ENPALS SUL

a cura di: Dott. Stefano Andreani (Consulente Regionale Fiscosport Toscana) e Dott. Giuliano Sinibaldi (Consulente Regionale Fiscosport Marche)

... purtroppo facendone sorgere uno più grande: quali sono i redditi compresi nella previsione dell'art. 67, II comma lettera "m", del TUIR?
In vista della prossima scadenza del 16 gennaio, data entro la quale è possibile la regolarizzazione agevolata, ai fini ENPALS, delle posizioni contributive pregresse, l'argomento è oggetto di prese di posizione da più parti.
Per mettere le società sportive in condizione di scegliere se avvalersi o meno di tale opportunità, il modo più corretto per inquadrare la vicenda ci è sembrato quello di ripercorrerne le tappe, cercando di costruire in tal modo una interpretazione coerente e sgombrando il campo da alcuni elementi che rischiano di fuorviare molti operatori.

1) La normativa e le prime circolari ENPALS
Punto di partenza è il D. L.vo 708/1947, istitutivo dell'ENPALS, che all'art. 2 stabilisce che "L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti ... l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti [iscrizione all'INPS, n.d.r.]" per gli appartenenti alle categorie elencate al successivo art. 3; tale articolo recita "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie, di qualsiasi nazionalità:
...
21) ... addetti agli impianti sportivi ...
22) calciatori e allenatori di calcio"

Il secondo comma del medesimo articolo prevede che l'elenco delle categorie professionali di cui al comma precedente sia periodicamente aggiornato sulla base del "monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport"
Nel rispetto di tale secondo comma il 15/3/05 è stato emanato un D.M. che ha così aggiornato l'elenco, nella parte che qui ci interessa:
"20) impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
...
22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;"

Per disciplinare l'applicazione di tale decreto l'ENPALS ha emanato la Circolare n. 7 del 30/3/2006, che al punto 3 definisce dettagliatamente quali figure professionali rientrino in ciascuna delle nuove tipologie introdotte da esso.

2) Le verifiche ENPALS/SIAE e la risonanza sulla stampa: un po' di "terrorismo"?
Ora, ad un'attenta lettura cosa dicono il D. L.vo 708/1947, il D.M. 31/3/05 e la circolare ENPALS n. 7?
Dicono che, qualora un soggetto sia tenuto all'iscrizione ad un ente previdenziale in quanto lavoratore autonomo o dipendente, egli dovrà essere iscritto all'ENPALS anziché all'INPS se fa parte di alcune categorie specifiche, e che l'elenco di tali categorie è stato integrato dal D.M. 31/3/2005 di cui sopra.

Ciò che fino al 31/3/05 valeva solo per gli addetti agli impianti sportivi e per gli allenatori di calcio (così come, p.es. per gli attori di rivista e i ballerini), oggi vale anche per le nuove figure professionali degli addetti alle sale fitness e i preparatori atletici (così come per i light designer, gli attori di fotoromanzi e gli story board designer).

Il D.M. non ha quindi operato un ampliamento "giuridico" della portata del D. L.vo 708/1947, ma solo un ampliamento "tipologico": non nuove fattispecie contrattuali o figure giuridiche o tipologie fiscali, ma solo nuove categorie professionali.

Stringendo subito sul punto che ci interessa, se fino al 31/3/05 non si era mai posto il problema di assoggettare a contribuzione previdenziale gli addetti agli impianti sportivi, i calciatori e gli allenatori che percepivano compensi ex art. 67 TUIR - anche perché sia l'INPS che l'INAIL lo avevano espressamente chiarito - perchè gli stessi soggetti, unitamente alle nuove figure professionali introdotte dal D.M. del 31/3/05, dopo tale data dovrebbero essere assoggettati a contribuzione previdenziale?

E in realtà questo non solo non lo dice il D.M. 31/3/05, ma nemmeno la circolare ENPALS n. 7, che si limita, come detto, a definire chiaramente la portata (come detto, "tipologica" e non "giuridica") della nuove categorie introdotte da tale D.M.

E qui è invece partito quello che, ovviamente in tono provocatorio e con un (amaro) sorriso, abbiamo definito una sorta di "terrorismo": sono scattate centinaia di verifiche ENPALS/SIAE, nel corso delle quali è stata verbalizzata la presenza e l'attività delle più disparate figure operanti nel campo dello sport dilettantistico, dagli accompagnatori agli istruttori che assistono i partecipanti ai giochi della gioventù.

Ma, fino ad oggi, tutto si ferma alla semplice verbalizzazione. Non ci risulta, come invece è apparso sulla stampa, che siano state sollevate specifiche contestazioni, nè tantomeno che siano state inviate "ingiunzioni di pagamento" (operazione che fra l'altro presupporrebbe l'emissione di un avviso di accertamento o irrogazione di sanzioni, il passaggio in giudicato del rigetto del ricorso, la consegna del ruolo al concessionario della riscossione, la scadenza dei termini sia della cartella che dell'avviso di mora).

Insomma, da molte parti si è seguita una "linea prudente" (spesso eccessivamente prudente) che ha in molti casi messo in grande preoccupazione gli operatori del settore. E ciò senza che, quantomeno in via ufficiale e per quanto ci è dato sapere, l'ENPALS abbia mai sostenuto (almeno apertamente e ufficialmente) che, contrariamente a quanto dichiarato da INPS e INAIL, i compensi ex art. 67 TUIR sono soggetti a contribuzione.

Probabilmente ciò era nelle intenzioni ENPALS, è chiaro, come è risaputo che sull'argomento vi sono stati più di un incontro ad altissimo livello fra ENPALS, CONI e Ministero, ma una presa di posizione ufficiale dell'ENPALS in tal senso non vi è mai stata.

Perché, dunque, anche se pare l'abbiano affermato in via informale molti suoi funzionari e molti verificatori SIAE, l'ENPALS non si è mai espressa in via ufficiale? Semplicemente, riteniamo, perchè non lo poteva fare, in quanto non sussistono i presupposti giuridici, nè tale Ente ha la "forza giuridica" per poter dire qualcosa di più di ciò che dice la Legge.

3) La circolare n. 13 del 07/08/2006: una soluzione, un nuovo problema e una "spallata"
Saltiamo quindi tutti i passaggi intermedi, le prove di forza, le riunioni, e giungiamo alla Circolare ENPALS n. 13 del 7/8/2006, che contiene tre elementi di grandissima rilevanza.

a) Il primo elemento è la conferma del principio che sui compensi ex art. 67, II comma lettera "m", del TUIR non è dovuta alcuna contribuzione previdenziale. Problema risolto.
b) Il secondo elemento è che per sottrarsi all'obbligo contributivo non è sufficiente l'inquadramento formale nell'art. 67 TUIR, ma è necessario che tale inquadramento sia sostanzialmente corretto e legittimo. In altre parole, l'art. 67 citato stabilisce i criteri in base ai quali una serie di indennità, premi, rimborsi spese e compensi gode di un trattamento fiscale (e di conseguenza previdenziale) privilegiato: solo se la fattispecie concreta rispetta tali criteri, l'art. 67 è applicato correttamente; in caso contrario si avrà assoggettamento a imposizione fiscale e contribuzione previdenziale "ordinarie". Problema aperto, e più grosso di quello chiuso! Ci torneremo più avanti.

c) Il terzo elemento è che, per semplificare (e semplificarsi) il lavoro, l'ENPALS propone una soluzione "forfetaria" di tale problema. Poichè in estrema sintesi l'art. 67 TUIR si applica solo se i compensi "non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ... nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente", e la valutazione della "professionalità" delle prestazione spesso non è agevole, viene introdotto il concetto di "marginalità" del reddito per cui, se il reddito in questione è al di sotto di un certo limite siamo in presenza di una attività marginale e quindi non professionale, al di sopra di tale limite siamo in presenza di una attività professionale.

Abbiamo (sempre per amor di parole ad effetto) parlato di "spallata": tale impostazione dell'ENPALS non ci pare infatti supportata da alcun fondamento normativo e non ci sembra quindi condivisibile. Chiariamo: l'entità del compenso può certamente essere un indicatore di professionalità, come lo può essere il tempo, la qualifica del prestatore d'opera, la sua età, la sua attività (lavorativa o studentesca) principale, ed altri. Ma, nel silenzio della legge, non può essere considerata una discriminante automatica come vorrebbe l'ENPALS.

Ciò al di là dell'entità di tale limite, che l'Ente individua in un valore assolutamente arbitrario, i 4.500 euro di no-tax area per i lavoratori autonomi ex art. 11, IV comma, TUIR; pari dignità potrebbero avere i 3.000 euro del primo comma di tale articolo (non siamo in presenza di redditi di lavoro autonomo ma di redditi diversi), i 7.500 euro del secondo comma e dell'art. 69 (ben più strettamente legato all'art. 67), i 26.000 euro del primo scaglione di reddito ex art. 13 TUIR, i 28.158,28 euro al di sopra dei quali la ritenuta sui compensi ex art. 25 Legge 133 è a titolo di acconto, e così via.

4) La portata dell'art. 67 TUIR
Come abbiamo visto sopra, il problema non è quindi se i compensi ex art. 67 TUIR siano o meno soggetti a contribuzione, il problema è quali siano tali compensi, e tale problema non è né nuovo né legato esclusivamente all'eventuale assoggettamento ad ENPALS: se un compenso è "sportivo dilettantistico" gode dello speciale trattamento fiscale e non è assoggettabile a contribuzione previdenziale, se non lo è, non solo scatta l'obbligo contributivo, ma non spettano neppure le agevolazioni fiscali

La questione sarà oggetto di approfondimento in un prossimo articolo, sempre qui su Fiscosport, al quale quindi rinviamo per una trattazione più completa e sistematica. In questa sede ci limitiamo ad accennare solo i punti fondamentali della questione.

L'art. 67 T.U.I.R. stabilisce che "Sono redditi diversi ... se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ... nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ... m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ...".

Ne consegue che possiamo dividere i rapporti fra le associazioni e società sportive e i loro collaboratori in lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di cui all'art. 67 TUIR.

Quanto corrisposto agli appartenenti alle prime due categorie è soggetto alla ordinaria disciplina delle imposte sui redditi e ad obbligo previdenziale; quanto corrisposto ai "collaboratori sportivi" è soggetto alla particolare disciplina di cui all'art. 67 TUIR e al collegato art. 25 della Legge 13/5/1999 n. 133, ed è escluso da obblighi contributivi.

I criteri in base ai quali collocare ogni collaboratore in una delle prime due categorie (la terza ne risulterà per esclusione) sono oggetto di disposizioni di Legge, di numerose circolari e, soprattutto per quanto riguarda il lavoro dipendente, di un'ampia giurisprudenza.

Il rapporto dovrà essere qualificato di lavoro dipendente se il collaboratore, fra l'altro, è tenuto al rispetto di un orario preciso, è sottoposto alle direttive e al potere disciplinare di un superiore e ha diritto ad una retribuzione costante indipendentemente dai risultati raggiunti.

Dovrà essere qualificato di lavoro autonomo se svolto "per professione abituale, ancorché non esclusiva", come recitano, con formulazione assolutamente identica, l'art. 53 del TUIR e l'art. 5 D.P.R. n.633/72.

Solo i rapporti che, per le loro caratteristiche, non devono essere inquadrati come lavoro dipendente o come esercizio di arti e professioni, potranno godere del trattamento privilegiato di cui all'art. 67 TUIR.

5) E i co.co.co. "sportivi", dove si collocano?

Alle due categorie dei lavoratori autonomi e dipendenti se ne affianca poi una terza, ed è una categoria molto ampia: quella dei collaboratori coordinati e continuativi.Si tratta di una posizione intermedia fra di esse, che infatti fino al 2000 era fiscalmente inserita nell'ambito delle previsioni normative sul lavoro autonomo, e dal 1/1/2001 è invece assimilata al lavoro dipendente.

Questa attrazione nell'ambito del "lavoro dipendente allargato" ha fatto sì che nella stragrande maggioranza dei casi a nostra conoscenza venga seguito questo ragionamento: l'art. 67 non riguarda i dipendenti, i co.co.co. sono assimilati ai dipendenti, quindi ai co.co.co. non si applica l'art. 67 (interpretazione ovviamente sposata da INPS e ENPALS).

Ma ad un esame più approfondito della norma, emerge che forse le cose non stanno così.
L'analisi può essere effettuata per due strade, che (fortunatamente) portano alla medesima conclusione.

5/a) Una prima strada…
…parte dall'art. 61 del D. L.vo 276/2003 (c.d. "Riforma Biagi"), che al primo comma stabilisce che i rapporti di co.co.co devono essere supportati da un "progetto", che ne definisca chiaramente i limiti, sia temporali che di svolgimento dell'attività, e al terzo comma esclude dall'obbligo del progetto i rapporti posti in essere con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Riteniamo che tale esclusione non possa essere motivata che da due considerazioni:

- che per le società sportive i rapporti di co.co.co. sono la forma giuridica più adatta a gestire i rapporti con le figure tipiche del settore, e quindi vanno mantenuti
- che è la stessa attività sportiva il "progetto" che giustifica la stipulazione di contratti di collaborazione.

Ma al di là della motivazione, non è certo senza importanza che, , sotto un profilo sistematico, l'art. 61 del D. L.vo 276/2003 sia il primo del Titolo VII di tale decreto, rubricato "Tipologie contrattuali a progetto e occasionali". Ciò significa che la collaborazione coordinata e continuativa, con o senza progetto, è un rapporto di lavoro assolutamente diverso sia dal lavoro autonomo che dal lavoro dipendente (ancorché, a fini fiscali ed in linea generale, sia a quast'ultimo "assimilato", in base all'art. 50 TUIR).

E che si tratti di un rapporto diverso da quello di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, allora appare ancor più evidente nel caso in cui sia stipulato con società e associazioni sportive dilettantistiche, poiché l'art. 67 TUIR, comma 1, lett. m), lo sottrae alla disciplina generale dell'art. 50 TUIR per collocarlo fra i redditi diversi, con il trattamento fiscale e previdenziale sopra esaminato.

A riprova di ciò, giova porre in evidenza il tenore letterale della disposizione normativa più volte richiamata, che nel secondo periodo della lettera "m", delimitandone chiaramente la portata, prevede: "tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Sembra potersi concludere, perciò, che rientrano nella previsione dell'art. 67, comma 1 lettera "m":

- le indennità, i rimborsi, i premi e i compensi erogati dagli organismi sportivi purché nell'esercizio diretto di attività sportive e non per lavoro dipendente o nell'esercizio di arti e professioni;
- i compensi derivanti da rapporti di co.co.co., non solo quelli relativi all' "'esercizio diretto di attività sportive" (atleti, allenatori, ecc.) ma anche per tutte le prestazioni gestionali (addetti, manutentori, ecc.) ed anche amministrative (disbrigo pratiche p.es. con la Federazione, segreteria, ecc.), con la sola limitazione che non deve trattarsi di prestazioni di natura professionale (costituirà reddito professionale "ordinario" il compenso al commercialista per le sue prestazioni amministrative alla società sportive, come ne costituisce reddito professionale il compenso per il ruolo di amministratore o sindaco di società, attività che in linea generale è invece tipicamente co.co.co.).

Chiaro e immediato appare, a questo punto, il coordinamento con la circolare n. 13/2006 dell'ENPALS, nella parte in cui prevede che i "compensi sportivi" possano essere riclassificati quali redditi di natura professionale in presenza di alcuni requisiti che siano indicatori, appunto, di professionalità: se il rapporto instaurato con l'istruttore sportivo è di natura "coordinata continuativa" viene meno la possibilità di eccepire la natura professionale dello stesso, tale natura potrà invece essere accertata qualora si tratti di rapporti di altro tipo: di lavoro dipendente, di consulenza professionale, di impresa (il manutentore che svolga l'attività di idraulico, p.es.)

5/b) Una seconda strada…
…parte invece dall'esame letterale e sistematico dell'art.67 TUIR, avendo riguardo altresì alla sua evoluzione nel tempo.

I redditi da co.co.co. erano, come detto, nella originaria formulazione dell'art. 53 TUIR (all'epoca art. 49 TUIR) "assimilati" ai redditi di lavoro autonomo: lettera "a" del secondo comma.

E l'art. 53 recita al primo comma "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni" e al secondo comma "Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi ... non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione ... nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita": i co.co.co.

Ma allora i redditi da co.co.co non sono conseguiti nell'esercizio di arte o professione: l'articolo lo diceva molto chiaramente.

Come abbiamo detto, oggi tale lettera "a", è divenuta la lettera "c-bis" del primo comma dell'art. 50 TUIR, intitolato "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", modificata nel tenore letterale, ma rimasta invariata nella parte che qui ci interessa: "le somme e i valori in genere ... percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione ... nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita..."

E allora leggiamo gli artt. 49 e 50 TUIR:

Art. 49 - Redditi di lavoro dipendente: "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro ... alle dipendenze e sotto la direzione di altri ..."

Art. 50 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: ... c-bis) le somme e i valori ... percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione ...."

Quindi i redditi da co.co.co. sono cosa ben distinta dai redditi di lavoro dipendente.

Allora torniamo all'art. 67 TUIR: se i redditi da co.co.co. non sono nè redditi da lavoro dipendente, nè redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, allora i co.co.co. posti in essere con società e associazioni sportive, sia nell'esercizio diretto dell'attività sportiva che come amministrativo-gestionali, rientrano sempre e comunque nella previsione dell'art. 67, con ciò che ne consegue, in ambito sia fiscale che previdenziale.

5/c) Infine, due osservazioni, o meglio raccomandazioni
La prima è ovvia, ma ci sembra il caso di ribadirla con chiarezza. La natura fiscale di "reddito diverso" non è in discussione solo se il rapporto de quo è un corretto rapporto di co.co.co "sportivo" (l'attività della segretaria di una A.S.D. ovvero di un soggetto che si occupi dell'organizzazione della stessa, come il Direttore Sportivo) mentre, laddove tale figura contrattuale sia utilizzata per "mascherare" rapporti oggettivamente di natura dipendente/subordinata (ad. es. receptionist o custodi di impianti sportivi), è sicuramente possibile che tale qualificazione venga disconosciuta, con assoggettamento agli oneri fiscali e contributivi propri del rapporto sostanziale in essere.

La seconda è una raccomandazione alla prudenza. Ben comprendiamo che l'impostazione che abbiamo esposto, anche se ci pare ben supportata sotto il profilo logico-giuridico, si scontra con una prassi fortemente consolidata. Non possiamo quindi che proporla come argomento di discussione, unitamente al procedimento interpretativo che la supporta, suggerendo ovviamente (finché questo nostro parere non sarà supportato da precise prese di posizione degli enti pubblici di riferimento, o quantomeno da altra e più autorevole dottrina) la massima prudenza al momento di applicarla nella pratica.

6) La circolare CONI del 19/12/2006: un'altra "spallata"?
Con espresso riferimento alla "scadenza ENPALS" del 16/1 prossimo, il CONI ha diramato in data 19/12/06 una circolare sull'argomento.

Tale circolare fa riferimento all'acceso dibattito sulla questione, richiama e commenta favorevolmente la citata circolare 13 del 07/08/2006 dell'ENPALS, nella parte in cui riconosce non soggetti all'obbligo contributivo i compensi ex art. 67 TUIR, e prosegue affermando che "non è stato possibile raggiungere, al momento, nessuna intesa per una soluzione concordata con l'ENPALS" sul "tetto" al di sopra del quale l'entità del compenso farebbe "uscire" dall'art. 67 TUIR.

Rispetto alla circolare ENPALS aggiunge però un elemento di grande rilievo, che fornirebbe un adeguato supporto giuridico a tale ipotetico accordo, laddove afferma che tale soluzione sarebbe "da recepirsi, poi, in un testo normativo". E' ovvio che se, e solo se, fosse un testo normativo a stabilire il limite oltre il quale (o entro il quale) dovrebbe applicarsi l'obbligo impositivo ai sensi dell'art. 67 TUIR, allora l'accordo CONI/ENPALS (o comunque qualsiasi soluzione "forfetaria" al problema dell'individuazione della professionalità o meno dei rapporti con le società sportive) avrebbe piena valenza giuridica.

Dopo aver sottolineato la correttezza di tale impostazione della questione da parte del CONI, non possiamo mostrare lo stesso entusiasmo per l'ultima parte della circolare, nella quale il CONI sostiene che "in base alle disposizioni recate dalla Legge 8/8/1995 n. 335 ... è da ritenersi principio generale in materia, che il contributo 'è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi'. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione".

Tale affermazione è certamente corretta, ma a nostro parere rischia di essere fuorviante.

E' infatti vero che solo l'Amministrazione Finanziaria può qualificare e quantificare diversamente il reddito del contribuente, e solo dopo tale diversa qualificazione e/o quantificazione può essere preteso l'adempimento del conseguente obbligo contributivo.

Ma è altrettanto vero che l'art. 3 D.L. 463/83, convertito dalla Legge 638/83, conferisce ai funzionari ENPALS i più ampi poteri di accesso e verbalizzazione, e l'art. 10 D. L.vo 124/04 prevede uno scambio costante di informazioni fra la Pubblica Amministrazione e gli Enti Previdenziali.

Da ciò consegue che se l'ENPALS rileva ciò che essa ritiene una violazione nella qualificazione e/o quantificazione del reddito (p.es. la collocazione nell'art. 67 TUIR di una posizione alla quale tale articolo non si può applicare) ne farà oggetto di un verbale trasmesso, fra l'altro, all'Amministrazione Finanziaria.

E l'Amministrazione Finanziaria ha il diritto/dovere di tener conto di tale segnalazione e, se condivide la posizione dell'ENPALS, il potere di trasfonderla in un accertamento di diverso ovvero maggior reddito, con tutto ciò che ne consegue, sia sul piano fiscale che su quello previdenziale.

7) La scadenza del 16/1: una raccomandazione
In conclusione, ritorniamo al "pretesto" di queste righe: la scadenza del 16/1 e l'opportunità di aderirvi o meno.

Non possiamo che demandare tale decisione alle società, assistite dai loro consulenti che soli ne conoscono le problematiche specifiche e sono quindi naturalmente qualificati per effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

Vogliamo solo fare un'osservazione e quindi una raccomandazione.
Abbiamo detto che è ormai pacifico che la contribuzione ENPALS non è dovuta sui redditi legittimamente rientranti nell'art. 67 TUIR.
Ora, se per un soggetto si decide di regolarizzare la posizione contributiva, appare quantomeno opportuno regolarizzare anche quella fiscale; in caso contrario ci si potrebbe esporre ad un accertamento di carattere tributario.

L'Amministrazione Finanziaria potrebbe sostenere, riteniamo non senza fondamento, che è proprio la società che in qualche modo dichiara di essersi avvalsa di un regime fiscale agevolato senza averne diritto: non ci pare facile contestarlo.

E la questione è ancora più delicata perchè sia ENPALS che Erario si avvalgono, per i controlli sulle associazione e società sportive in regime 398 (e sono la stragrande maggioranza) del medesimo ente verificatore, la SIAE.
Attenzione, quindi, a non fare solo "mezzo condono".

AUTORE:

Nicola Forte Pietro Canta

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