Lunedì 8 settembre 2008

MANOVRA ESTIVA: TOLTO IL GUINZAGLIO AI PROFESSIONISTI

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
PDF
MANOVRA ESTIVA: TOLTO IL GUINZAGLIO AI PROFESSIONISTI

(e parziale marcia indietro su assegni e contante)

SOMMARIO: 0. Antipatie d'antan - 1. Scompare il conto corrente "dedicato" - 2. Cancellata la "tracciabilità" dei compensi - 3. Segue: logica da comma 22 - 4. Assegni e contanti: macchina indietro su complicazioni fatue - 5. Segue: (assegni e contanti): si ritorna a 12.500 euro - 6. Segue: (assegni e contanti): ma rimangono inutili gabbie - 7. Segue (assegni e contanti): abolito il codice fiscale dei giranti - 8. Sanzioni irrogabili o irrogate medio tempore: a) vs. i professionisti - 9. Segue (sanzioni irrogabili o irrogate): b) vs. i negoziatori di denaro e assegni.

0. Antipatie d'antan

Ricorda Montanelli che il Migliore (nel senso di Palmiro Togliatti), dopo essere stato ferito dalla rivoltella di Pallante, venne salvato dal famoso chirurgo Pietro Valdoni. Quando ricevette la parcella, Togliatti la trovò piuttosto salata e accompagnò il pagamento con queste parole: «Eccole il saldo, ma è denaro rubato». Valdoni rispose: «Grazie per l'assegno, ma la provenienza non mi interessa».
Sarebbe ingeneroso dire che una certa antipatia della sinistra per il mondo delle professioni nasca da qui; ma certo deve essere difficile digerire che un professionista abbia soverchiato dialetticamente il migliore per antonomasia.

1. Scompare il conto corrente "dedicato"

Due estati fa, Bersani & Visco escogitano, per i professionisti, il conto corrente "dedicato": gli esercenti un'arte o una professione «sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese»1.
Questo inedito adempimento accende polemiche e dubbi. Chierici scampanellanti prendono la cosa troppo sul serio: qualcuno propone addirittura di non effettuare prelievi dal conto dedicato per acquistare il pane quotidiano fino a disposizioni chiarificatrici dell'Agenzia delle entrate; supponendo - evidentemente - che le riserve accumulate in frigorifero bastino per il tempo necessario a partorire una circolare2.
Oggi il conto dedicato - dedicato però al sistema bancario, dato che sono stati accesi circa un milione di nuovi conti correnti - scompare3.
Per un motivo semplice: come strumento antievasivo serviva zero4.

2. Cancellata la "tracciabilità" dei compensi

Spirano inutili intenti punitivi nei confronti dei professionisti anche nel congegno definito "tracciabilità" dei compensi. Sempre il decreto Bersani-Visco incunea nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un comma che suona così: «i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro»5.
In pratica, i compensi del professionista (e all'artista) non possono essere pagati mediante denaro contante.
La norma non tiene conto che nel nostro Paese il pagamento in contanti è il mezzo di gran lunga più utilizzato. D'altra parte, non sono molti gli italiani che sanno compilare correttamente un assegno; le carte di credito non vengono concesse a tutti e costano (pagare per poter pagare non piace); il bancomat, più diffuso, postula che il professionista sia dotato (circostanza irreale) di un terminale POS.
Succede così che il legislatore, che vuole contrastare l'evasione, l'incrementa. Il cliente (privato) è consapevole che il professionista, all'atto del pagamento del compenso, è tenuto ad emettere la fattura; tuttavia, timore reverenziale, soggezione culturale, rapporti personali, carenza di interesse (salvo quello, modesto, per le prestazioni sanitarie), inibiscono la richiesta del documento fiscale. Il cliente privato, poi, sa bene che, senza fattura, può risparmiare una somma notevole; talora succede che sia proprio il cliente, anelante lo sconto, a suggerire la non emissione della fattura.
In questo quadro, complicare la vita al cliente imponendogli di pagare con assegni o con moneta elettronica significa favorire l'evasione.

3. Segue: logica da comma 22

Fosse tutto qui.
L'art. 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce pure che «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma».
Nasce così un decreto6 che esonera dal pagamento tracciabile (assegni, bonifico, ecc.) una serie di soggetti: in particolare, le persone con reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e coloro che sono affetti da una menomazione fisica, psichica o sensoriale (stabilizzata o progressiva, puntualizza il decreto).
Questi soggetti, tuttavia, per poter pagare in contanti, devono consegnare al professionista un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestano di essere persone con un handicap psichico, stabilizzato o progressivo, ecc..
Però, come si può chiedere ad un vulnerato psichico di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui incipit - «consapevole della responsabilità penale che assumo …» - postula, invece, una congrua rappresentazione della realtà?
Insomma, una logica da comma 22 (di cui parla un famoso lavoro cinematografico dal titolo omonimo): per i ragazzi americani che intendevano evitare la leva in Vietnam la legge prevedeva la possibilità di chiedere la riforma dal servizio militare a causa di malattia mentale; tuttavia, chi presentava istanza per l'esonero dal servizio militare adducendo di essere psichicamente leso, non poteva essere considerato malato di mente.
Il vacuo arnese della tracciabilità dei compensi oggi non esiste più: lo cancella l'art. 32, comma 3, del D.L. n. 112/2008, cit.

4. Assegni e contanti: macchina indietro su complicazioni fatue

In una situazione di economia stagnante e di contemporanea inflazione - la temibile stagflation - appesantire le modalità dei pagamenti non sembrava un'operazione opportuna.
Invece, l'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 30 aprile 2008), abbassa drasticamente la libera circolazione, a qualsiasi titolo e tra qualsiasi soggetto, di contanti e di titoli (assegni, libretti di deposito) al portatore: da 12.500 a 5.000 euro (salvo che non sia effettuata tramite intermediari finanziari abilitati).
Sempre l'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 richiede che su ogni assegno sia indicato il codice fiscale di ogni girante; prescrizione stabilita addirittura a pena di nullità. Il che significa che l'assegno privo dell'indicazione del codice fiscale dei giranti, ovvero con l'indicazione di un codice fiscale errato (e sbagliare un numerino o una lettera è evenienza non rara, e non solo per le persone anziane) non può essere pagato dalla banca trattaria7.
Se la girata non è conforme al modello legale, l'ultimo giratario non ha altra scelta che rivolgersi ad uno degli obbligati (traente e giranti) per ottenerne il pagamento, senza tuttavia potersi avvalere delle azioni, rapide e efficaci previste dalla legge sull'assegno (basti pensare alle conseguenze annesse all'emissione di un assegno senza provvista: iscrizione nel relativo bollettino, inibizione ad emettere assegni, chiusura dei crediti, ecc.); il portare di un titolo nullo come assegno può agire esclusivamente secondo l'ordinaria disciplina del recupero dei crediti insoluti (con i relativi tempi, costi e minor efficacia).

5. Segue: (assegni e contanti): si ritorna a 12.500 euro

L'art. 32, comma 1, del D.L. n. 112/2008, in vigore dal 25 giugno 2008, ripristina la soglia di 12.500 euro per la libera circolazione del denaro contante. L'elevazione a 12.500 euro si applica anche agli assegni (e ai libretti al portatore).

6. Segue: (assegni e contanti): ma rimangono inutili gabbie

Tuttavia, per gli assegni, permane l'obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007: per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità prestampata dalla Banca) ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario (rilasciato in forma libera), è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Il balzello, dunque, rimane: chi intende emettere un assegno (bancario, ovvero ottenere un assegno circolare), anche al di sotto dell'importo di 12.500 euro, senza la clausola di non trasferibilità, è tenuto a versare la somma di euro 1,50.
Non solo. La richiesta di questa tipologia di moduli può essere presentata alla Banca solo per iscritto; inoltre, la Banca ha l'obbligo si segnalare, in via telematica, i nominativi di coloro che fanno richiesta di moduli di assegni privi della clausola in questione.
Quindi, chi preleva per contanti allo sportello la somma di euro 7.000 per saldare un debito non viene segnalato (anche se l'accipiens rimane sconosciuto); viceversa, chi vuole emettere, per effettuare un pagamento, un assegno senza la clausola di non trasferibilità dell'importo di 160 Euro viene segnalato e pure deve pagare l'imposta di bollo.
Ma la logica, offesa, spesso si vendica.
La clausola di non trasferibilità prestampata sull'assegno bancario non sembra infatti uno strumento di controllo (antievasivo o antiriciclaggio) particolarmente efficace; è infatti sufficiente che il traente compili l'assegno senza indicare il prenditore; sarà poi l'ultimo prenditore a indicare il proprio nome sull'assegno: in questo modo risulterà che il rapporto cartolare si è svolto tra il traente e l'ultimo beneficiario che mette all'incasso l'assegno (soggetto che risulterà il beneficiario dell'assegno non trasferibile anche se neppure conosce il traente).
Certamente, si tratta di una condotta illecita, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo illegittimamente trasferito; tuttavia, non sarà semplice fornire la prova di questo illecito anche perché la Banca trattaria ben difficilmente - anche se ne abbia il sospetto (senza peraltro poterne mai avere la certezza) - segnalerà l'irregolarità commessa dal proprio cliente.

7. Segue (assegni e contanti): abolito il codice fiscale dei giranti

Abbiamo visto che l'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 - prima della manovra estiva - imponeva sull'assegno l'indicazione del codice fiscale di ogni girante; in caso di mancata o errata indicazione del codice fiscale l'assegno, fulminato ex lege da nullità, non era incassabile. Al prenditore non rimaneva altro - come abbiamo visto al par. 4 - che esercitare verso gli obbligati una ordinaria azione civile di risarcimento del danno (senza potersi avvalere della più efficace e rapida azione cartolare).
Il D.L. n. 112/2008 cancella l'obbligo di indicare il codice fiscale dei giranti; ne deriva che gli assegni (ovviamente di importo inferiore a 12.500 euro; gli assegni di importo pari o superiore devono essere tratti in favore di beneficiario individuato e con la clausola di non trasferibilità) possono circolare ed essere incassati anche senza l'indicazione del codice fiscale dei giranti8.

8. Sanzioni irrogabili o irrogate medio tempore: a) vs. i professionisti

Rimane da dire delle sanzioni applicate, o applicabili, ai professionisti per non avere istituito il conto corrente dedicato ovvero per avere ricevuto un pagamento in contanti oltre il limite stabilito dalla legge oppure senza l'apposita certificazione del solvens minorato.
L'Agenzia delle entrate (e qualche Autore) sosteneva che le violazioni in parola - essendo i relativi obblighi previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 - dovessero essere punite ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; norma che punisce chi non «tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti, i registri previsti dalla legge …».
Ora, che la mancata istituzione di un conto corrente "dedicato", ovvero l'incasso di un corrispettivo in guisa non tracciabile, rientrino in una delle condotte punibili ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997 - e cioè siano qualificabili come omessa o irregolare tenuta di scritture contabili, documenti o registri - è una tesi piuttosto audace.
In effetti, siccome si deve presumere costanza nel discorso tecnico legislativo, non è lecito - esistendo qui il principio di legalità che vieta l'interpretazione analogica9 - incuneare l'omessa stipulazione di un contratto di conto corrente bancario tra condotte che riguardano un facere limitato a determinati e specifici oggetti (registri, documenti, scritture contabili). Come è operazione altrettanto arbitraria inscrivere tra le condotte illecite ex art. 9 D.Lgs. n. 471/1997 - che si riferisce a condotte omissive proprie del contribuente - l'incasso (che, invece, è un'azione) di una somma di denaro pagata da un terzo secondo modalità esecutive rimesse esclusivamente alla volontà del terzo stesso (se il cliente non coopera pagando con assegno, con moneta elettronica, ovvero con bonifico, il professionista si troverebbe nell'alternativa di rinunciare al credito ovvero di essere assoggettato a sanzione: ma entrambe le ipotesi suonano assurde).
Comunque sia, l'abrogazione di questi obblighi in capo al professionista leva di mezzo ogni discussione: le sanzioni irrogate medio tempore [e non pagate10] e le sanzioni irrogabili sono tamquam non essent.
Lo predica l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997: «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato».

9. Segue (sanzioni irrogabili o irrogate): b) vs. i negoziatori di denaro e assegni

Assai diverso si presenta il panorama per coloro che dal 30 aprile 2008 al 25 giugno 2008 hanno violato le norme, successivamente modificate, in tema di trasferimenti di denaro (hanno emesso un assegno senza la clausola di non trasferibilità per un importo tra i 5.000 e i 12.500 euro), ovvero abrogate, come l'indicazione del codice fiscale da parte dei giranti.
In primo luogo, occorre distinguere tra le due ipotesi.
L'art. 32 del D.L. n. 112/2008 ha ripristinato la soglia - relativa all'ammontare degli assegni (e dei libretti al portatore) privi di clausola di non trasferibilità - a 12.500 euro in vece di quella inferiore, di 5.000 euro, introdotta dal D.Lgs. n. 231/2007.
Ora, le violazioni che riguardano i trasferimenti di somme di denaro hanno carattere valutario; ne deriva che a queste infrazioni non si applica la disciplina speciale dettata per le violazioni in materia tributaria; alle violazioni di natura valutaria si applica infatti - come è noto - la disciplina generale dell'illecito amministrativo contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689. In proposito, secondo il diritto vivente, «in tema di sanzioni amministrative, per il principio generale della irretroattività della legge, che non trova deroga nella materia regolata dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento della commissione dell'illecito»11.
Ovviamente, è fatto salvo il caso in cui la legge conferisca alla nuova disposizione - ma qui una previsione del genere non c'è - efficacia retroattiva (cioè consenta l'applicazione della norma più favorevole anche agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore).
In altri termini, per le violazioni amministrative (non tributarie) non esiste un principio analogo a quello stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui - analogamente a quanto prevede l'art. 2, comma 3, c.p. - in caso di successione di leggi nel tempo si applica all'autore della violazione la legge più favorevole.
In pratica, quindi, chi ha emesso - nell'arco temporale compreso tra il 30 aprile 2008 e il 24 giugno 2008 - un assegno dell'importo di euro 7.000 privo della clausola di non trasferibilità, sarà soggetto (anche se nel frattempo la soglia è stata elevata a euro 12.500) alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura tra l'uno e il quaranta per cento dell'importo del titolo.
Per quanto riguarda l'abrogazione dell'obbligo di indicare il codice fiscale dei giranti, la questione è ancora diversa.
Qui ci troviamo di fronte ad una sanzione - se così si può chiamare - di natura civilistica, quale è la nullità della girata che non risponde al modello legale predeterminato. Questo implica che - in base al generale principio di irretroattività della legge - gli assegni girati nel periodo tra l'introduzione dell'obbligo e la sua cancellazione sono e rimangono nulli. Quindi, l'ultimo giratario non può incassare l'assegno (anche se l'ultima girata è stata effettuata dopo il 25 giugno, dato che le altre girate sono nulle e perciò manca la continuità delle girate, presupposto necessario per la regolarità del titolo); a questi non rimarrà altro che agire contro il debitore in via ordinaria.

Avv. Fausta Brighenti

Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.

NOTE:
1. Cfr. art. 35, comma 12, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha inserito il nuovo obbligo nel testo dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Ci si permetta un'autocitazione: cfr. F. BRIGHENTI, I professionisti nella manovra Bersani-Visco, in Boll. Trib., 2006, 1103.
3. Cfr. art. 32, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Cfr. F. BRIGHENTI, I professionisti nella manovra Bersani-Visco, cit.
5. La norma verrà successivamente modificata: l'art. 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilirà che «il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro».
6. Cfr. D.M. 3 ottobre 2007.
7. Secondo il diritto vivente, «in tema di assegno bancario, la responsabilità per il controllo della regolarità delle girate grava sulla banca trattaria, ai sensi dell'art. 38 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736»: cfr. Cass., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 871, in Mass. Foro it., 2006, 64.
8. L'assegno, di qualsiasi importo, intestato "a me medesimo" - cioè all'ordine del traente - può oggi essere girato, e solo per l'incasso, dal traente stesso (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2007, che la manovra estiva ha lasciato intonso). Se l'assegno in questione viene girato per l'incasso da un soggetto diverso dal traente, il trattario è tenuto a pagarlo ma è altrettanto tenuto a segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze la violazione (punita con la sanzione pecuniaria dall'1% al 40% della somma trasferita).
9. L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, afferma che le sanzioni amministrative tributarie «possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti».
10. Cfr. art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.
11. Ex pluribus, cfr. Cass., sez. II, 15 ottobre 2007, n. 21584, in Rep. Foro it., 2007, Sanzioni amministrative e depenalizzazione [6035], n. 107.

AUTORE:

Bollettino Tributario

Bollettino Tributario d'Informazioni
Altri utenti hanno acquistato
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altri utenti hanno acquistato

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS