Tuttavia questa è una domanda che interessa un numero crescente di aziende, anche quelle di dimensione medio-piccola, in particolare dopo l'estensione della responsabilità amministrativa all' omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D.Lgs. 231/01, art. 25 septies).
Proviamo quindi a fornire qualche elemento di riflessione.
E' anzitutto necessario distinguere tra la fase di prima adozione del modello organizzativo e la fase di successiva gestione del modello. Spesso, infatti, ci si limita a stimare i soli costi relativi alla fase di "prima adozione del modello organizzativo", dimenticando che l'azienda dovrà in seguito sostenere ulteriori costi per mantenerne l'efficacia, e che tali costi si andranno spesso a sommare a quelli già sostenuti per altre attività di controllo (interno o esterno, imposte dalla legge e adottate volontariamente).
Con riferimento alla prima fase (prima adozione del modello organizzativo) le principali attività da svolgere sono sostanzialmente:
I costi da sostenere per l'esecuzione di queste attività progettuali variano notevolmente in dipendenza di due fattori:
1. la dimensione dell'attività aziendale e/o la sua complessità organizzativa;
2. la disponibilità, all'interno dell'azienda, delle specifiche competenze professionali richieste o, viceversa, la necessità di acquistare un servizio di consulenza esterno.
Una volta approvato il nuovo modello di organizzazione, gestione e controllo, nella successiva fase di gestione del modello organizzativo l'azienda dovrà sopportare i costi necessari per garantire:
Con riferimento al primo aspetto, i costi da sostenere saranno sostanzialmente quelli sostenuti per garantire l'attività di vigilanza e di controllo, e quindi:
Non bisogna poi dimenticare che alcune attività dovranno essere replicate periodicamente, e che pertanto si avranno costi periodici: ad esempio si dovranno prevedere corsi di formazione o attività di informazione per ogni nuovo personale impiegato in aree sensibili.
Quanto all'opportunità di dotarsi di un modello organizzativo per "liberare" la società dall'eventuale responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonostante la facoltà - prevista dal legislatore - di adottare formalmente tale modello, dopo l'introduzione dell'art. 25-septies credo sia una scelta da considerare seriamente anche da parte delle piccole medie imprese.
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