Sommario: 1. Considerazioni generali sulla neo istituita definizione dei processi verbali - 2. Gli effetti dell'adesione e della notificazione dell'atto di definizione - 3. Il collegamento funzionale tra il verbale di constatazione, l'adesione del contribuente e l'atto di definizione dell'accertamento parziale - 4. La tutela giurisdizionale del contribuente - 5. Considerazioni conclusive.
1. Considerazioni generali sulla neo istituita definizione dei processi verbali
L'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" , ha introdotto un peculiare istituto per la definizione delle pendenze tributarie, inserendo un nuovo articolo, il 5-bis per l'appunto, nell'ambito della disciplina dell'accertamento con adesione, dettata, com'è noto, dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Si tratta della "definizione dei processi verbali di constatazione", attraverso la quale il contribuente può prestare la propria adesione al contenuto dei verbali redatti dagli organi verificatori all'esito di un controllo fiscale relativo alle imposte dirette e all'IVA, confidando nell'emissione di un avviso di accertamento parziale sostanzialmente basato sui rilievi contenuti nel verbale medesimo .
L'adesione, che deve avere ad oggetto il contenuto integrale del verbale, è efficace solo se ha luogo entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante «comunicazione al competente ufficio dell'agenzia delle entrate» ed è sottoscritta dall'interessato o dal suo legale rappresentante. Quando l'istituto entrerà a regime l'Ufficio sarà tenuto a notificare l'atto di accertamento parziale entro 60 giorni dalla comunicazione del contribuente .
Com'è evidente il nuovo istituto, strutturalmente differente dall'accertamento con adesione regolato in via generale dal D.Lgs. n. 218/1997 , è essenzialmente rivolto ai soggetti che esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo; solo gli imprenditori ed i professionisti, infatti, sono tenuti al pagamento dell'IVA e possono essere assoggettati ad ispezioni e verifiche sull'attività esercitata in seguito ad accessi presso i locali ove esercitano la propria attività , i cui risultati sono esposti nel processo verbale di constatazione di cui all'art. 4 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
Un analogo istituto è stato recentemente introdotto dall'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, il quale ha previsto la facoltà del contribuente di prestare adesione ai contenuti dell'invito a comparire di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997.
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