Martedì 12 maggio 2009

LA CONSULTA RITIENE LEGITTIMA LA NORMA "SALVA CARTELLE MUTE": ENNESIMA PRONUNCIA "NECESSITATA"

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LA CONSULTA RITIENE LEGITTIMA LA NORMA
SOMMARIO: 1. Premessa: dall'ordinanza n. 377/2007 all'art. 36 del D.L. n. 248/2007 - 2. I profili di illegittimità dell'art. 36 del D.L. n. 248/2007 prospettati nelle ordinanze di rimessione - 3. Le argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009 - 4. Da una giurisprudenza "necessitata" a una giurisprudenza "equilibrata" - 5. Conclusioni.

1. Premessa: dall'ordinanza n. 377/2007 all'art. 36 del D.L. n. 248/2007

A breve distanza dal deposito dell'ordinanza 9 novembre 2007, n. 377 , che ha dichiarato conforme alla Costituzione la previsione contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente (art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui gli atti dell'agente della riscossione devono contenere, al pari degli atti dell'Ufficio impositore, l'indicazione del responsabile del procedimento, i giudici costituzionali, con la sentenza 27 febbraio 2009, n. 58 , hanno affermato la legittimità della disposizione di cui all'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), la quale prevede che «sono nulle le cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, relative ai ruoli consegnati all'Agente della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008». Con ciò implicitamente negando che le cartelle relative al periodo pregresso potessero ritenersi nulle.
Va rammentato che l'ordinanza n. 377/2007, richiamando i parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 97 Cost., era giunta alla conclusione che l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento non costituiva un adempimento di scarsa utilità posto a carico dei concessionari della riscossione, bensì aveva lo scopo di rispettare il principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica Amministrazione, assicurando la piena informazione del cittadino/contribuente, e di garantire contestualmente il diritto di difesa.

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