SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Lo scontato profilo della giurisdizione delle Commissioni tributarie in tema di impugnabilità del diniego di autotutela - 3. Le sezioni unite ribadiscono che l'esercizio del potere di autotutela si svolge nelle forme dell'attività discrezionale - 4. Rigetto del ricorso per effetto di petitum improponibile formulato dal contribuente - 5. Oggetto del processo in tema di diniego di autotutela - 6. Formula decisoria in concreto adottabile dal giudice nell'ipotesi che la domanda fosse stata correttamente proposta.
1. Considerazioni introduttive
Non davo eccessivo credito, come altri, del resto, alla tesi della non impugnabilità dell'atto di rigetto dell'istanza di autotutela quale si faceva discendere dalle più recenti sentenze delle sezioni unite.
Le peculiarità delle fattispecie oggetto del giudizio non consentivano, in realtà, l'elaborazione di un più generale discorso ricostruttivo-sistematico.
A conferma dei limiti intrinseci dei richiamati arresti, interviene, da ultimo, una sentenza che riporta il dibattito su binari senz'altro più consoni, sulla scia di pronunce giurisprudenziali maggiormente sensibili alle esigenze di tutela del contribuente.
Per comodità espositiva, giova segnalare, nei risicati limiti di un commento a sentenza, gli elementi di continuità e quelli innovativi rispetto al contenuto dei due precedenti arresti.
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