In particolare ha avuto ampio risalto la formulazione, in una nuova veste, della nota Legge Tremonti sulla detassazione degli utili reinvestiti. La Legge Tremonti è quindi giunta alla sua terza riproposizione dopo quella del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 (c.d. "agevolazione Tremonti") e quella della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. "agevolazione Tremonti-bis").
La Tremonti ter prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa 2010 del 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature (compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007), effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.
Sono agevolabili soltanto "gli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO". La divisione 28 della tabella Ateco 2007 include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Include anche apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. È invece esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).
Sebbene la legge non lo precisi è ipotizzabile che l'investimento sia agevolabile solo se riferito ad investimenti in beni "nuovi" e anche se effettuato mediante contratto di locazione finanziaria.
E' invece chiaro, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, che l'agevolazione produrrà benefici soltanto nella determinazione del reddito 2010 (imposte da pagare nel 2011), anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. Si attendono chiarimenti su come la previsione "L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010" debba essere interpretata per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
Come già previsto dalle precedenti leggi Tremonti, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Rispetto alle precedenti leggi Tremonti segnaliamo invece che il nuovo meccanismo agevolativo:
L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.
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Nato nel 1967, ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l'Università di Parma nel 1991. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza dal 1993. Revisore Legale. Consulente... Leggi di più
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