Giovedì 17 settembre 2009

IN COMPENSAZIONE IL CONTRIBUTO PER VEICOLI DI AUTOTRASPORTATORI

a cura di: Studio Valter Franco
PDF
IN COMPENSAZIONE IL CONTRIBUTO PER VEICOLI DI AUTOTRASPORTATORI

Premessa
Con il DPR 273/2007 venne introdotto un contributo a favore delle imprese di autotrasporto iscritte all' Albo Nazionale delle persone fisiche o giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (art. 1 comma 2 del DPR 273/2007) che abbiano acquistato nel biennio 2007-2008 anche mediante contratto di locazione finanziaria, autoveicoli per il trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 11.5 tonnellate, appartenenti alla categoria euro 5 o superiori.
Il contributo, di norma, era pari a 3.400 euro per le piccole e medie imprese e 2.550 euro per le altre imprese.
L'articolo 4 del DPR 273/2007 prevedeva che le imprese dovevano presentare apposita istanza sulla base di un decreto Ministeriale per la concessione del contributo, decreto che venne emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 24/09/2008 e pubblicato sulla G.U. 14/10/2008 n. 241; l'articolo 2 di detto D.M. prevedeva che presupposto per la concessione del contributo fosse l'avvenuta immatricolazione tra il 1.1.2007 ed il 31.12.2008 dei veicoli, che le domande fossero redatte sulla base della modulistica di cui all' allegato 1 al D.M.; per gli acquisti effettuati entro il 31/12/2007 la domanda doveva essere presentata entro il 14/11/2008 (trenta giorni dopo la pubblicazione del D.M. nella G.U.) mentre per gli acquisti 2008 la domanda doveva essere presentata entro il 31/01/2009; la presentazione avveniva a mezzo posta al Ministero Infrastrutture e Trasporti. Della concessione del contributo un'apposita Commissione Ministeriale (art. 4 del D.M.) doveva informare la Direzione Generale del Ministero che doveva a sua volta informare le imprese stese con raccomandata; la comunicazione era dovuta anche nel caso in cui la domanda non fosse stata accolta. L'articolo 17 commi 35 undecies e 35 duodecies della Legge 3.8.2009 n. 102, in vigore dal 05/08/2009 hanno introdotto la possibilità di compensare l'importo del contributo e l' Agenzia delle Entrate con risoluzione 247 del 15/09/2009 ha istituito il relativo codice tributo.

Soggetti interessati
Imprese di autotrasporti conto terzi che hanno acquistato i veicoli indicati nel paragrafo precedente, nel corso de 2007 e/o 2008, che abbiano presentato la domanda per accedere i benefici e che abbiano ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda di contributo e che non abbiano ricevuto l'erogazione del contributo stesso.

Modalità di fruizione del contributo
Sulla base della comunicazione ricevuta, le imprese interessate potranno utilizzare in compensazione l'importo del contributo indicato nella comunicazione ricevuta, secondo quanto disposto dalla Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 247 del 15.09.2009 - codice tributo 6822 - anno di riferimento: quello in cui si effettua la compensazione (quindi il 2009).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e non costituisce elemento positivo ai fini delle imposte sui redditi.


AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
Altri utenti hanno acquistato
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altri utenti hanno acquistato

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS