1. I dubbi di costituzionalità sollevati dalle Commissioni tributarie provinciali di Genova , Parma , Chieti e Bologna , rimessi all'esame della Consulta, vertevano, in sostanza, sul contrasto tra l'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che dichiara l'IRAP indeducibile dalle imposte sul reddito, e l'art. 53, primo comma, Cost., che sancisce il principio di capacità contributiva.
Con la presente nota mi prefiggo il compito di evidenziare e commentare le principali questioni sollevate dai giudici rimettenti e le correlate difese espletate dall'Avvocatura erariale e la risposta (tant on fait pour dir) offerta dai giudici della Consulta ed infine formulare personali considerazioni (o, forse meglio, auspici) sullo sviluppo della vertenza, che pare abbia subìto una battuta d'arresto, senza che i dubbi di costituzionalità si siano dissolti.
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