L'interessante articolo di M. Proietti che precede, nell'affrontare il tema delle modalità di recepimento a livello nazionale della disciplina comunitaria in tema di fatturazione IVA, solleva alcuni problemi di ordine generale che mi sembrano meritevoli di ulteriore riflessione, specialmente se si rivolge l'attenzione alla prassi della c.d. fatturazione anticipata e al possibile impatto con le procedure di variazione ex art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei casi in cui l'operazione rilevante ai fini dell'imposta venga effettuata nei confronti del consumatore finale.
Come esattamente viene rilevato dall'Autrice, la normativa di diritto interno ha fatto un uso assai ampio e indiscriminato della deroga prevista dall'art. 22, par. 3, della Direttiva 77/338/Ce , che consente agli Stati membri di estendere l'obbligo di emettere la fattura anche a operazioni imponibili effettuate da imprese nei confronti di clienti consumatori finali e cioè di soggetti senza partita IVA, i quali, essendo privi del diritto alla detrazione, non necessitano del veicolo della fattura per comprovare l'entità di tale diritto.
Il D.P.R. n. 633/1972, per finalità esclusivamente cautelative e di controllo, ha infatti generalizzato per tutti gli operatori l'obbligo di fatturazione, salvo i pochi e tassativi casi contemplati dall'art. 22, 1° comma, per il commercio al minuto e le attività assimilate.
Tra questi pochi e tassativi casi non rientrano pacificamente le somministrazioni di public utilities (luce, acqua, gas, telecomunicazioni, etc.) effettuate da imprese in regime di c.d. abbonamento a clienti non soggetti IVA; regime che prevede prestazioni continuative con rilevazione del "consumo effettivo" a consuntivo e liquidazione del corrispettivo in base a cadenze periodiche.
È proprio il settore delle somministrazioni di public utilities a far emergere, nella prassi operativa, alcune criticità che inducono a una riflessione di sistema sulla normativa nazionale di recepimento delle direttive CE in tema di fatturazione nonché di procedure di variazione dell'IVA già registrata, alla ricerca di una lettura della stessa comunitariamente orientata.
Le prestazioni di servizi al pubblico "con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato" devono infatti confrontarsi con quella previsione di diritto interno che sembra impropriamente attribuire alla fattura efficacia sostanziale e integrativa del presupposto d'imposta , ciò in tutti i casi di emissione anticipata della stessa rispetto al pagamento del corrispettivo, con inevitabili conseguenze in caso di "variazioni dell'imponibile o dell'imposta".
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