1. Premessa
L'esercizio dei poteri d'accertamento attraverso cui l'Amministrazione finanziaria rettifica in aumento l'imposta di registro applicata ad operazioni di trasferimento aziendale articolate con il conferimento societario di un'azienda e con la successiva cessione delle relative partecipazioni nella società conferitaria (cd. share deal), richiedendo così ai soggetti passivi del tributo (gli ac- quirenti) il versamento dell'imposta che sarebbe dovuta in coincidenza con una cessione diretta dell'azienda (cd. asset deal), poggia, in particolare, su un'interpretazione estensiva del disposto, incluso nell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui il tributo deve essere applicato sulla base della "intrinseca natura" e degli "effetti giuridici" dell'atto sottoposto a registrazione "anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". L'Amministrazione finanziaria, riclassificando una sequenza di disposizioni negoziali incluse in atti giuridici separati - ma posti tra loro in rapporto di collegamento - come una singola disposizione negoziale soggetta ad un regime impositivo più oneroso, giunge ad emettere avvisi d'accertamento in cui richiede il versamento dell'imposta di registro dovuta su un'operazione che le parti non hanno legalmente concluso, in base alla presunzione che la scelta dello share deal, fiscalmente più conveniente rispetto alla compravendita aziendale, sia espressione di un intento elusivo da parte dei contribuenti.
L'imposta, quindi, è "ricalcolata" facendo riferimento non alle forme giuridiche prescelte per attuare il trasferimento, bensì tenendo in considerazione l'effetto economico che si è raggiunto, in concreto, con l'operazione mediante cui il compendio aziendale oggetto di conferimento (bene di primo grado) è stato indirettamente ceduto attraverso la vendita della relativa partecipazione nella conferitaria (bene di secondo grado).
Il conferimento d'azienda, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria, è, si è detto, un'operazione che permette di ottenere sensibili risparmi fiscali rispetto alla stipulazione di un contratto di compravendita aziendale, sia in termini d'imposizione sul reddito d'impresa, sia in termini d'imposta di registro (e in presenza di una componente immobiliare nell'azienda, anche il regime delle imposte ipotecarie e catastali si rivela più favorevole).
A tale riguardo, occorre innanzitutto sottolineare come, nel caso in cui al conferimento di un complesso aziendale faccia seguito la cessione solo di una parte della partecipazione ricevuta dal conferente a seguito del conferimento in commento, l'operazione dispiegherebbe, in ogni caso, effetti economico-giuridici non equiparabili alla diretta cessione dell'azienda e conseguentemente non potrebbe in nessun modo essere anche potenzialmente riconfigurata dall'Amministrazione finanziaria.
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