Martedì 10 agosto 2010

LA DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO NEL D.L. N. 40/2010

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LA DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO NEL D.L. N. 40/2010

Con la legge 22 maggio 2010, n. 73, è stato convertito il D.L. 25 marzo 2010, n. 40 - in vigore dal 26 marzo 2010

recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori». Si tratta, a ben guardare, della solita legge omninbus contenente le disposizioni fiscali (e non solo) più disparate.

Tra le novità più significative di carattere finanziario vanno ricordate: l'obbligo, imposto ai soggetti IVA, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o comunque soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black-list, individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (art. 1); le modifiche all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, volte a rendere possibile la notificazione degli atti impositivi ai contribuenti residenti all'estero mediante l'invio di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento (art. 2, comma 1); la previsione di forme di mobilità del personale tra gli Uffici del Ministero delle finanze e le Agenzie fiscali (art. 2, comma 1-bis), la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia delle finanze (art. 2, comma 1-ter); la riaffermazione del principio della pubblica gara per l'assegnazione delle concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, con la conseguente comminatoria della nullità ad ogni provvedimento amministrativo o rapporto, anche se già in essere, in contrasto con il principio concorsuale (art. 2, comma 2); la previsione dell'obbligo della concessione amministrativa rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - e per esso dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - per l'esercizio del gioco con vincita in denaro (art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater); la definizione agevolata delle controversie instaurate dai concessionari della riscossione contro l'Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 83 e 90 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, aventi ad oggetto il rimborso delle somme inesigibili iscritte a ruolo e anticipate dal concessionario (in base al meccanismo del non riscosso per riscosso) ovvero il discarico dai ruoli delle somme di cui venga accertata l'inesigibilità (art. 2, commi 2-septies, 2-octies, 2-novies, 2-decies e 2-undecies); la previsione dell'esenzione dall'IVA per le prestazioni relative al servizio postale universale, nonché per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione (art. 2, comma 4-bis); l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze volto ad incentivare le imprese del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applichino il sistema di etichettatura dei prodotti di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55 (art. 2, comma 4-quinquies); l'estensione degli obblighi "antiriciclaggio" previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai gestori di giochi e scommesse attraverso la rete Internet e le altre reti telematiche (art. 2, comma 4-septies); l'obbligo dei soggetti destinatari del 5 per mille devoluto dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale IRPEF, di redigere un apposito rendi- conto dal quale risulti, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme ad essi attribuite (art. 2, comma 4-undecies).

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