Venerdì 10 settembre 2010

IL REDDITOMETRO E GLI INCREMENTI PATRIMONIALI CON IL DENARO DI TERZI

a cura di: Studio Valter Franco
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IL REDDITOMETRO E GLI INCREMENTI PATRIMONIALI CON IL DENARO DI TERZI

L'attività di accertamento con l'utilizzo del metodo "sintetico" (c.d. "redditometro") è in pieno svolgimento da parte dell' Agenzia delle Entrate, conformemente al piano straordinario per gli anni 2009-2011 indicato nell'articolo 83 comma 8 del D.L. 112/2008.

Nella determinazione del reddito con tale metodologia particolare importanza rivestono le "quote per incrementi patrimoniali", soprattutto se tali "quote" derivano dall'acquisto di immobili.
Giovani imprenditori o giovani professionisti all'inizio dell'attività realizzano investimenti patrimoniali di importo notevole grazie al contributo di genitori o parenti: il caso classico è rappresentato dall'acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale realizzato, appunto, attraverso il contributo di genitori o parenti.

Negli scorsi anni , nel caso di cui sopra, consigliavamo i nostri assistiti di precostituire un mezzo di prova (rappresentato in genere da un bonifico bancario) circa le somme trasferite da genitori o parenti in capo al soggetto che realizzava l'investimento, pur essendo tali somme non certamente da comprendersi nel concetto di "somme di modico valore" di cui all'art. 783 Cod.Civ., tenuto inoltre conto che l'articolo 782 Cod. Civ. dispone che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità; con tale forma ritenevamo che, pur ricadendo il predetto comportamento in palese violazione delle predette norme, ai fini tributari la documentazione bancaria potesse superare qualsiasi altra presunzione.

Ciò fin quando non abbiamo rinvenuto la sentenza della Cassazione Civile, sezione tributaria, n. 16348 del 17/6/2008, nella quale abbiamo avuto modo di leggere:

  • La commissione tributaria provinciale motivava che.. la donazione deve essere fatta per atto pubblico
  • Non ricorre un'ipotesi di modico valore ex art. 783 Cod.Civ.
  • Non è certamente di modico valore la somma di lire 20.000.000 (del 1989 che al settembre 2009, rivalutati con l'indice FOI, sarebbero pari a circa 19.874 euro)
  • La natura "modica" deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante e questo doveva essere certamente oggetto di dimostrazione da parte del contribuente

Consigliamo pertanto un'attenta lettura della Sentenza di cui sopra e, nell'eventualità di casi quali quello sopra esemplificato, consiglieremo ai nostri assistiti di stipulare un atto pubblico di donazione.

Studio Franco

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Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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