1. Esenzione delle plusvalenze reinvestite
Il legislatore, con una norma strutturale di sistema (ved. art. 68, commi 6-bis e 6-ter, del TUIR, aggiunti dall'art. 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), ha introdotto un regime esentativo da tassazione dei capital gains, "
qualificati" e "
non" [ved. art. 67, lett. c) e c-bis), del TUIR] originati da atti "
realizzativi" dei soci (non imprese) di società preesistenti, appunto defiscalizzati se reinvestiti (utili) entro due anni dal realizzo attraverso sottoscrizioni del capitale sociale (
equity) in sede di prima costituzione o di aumento di quello preesistente ovvero acquisizione delle quote di partecipazioni in nuove, omologhe iniziative economiche. La legislazione premiale ripete l'esperienza di modelli di incentivazione adottati in altri Paesi; il riferimento è a quello francese sulle società unipersonali per il
venture capital.
Profili oggettivi plurimi, multilaterali richiesti nell'agevolazione de qua, alludo ad esempio alla sovraordinata anzianità nelle quote dismesse - possesso triennale, criterio LIFO, ved. art. 67, comma 1-
bis, del TUIR, per le acquisizioni progressive - obliterata anche dalle società partecipate "
cedute", esistenti da meno di sette anni e all'omogeneità, identità produttiva di tali società e di quelle "
acquisite", le quali devono svolgere la medesima attività.
Nelle ipotesi di operazioni straordinarie della società ceduta - travaso delle posizioni soggettive - il computo temporale sulle "
nuove" partecipazioni ricevute in concambio deve essere seguito tenendo conto anche del periodo di vita di ciascuna delle società fuse, incorporate o scisse. Nella specie, la legislazione premiale "
libera" il riversamento di quelle utilità in capitale di rischio; non sconteranno oneri fiscali ultronei nella prospettiva del reinvestimento, ved. condizione sospensiva consolida i benefici fiscali invocati (fattispecie a formazione progressiva). Decade la studiata neutralità - effetto risolutivo, reversal dei benefici fiscali goduti - con il comportamento inerte, passivo del contribuente, per decorrenza inutile - quelle risorse, non reinvestite nel sistema impresa, vulnerano lo spirito premiale osserva
supra - del termine biennale di quiescenza dei plusvalori, cui riferire cronologicamente il loro necessario reinvestimento, comunque "
coperti", fino al verificarsi della citata condizione, dal differimento del prelievo, il regime non è opzionale.
Pertanto, la riallocazione di quei plusvalori in
start up cristallizza la studiata neutralità fiscale (esclusione dei tradizionali prelievi progressivi ovvero proporzionali i primi resi più invasivi dal comma 1 dell'art. 1 del D.M. 2 aprile 2008; la quota di dividendo,
recte plusvalenza tassata, è stata elevata al 49,72%, la modifica si è resa necessaria per garantire l'invarianza complessiva di tassazione, posto che l'aliquota IRES è stata ridotta dal 33% al 27,5%), in assoluta adesione con il sovraordinato, norma primaria, effetto di immissione nell'economia attiva di nuove e maggiori risorse non svilite dai "ratei" fiscali.
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