Nei contratti che hanno ad oggetto prestazioni corrispettive nel caso di inadempienza di una delle parti in questione, ai sensi dell'art. 14531 c.c., si viene a creare per l'altra parte una duplice possibilità risolutiva di tale questione:
chiedere l'adempimento di ciò che è dal contratto stesso previsto, secondo quanto enunciato dall'art. 2930 c.c. e dai seguenti in tema di esecuzione forzata di consegna o rilascio, di obbligo di fare o non fare o dell'obbligo di concludere un contratto, o la risoluzione del contratto, secondo l'art. 2908 c.c. su quella che è la possibilità dell'autorità giudiziaria di modificare o estinguere rapporti giuridici esistenti, oltre poi alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni.
La richiesta di adempimento di quella che è l'obbligazione contrattuale comunque non esclude la successiva eventuale domanda di risoluzione dello stesso cosa che non può essere portata avanti in maniera inversa cioè non può esserci una richiesta di adempimento effettuata posticipatamente alla richiesta di risoluzione, com'è anche logico, rappresentando quest'ultima il passo finale e definitivo da porre in essere per terminare un rapporto contrattualistico.
E' ovviamente implicito che alla data di richiesta di risoluzione la parte inadempiente non potrà più adempiere la propria obbligazione fino ad allora non eseguita. Prima di arrivare alla risoluzione può essere intimato alla parte inadempiente entro un ovvio congruo termine ed esclusivamente per iscritto di adempiere ai propri obblighi contrattuali indicando inoltre che passato inutilmente il termine comunicato necessariamente congruo all'adempimento predetto si avrà automatica risoluzione del contratto (come accade anche nei casi previsti dagli artt. 1482 c.c. - in merito al quale il compratore di cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli se ignaro al momento dell'acquisto, che deve essere quindi ovviamente effettuato in buona fede, può sospendere il pagamento e chiedere al giudice di fissare un termine alla scadenza del quale il contratto si intende risoluto, se non v'è stato adempimento, salvo pagamento dei danni causati - e 1662 c.c. - per ciò che riguarda la verifica nel corso di esecuzione dell'opera dove il committente ha il diritto di verificare lo svolgimento dei lavori e laddove questi non vengano eseguiti come stabilito fissare il termine entro il quale deve essere ripristinata o raggiunta la situazione richiesta dal contratto pena risoluzione dello stesso e richiesta risarcimento).
Secondo quanto stabilito dall'art. 1454 c.c. il termine minimo per l'intimazione all'adempimento non può essere inferiore ai quindici giorni ma non va dimenticata la libertà delle parti in merito ad autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) per la quale norma esse sono libere di stabilire, nel momento in cui vanno a stipulare il contratto, diverso termine, quindi anche minore, volto a risolvere tali situazioni.
Per visualizzare l'intero articolo di Marcello De Filippis clicca qui.