Quanto a 1), è nota la tolleranza di certa giurisprudenza, a dispetto di tutte le rassicurazioni che il legislatore si è premurato di fornire al contribuente, verso l'enunciazione puramente astratta (e quindi poco più che simbolica) della motivazione del provvedimento, rimandando alla fase della lite l'occasione (eventuale) in cui l'Ufficio dovrà infine calare le carte sul tavolo, a nulla rilevando il fatto che la promozione del contenzioso, per il tramite di un'assistenza qualificata, è tutt'altro che indolore, sul piano patrimoniale, per il privato. Sbilanciamento iniziale che si salda con un rischio in corso d'opera, quello che deriva dal disposto dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla cui stregua «Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti [categoria entro la quale la giurisprudenza è purtroppo incline a far rientrare l'istituto della motivazione] qualora, per la natura vincolata del provvedimento [e non v'ha dubbio che il provvedimento tributario è per sua natura vincolato], sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
La motivazione, insomma, pur innervando, a mo' di fattore essenziale e qualificante, il contatto fra le due parti, può, alla resa dei conti, presentarsi con contorni generici al limite dell'inesistenza e pur tuttavia restare impunita.
Quanto a 2), è oggi pacifico che il termine fissato agli uffici per costituirsi («entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale»: art. 23, comma 1) non ha natura perentoria, a differenza di quello posto a carico del privato (art. 22, comma 1); con la conseguenza che non è censurabile tecnicamente la costituzione della pubblica Amministrazione formalizzata solo venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione (termine ultimo per il deposito di documenti ex art. 32, comma 1) o addirittura dieci (termine ultimo per il deposito di memorie illustrative ex art. 32, comma 2).
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