(dai più conosciuta, anche se impropriamente (2), come "bollo auto"): la circostanza che il tributo, basato attualmente sulla "proprietà" del veicolo, si debba pagare anticipatamente e per intero, senza cioè rate e frazionamenti, creando in tal modo non solo evidenti difficoltà economiche per la maggioranza dei contribuenti, ma anche - come si è rilevato - grosse distonie e sperequazioni tra costoro (3).
La Corte delle leggi, pur ricollegandosi sostanzialmente ai propri, precedenti pronunciamenti in materia (4), ha questa volta lasciato intendere, tra le righe, che le censure sollevate avrebbero meritato un intervento legislativo, non supplibile però in sede giurisdizionale e neppure costituzionale (ennesima risposta dell'ormai lunga serie: "vorrei, ma non posso"); non sarebbe stato fuori luogo, invece, almeno un accenno confermativo alle palesi situazioni sperequate, e quindi lesive dei principii sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost., poste alla base dell'ordinanza di rinvio.
Va intanto premesso un essenziale riepilogo della disciplina applicativa del tributo in rassegna, tributo divenuto "anomalo" a seguito dell'attribuzione alle Regioni, dal 1999, non solo dei proventi della tassa, ma anche delle potestà di accertamento, liquidazione e riscossione del provento, nonché dell'eventuale fase contenziosa (5); malgrado tutto ciò, il tributo rimane statale, restando cioè ferma la sua disciplina, dettata dalla normativa statale, con la sola, possibile eccezione della variazione della sua misura, entro limiti, però, prefissati dallo Stato.
Tentativi regionali di legiferare su tale disciplina, come nei caso dei termini di prescrizione della tassa, sono stati decisamente respinti dalla Corte (6), anche se in qualche maniera incredibilmente sanati dal Parlamento nazionale (7):
«Allo stato della vigente legislazione - ha ribadito la Corte - la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Pertanto, la norma regionale impugnata (nella fattispecie: della Regione Campania) che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto fra cittadino e amministrazione finanziaria viola l'indicata competenza esclusiva dello Stato» (8).
Il tributo è - come si è anticipato - annuale e non frazionabile se non per particolari fattispecie e va versato entro precise scadenze intrannuali, collegate normalmente alla data di prima registrazione del possesso del veicolo nel P.R.A., data che assume - nella disciplina applicativa della tassa - una rilevanza (come si vedrà) determinante: stabilisce infatti l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, da un lato, che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico per i veicoli in esso iscritti, mentre, nel prosieguo della disciplina normativa, precisa che
«La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annnotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione».
È qui il punto; è su questo aspetto, spesso non colto dai più, che emerge l'esistenza di un meccanismo spietato ed iniquo: in breve, l'obbligo del pagamento del tributo viene meno, per le varie circostanze elencate dalla legge, solo per i periodi d'imposta successivi a quello dell'annotazione nel P.R.A. degli eventi in parola.
Facciamo un esempio concreto per farci capire meglio: un contribuente paga regolarmente a gennaio la tassa per l'intero anno; a febbraio, in una mattinata di nebbia fitta, andando al lavoro quotidiano su una qualsiasi autostrada, la sua macchina è coinvolta in una carambola di auto impazzite e diventa un rottame; che ne è del "bollo" pagato un mese prima, per i restanti undici mesi di vigore? Pacifica è l'annotazione nel P.R.A. dell'evento e della conseguente perdita del possesso del veicolo, ma il meccanismo normativo è implacabile: nessun rimborso pro quota, nessuna compensazione con il "bollo" subito pagato per la nuova, necessaria auto: questa è la regola, signori!
La regola è talmente ferrea che un caso particolare arriva fino alla Corte Costituzionale e provoca una specifica risoluzione ministeriale: si riconosce l'esonero dalla tassa nella singolare ipotesi di un contribuente che, nell'ultimo giorno utile per il versamento della tassa, non la paga avendo ottenuto nello stesso giorno l'annotazione nel P.R.A. della perdita del possesso dell'auto (9)!
In sostanza, chi paga è perduto; perde cioè il diritto al rimborso e - come si sente rispondere - quanto ha versato "è perso", potendo liberarsi dell'onere solo per i successivi periodi d'imposta (e, cioè, dal gennaio successivo!).
In questi casi, quindi, assai spesso, la Regione si trova in cassa due "bolli" pur essendo una sola l'auto posseduta dal contribuente e in circolazione: è giusto, è conforme non solo a logica, ma anche ai principii costituzionali ripetutamente invocati senza successo?
Non rientrando fra i poteri dei Giudici costituzionali quello di modificare le norme in senso costituzionale (anche se in non pochi frangenti si sono dichiarate illegittime norme
"per le parti nelle quali non dispongono questo o quest'altro ..."), l'auspicio, fervido, rimane quello di un adeguato intervento legislativo, atto ad eliminare le assurdità ed iniquità qui solo accennate.
L'occasione ci appare propizia per spostare conclusivamente l'attenzione sulla prescrizione della tassa in rassegna; dei tentativi regionali di allungare i termini prescrizionali da tre a quattro anni o con dies a quo particolare, si è già detto; non si intende approfondire in questa sede la tesi ferma che, in materia tributaria, i termini di legge per l'azione dell'ente impositore per esercitare il proprio diritto all'imposizione sono in realtà termini di decadenza e non di prescrizione, con tutte le conseguenze riguardanti l'inapplicabilità a tali termini degli istituti della sospensione e dell'interruzione (art. 2964 c.c.), per cui la decadenza è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.) (10); nel nostro caso, purtroppo, è lo stesso legislatore a parlare impropriamente di "prescrizione"!
L'aspetto meritevole qui di puntualizzazione è il l'erroneo riferimento, fatto in qualche sede, all'applicazione per la tassa in rassegna della prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., valevole come ben si sa - quando leggi speciali e specifiche (come nel caso dei tributi) non dispongono diversamente; una recente sentenza della Corte di Cassazione (11) ha sottolineato questo grossolano errore proprio per la tassa in esame, puntualizzando anche il corretto dies a quo per il suo computo ed a noi non resta che prenderne compiaciuto atto.
Eugenio Righi
NOTE:
(1) Ved. Comm. trib. prov. di Oristano, 13 novembre 2007, ord. n. 396, in G.U. n. 52 del 2008; la questione di legittimità costituzionale sollevata con tale provvedimento è stata dichia- rata inammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale 24 aprile 2009, n. 119, in Boll. Trib. On-line.
(2) L'impropria denominazione della tassa deriva dalla di- sciplina originaria che, oltre all'obbligo dell'esposizione del contrassegno attestante il regolare pagamento del tributo sul cruscotto dell'auto, consentiva anche l'apposizione di marche da bollo per il suo pagamento.
(3) In materia si fa direttamente rinvio a U. PERRUCCI, La tas- sa auto fra inefficienze e distorsioni, in Boll. Trib., 2006, 28 ss.
(4) La Corte Costituzionale si è dovuta in più occasioni oc- cupare della tassa in esame e della sua conformità ai principii costituzionali, sempre, però, con conclusioni negative: vedansi, per tutte, Corte Cost. 4 luglio 1996, n. 233, in Boll. Trib., 1996, 1634; Corte Cost. 17 marzo 1998, n. 62, ivi, 1998, 1432; Corte Cost. 15 aprile 1993, n. 164, ivi, 1993, 859; sino a Corte Cost. 10 aprile 2003, n. 120, ivi, 2003, 1353.
(5) Art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(6) Corte Cost. 26 settembre 2003, nn. 296 e 297, in Boll. Trib., 2003, 1593; e Corte Cost. 15 ottobre 2003, n. 311, in Boll. Trib. On-line; sull'argomento, ved. anche Comm. trib. reg. del Lazio, 25 giugno 2008, n. 66, in Boll. Trib., 2008, 1690.
(7) Art. 37 del D.L 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(8) Assunto ricavato dalla motivazione di Corte Cost. n. 311/2003, cit.
(9) Ved. Corte Cost. n. 120/2003, cit., e ris. 4 ottobre 2004, n. 126/E, in Boll. Trib., 2004, 1401; meritano di essere richiamate le sentenze della Cassazione che riconoscono nell'annotazione del P.R.A. carattere di presunzione relativa, superabile con altra idonea prova: Cass., sez. trib., 28 aprile 2006, n. 10011, ivi, 2006, 1809, e Cass., sez. trib., 4 novembre 1997, n. 10794, ivi, 1998, 1738.
(10) Cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, 419 ss.
(11) Cass., sez. trib., 17 aprile 2009, n. 9120, in Boll. Trib. On-line.