Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in merito all’emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.
Ai tempi, ormai lontani, dell’obbligo di fatturazione elettronica erano sorti dubbi sotto il profilo operativo, in merito a come attuare le disposizioni di cui all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, che impongono al cessionario/committente, per determinate operazioni, di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, procedendo all’annotazione dello stesso nei registri IVA delle fatture e degli acquisti.
Si tratta del cosiddetto “reverse charge interno” che si applica per:
Atteso che la certificazione delle operazioni appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato elettronico, l’Amministrazione finanziaria, nella FAQ 27 novembre 2018 n. 38 (aggiornata al 19 luglio 2019) e nella successiva circolare n. 14/2019, aveva sottolineato che ogni qual volta sia presente una “fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI”.
Tale operazione, fino ad oggi troppo complessa, diventa quindi più semplice.
Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”.
Tornando agli esempi testé proposti, l’integrazione dell’imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice TD16 (“Integrazione fattura reverse charge interno”) e inserimento dei dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente - tenuto all’integrazione - nella sezione “CessionarioCommittente”.
I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge “esterno”. Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:
Posto che mediante l’adozione della procedura elettronica di reverse charge “esterno” i dati dell’operazione vengono comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalità dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione dell’esterometro.
AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025
Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.
Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.
Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi