Erogazioni liberali per progetti culturali. Deduzione dal reddito d'impresa - Art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - Art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del TUIR
Circolare Agenzia Entrate n. 107 del 31.12.2001
[La presente circolare è stata emessa congiuntamente con il
Ministero per i beni e le attività culturali - Circolare n. 141 del 31.12.2001 - nota T&L]
L’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e il successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell’11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 27 luglio 2001, n. 173, hanno delineato un nuovo sistema di agevolazioni fiscali al fine di incentivare le erogazioni liberali per la realizzazione di iniziative di interesse culturale e favorire il cosiddetto “mecenatismo”.
Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire l’uniforme interpretazione della normativa.
1. Testo normativo.
L'art. 38 della citata legge n. 342 del 2000, intitolato erogazioni liberali per progetti culturali, stabilisce:
<<1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), … è aggiunta la seguente:
"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.>>
2. Deduzione dal reddito d'impresa. Condizioni. Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali. Comunicazioni.
La disposizione sopra riportata, aggiungendo al comma 2 dell’art. 65 del TUIR, concernente gli oneri di utilità sociale fiscalmente deducibili, la lettera c-nonies), ha previsto la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme in denaro che le imprese con atto di liberalità destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
I soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa) possono fruire della predetta deduzione fiscale a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 1 del decreto dell’11 aprile 2001.
L’art. 38 della legge n. 342 del 2000 non stabilisce limitazioni all’importo deducibile; pertanto la deduzione è consentita per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate, salvo gli eventuali obblighi in capo al beneficiario di cui al successivo paragrafo 4.2.
E’ opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali ad esempio conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti.
Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell’ente beneficiario, deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all'art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del TUIR, oppure all'art. 38 della legge n. 342 del 2000.
Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato il versamento è effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali che curerà il trasferimento agli organi competenti del Ministero cui farà carico la realizzazione dell’attività prevista (art. 6 del decreto 11 aprile 2001).
Le imprese che effettuano erogazioni liberali sono tenute analogamente a quanto stabilito per i beneficiari, a comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale - Servizio I° (utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito www.beniculturali.it) l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, le proprie generalità comprensive dei dati fiscali, i soggetti beneficiari delle erogazioni stesse.
Si precisa che entro il 31 gennaio 2002 dovranno effettuare detta comunicazione i contribuenti il cui periodo d’imposta si chiude il 31 dicembre 2001.
Infatti, per espressa previsione normativa (art. 38, comma 2 della legge n. 342 del 2000) il beneficio fiscale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001.
Conseguentemente i soggetti il cui periodo d’imposta si sia chiuso precedentemente al 31 dicembre 2001 non potranno beneficiare - per detto periodo -della deducibilità prevista dalla norma ed ovviamente non dovranno effettuare la comunicazione in argomento.
Per i periodi d’imposta che si chiudono nel corso dell’anno 2002, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2003. Lo stesso criterio dovrà essere seguito negli anni successivi.
La comunicazione in questione dovrà, altresì, essere inviata telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (articolo 1 del decreto 11 aprile 2001).
Con il decreto 11 aprile 2001 il Ministro per i beni e le attività culturali ha individuato i seguenti soggetti e categorie di soggetti che possono essere beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’art. 38 della legge n. 342 del 2000:
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;
f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.
Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2001 ha precisato che i menzionati soggetti per poter beneficiare delle erogazioni liberali in argomento devono rispettare le seguenti condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
2) devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.
Per finalità e attività inerenti ai beni culturali si intendono, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale citato, tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, così come definite dalla recente normativa sul conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni (articolo 148 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112), nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (T.U. sui beni culturali), e le attività di cui all’art. 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Per finalità e attività di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo e rientranti nelle previsioni dell’art. 156 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Adempimenti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali.
4.1 Comunicazioni. (Articolo 5, comma 1 del decreto dell’11 aprile 2001).
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Servizio I°, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità o attività per le quali le erogazioni sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.
A tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali ha predisposto un modulo reperibile sul sito www.beniculturali.it.
4.2 Versamento del 37 per cento delle somme ricevute in eccedenza.
Si richiama l'attenzione sulla particolarità della disciplina introdotta dall'articolo 38 della legge n. 342 del 2000, che non prevede, come già detto, limiti all’importo deducibile dal reddito d'impresa dei soggetti che effettuano le erogazioni, ma pone a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni l'obbligo di versare all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza tra le somme da essi ricevute e la quota ai medesimi assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Detto obbligo di versamento sorge qualora l’ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro superi la somma annua di 270 miliardi di lire (€ 139.443.362,75) - complessivamente compatibile con lo stanziamento fissato in 175 miliardi di lire (€ 90.379.957,34) per il 2002 e in 100 miliardi di lire (€ 51.645.689,91) a decorrere dal 2003 - rideterminabile con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
L’importo pro capite da versare all’entrata dello Stato verrà determinato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Servizio I°, secondo le modalità indicate dall’art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2001 che di seguito si precisano.
Dapprima verrà determinata l'eccedenza complessivamente erogata pari alla differenza tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma compatibile pari a 270 miliardi di lire.
Verrà quindi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la suddetta differenza e il totale complessivo delle erogazioni.
La medesima percentuale, applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario, determinerà l'importo eccedente su cui applicare l'aliquota del 37%.
L'ammontare così determinato dovrà essere versato all'erario.
Esempio:
Totale generale delle erogazioni effettuate | lire 300 miliardi |
Somma compatibile | lire 270 miliardi |
Eccedenza | lire 300 - 270= 30 miliardi |
Percentuale di eccedenza | 30/300 = 10 per cento |
Somma delle erogazioni liberali ricevute dal singolo beneficiario | lire 50 milioni |
Importo eccedente | lire 50 milioni x 10% = 5 milioni |
Importo da versare | lire 5 milioni x 37% = 1.850.000 |
Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Servizio I°, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, comunica ai soggetti beneficiari la quota loro spettante e la somma da versare all’erario. La stessa comunicazione dovrà essere inviata, telematicamente, entro lo stesso termine, anche al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
5. Adempimenti degli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Servizio I°, cui compete la vigilanza circa l’impiego delle erogazioni, comunicherà l’elenco degli erogatori e l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo modalità telematiche che saranno successivamente stabilite.
I dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, che saranno incaricati della gestione delle erogazioni liberali, oltre la realizzazione dell'attività fine dell'elargizione, presenteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per il tramite delle Direzioni generali di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.
Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e gli uffici in indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali sono pregati di dare la massima divulgazione alle presenti istruzioni.
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