Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 19.04.2006

Gestione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione a seguito di erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con il modello F23
Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 19.04.2006

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di trattazione delle istanze presentate da banche e società concessionarie del servizio nazionale della riscossione per ottenere il rimborso delle somme riscosse con il modello F23 e riversate in eccesso.
Al riguardo, si fa presente che, allo scopo di agevolare la trattazione di tali istanze, è stata realizzata una procedura automatizzata di ausilio alla lavorazione.
Ciò premesso, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle istanze in parola, di gestione delle stesse da parte degli uffici locali, mediante la predetta procedura, nonché di erogazione dei rimborsi delle somme che risultino riversate in eccesso.
Tale procedura automatizzata permette la lavorazione delle istanze di rimborso relative alle deleghe F23 presentate dai contribuenti presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali e dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Per le istanze riferite alle deleghe presentate nell'anno 1998, registrati su un tracciato record diverso da quello utilizzato a partire dal 1999, si fa riserva di impartire specifiche direttive in una fase successiva.

1. Modalità di presentazione delle istanze da parte delle società concessionarie
Le istanze di rimborso delle somme riscosse con il modello F23 e riversate in eccesso dal competente concessionario presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato dovranno essere presentate, per ciascun ambito provinciale, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente a ricevere, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 97 del 20 novembre 2001, le richieste di restituzione delle somme anticipate dai concessionari per l'effettuazione dei rimborsi ai contribuenti a seguito di provvedimenti di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo.
Si precisa che agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate potranno essere presentate esclusivamente istanze di rimborso aventi ad oggetto tributi gestiti dalla stessa Agenzia, con esclusione, quindi, di quelle riguardanti altre tipologie di entrate.
Analogamente a quanto previsto per le istanze di rimborso relative alle somme incassate con la procedura di conto fiscale e riversate in eccesso (cfr. circolare n. 142 del 4 giugno 1998), se l'istanza riguarda somme erroneamente accreditate dalla banca o da Poste Italiane S.p.a. alla competente azienda concessionaria, la richiesta di rimborso deve essere presentata comunque da quest'ultima.
Ciò, in quanto, sotto il profilo giuridico, il diritto a chiedere il rimborso all'Erario compete al concessionario, che ha effettuato l'errato riversamento in eccesso presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato, e non alla banca o a Poste Italiane S.p.a., che hanno accreditato le somme riscosse allo stesso concessionario.
Le istanze in argomento dovranno innanzitutto contenere la descrizione della tipologia di errore che ha dato origine al riversamento in eccesso delle somme riscosse con modello F23.
In particolare, al fine di agevolare la trattazione delle istanze di rimborso in parola sulla base della procedura automatizzata a disposizione dei competenti uffici locali, le società concessionarie sono invitate a redigere tali istanze indicando gli errori che hanno determinato l'eccedenza di riversamento secondo la seguente classificazione:
A - errore del concessionario in fase di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato delle somme riscosse ovvero in fase di compensazione, nel caso in cui lo stesso concessionario abbia trattenuto, in tutto o in parte, le somme riscosse, a titolo di recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio1997, n. 140 (c.d. "acconto ex SAC"), o fruendo di "tolleranze" accordate per l'esecuzione di rimborsi ai contribuenti a seguito di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo;
B - errore dell'intermediario (banca o ufficio postale) in fase di accreditamento al concessionario delle somme riscosse presso i propri sportelli;
C - errore del concessionario nel rendicontare gli importi indicati dal contribuente nella delega (modello F23) presentata presso i propri sportelli;
D - errore dell'intermediario (banca o ufficio postale) nel rendicontare gli importi indicati dal contribuente nella delega (modello F23) presentata presso i propri sportelli.
E' possibile - e in molti casi inevitabile - che le predette tipologie di errori si presentino combinate tra loro.
In particolare, solo gli errori di tipo A non sono suscettibili di generare automaticamente altri errori nelle altre fasi del processo di riscossione, in quanto tale tipologia di errore si verifica nella fase finale di tale processo, che consiste nel riversamento o nella compensazione, da parte del concessionario, delle somme riscosse sia presso i propri sportelli che presso gli sportelli dell'intermediario.
Ciascun errore rientrante nelle altre tipologie produce, invece, a cascata, uno o due errori conseguenti nelle successive fasi del processo di riscossione.
Infatti, gli errori di cui ai punti B e C determinano, inevitabilmente, anche un errore rientrante nella tipologia A, vale a dire un riversamento in eccesso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (o una compensazione in eccesso delle somme riscosse), per effetto dell'errato accredito da parte dell'intermediario (errore di tipo B) ovvero dell'errata rendicontazione, da parte dello stesso concessionario, delle deleghe presentate presso i propri sportelli (errore di tipo C).
Gli errori di tipo D, invece, implicano necessariamente sia un accreditamento in eccesso al concessionario da parte dell'intermediario (errore di tipo B), sia, come ulteriore conseguenza, un riversamento (ovvero una compensazione) in eccesso da parte del concessionario (errore di tipo A).
Naturalmente, è anche possibile che il riversamento (ovvero la compensazione) in eccesso - oggetto dell'istanza di rimborso - sia stato originato da due o più errori, indipendenti tra loro, che si sono cumulati nel corso delle diverse fasi del processo di riscossione.
Le istanze di rimborso, oltre a recare l'indicazione della tipologia di errore, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, allegata in copia:
1. quietanza di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato. In alternativa, il concessionario dovrà fornire l'indicazione dettagliata degli estremi completi della quietanza, vale a dire: anno del riversamento, importo riversato, imputazione al bilancio dello Stato (capo/capitolo/articolo), causale e codice del riversamento, codice agente contabile;
2. delega o deleghe F23 interessate dall'errore(1);
3. prospetto contenente il calcolo dell'importo rettificato del riversamento, quale risultante dalla correzione dell'errore che ha determinato il riversamento in eccesso. Tale importo dovrà essere indicato al netto dei compensi spettanti al concessionario, commisurati a tale importo rettificato, e delle altre somme eventualmente trattenute ad altro titolo. Gli importi dovranno essere espressi nella stessa valuta del riversamento, mentre l'importo chiesto a rimborso dovrà in ogni caso essere espresso anche in euro.(2)
Ove l'errore sia stato commesso, in tutto o in parte, dall'intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
4. richiesta di rimborso prodotta dalla banca o da Poste Italiane S.p.a. al concessionario;
5. attestazione di accredito dalla banca o dall'ufficio postale al concessionario(3);
6. prospetto contenente il calcolo dell'importo dell'accredito rettificato, al netto delle commissioni spettanti all'intermediario, commisurate a tale importo rettificato.
Nel caso in cui il concessionario abbia trattenuto, in tutto o in parte, le somme riscosse, a titolo di recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (c.d. "acconto ex SAC") o fruendo di "tolleranze" accordate per l'esecuzione di rimborsi ai contribuenti a seguito di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo, all'istanza dovranno essere allegati, in copia:
- in luogo della quietanza di riversamento - o unitamente a questa, se l'importo chiesto a rimborso è stato riversato soltanto in parte (e cioè, per la parte eccedente la compensazione) - la distinta riepilogativa mensile che dia evidenza della compensazione effettuata.
Tale distinta riepilogativa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il concessionario dovrà attestare, nelle forme previste dagli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effettuato (in tutto o in parte) il riversamento delle somme di cui chiede il rimborso, in quanto tale somma è stata, in tutto o in parte, compensata e che, pertanto, ha presentato presso la Ragioneria Provinciale dello Stato la stessa distinta riepilogativa allegata.
Relativamente a tali dichiarazioni l'ufficio provvederà ad effettuare i controlli a campione previsti dall'art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, chiedendo alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato di confermare l'avvenuta presentazione, da parte del concessionario, della distinta riepilogativa allegata all'istanza di rimborso;
- in luogo dell'allegato di cui al punto 3), un prospetto contenente il calcolo dell'importo rettificato della compensazione, quale risultante dalla correzione dell'errore che ha determinato la compensazione in eccesso. Tale importo dovrà essere indicato al netto dei compensi spettanti al concessionario, commisurati a tale importo rettificato, e delle altre somme eventualmente trattenute ad altro titolo;
- un elenco relativo alle riscossioni che hanno concorso alla compensazione effettuata, con l'indicazione, per ciascuna delega F23, del codice fiscale del contribuente e dell'importo riscosso.

2. Modalità di gestione delle istanze e di erogazione del rimborso da parte degli uffici locali
Una volta ricevuta l'istanza, il competente ufficio locale dovrà procedere alla lavorazione utilizzando l'apposita procedura automatizzata, che permette di confrontare i dati comunicati nella stessa istanza, risultanti dalla documentazione allegata, con quelli presenti a sistema, relativi ai singoli riversamenti presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, effettuati dai concessionari, nonché ai diversi accrediti effettuati dalle banche e dagli uffici postali nei confronti degli stessi concessionari.
L'inserimento e la lavorazione delle istanze devono essere effettuati utilizzando la valuta in cui è avvenuto l'errato riversamento (o compensazione).
Per quanto concerne le modalità di utilizzo della procedura, si rinviano gli uffici locali alle istruzioni contenute nell'apposita Guida operativa, consultabile sull'Intranet, sotto la voce "Rimborsi ai concessionari da F23", presente sul menu "Assistenza", link "Riscossione".
Nei casi in cui la quietanza di riversamento, allegata in copia all'istanza, non risulti presente a sistema (tale circostanza può verificarsi a causa dei tempi tecnici occorrenti per la trasmissione dei relativi flussi informativi dal sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato a quello dell'Agenzia delle Entrate), l'ufficio locale dovrà richiedere al concessionario di esibire l'originale della stessa, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. In mancanza di tempestivo riscontro a tale richiesta, l'ufficio svolgerà un'apposita istruttoria presso la competente Ragioneria Provinciale dello Stato, al fine di accertare l'autenticità del documento allegato in copia.
Una volta verificata la spettanza del rimborso, l'ufficio provvederà alla restituzione delle somme risultate dovute a favore del concessionario che ha prodotto l'istanza, dandone notizia allo stesso concessionario e, contestualmente, laddove l'istanza sia corredata dalla richiesta della banca o dell'ufficio postale, anche all'intermediario.
In prossimità dell'erogazione del rimborso, l'ufficio dovrà preventivamente richiedere al concessionario che ha presentato l'istanza di comprovare l'avvenuto versamento di un importo forfetario di euro 25,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate sul conto di tesoreria n. 621, alla stessa intestato presso la Banca d'Italia, a copertura delle spese sostenute per la lavorazione dell'istanza.
Il predetto importo di euro 25,00 è dovuto per ciascuna istanza di rimborso; tuttavia, se la stessa istanza ha ad oggetto due o più operazioni di riversamento del concessionario, tale importo sarà dovuto per ciascuna di queste operazioni.
Ai fini dell'erogazione dei rimborsi in oggetto dovranno essere utilizzate le somme stanziate sul capitolo 3866 "Restituzioni e rimborsi" iscritto nell'Unità Previsionale 6.1.2.7 del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Modalità di gestione delle istanze giacenti presso gli uffici
Le istanze di rimborso di somme riversate in eccesso a seguito di riscossioni conseguite con il modello F23 già presentate alla data dell'emanazione della presente circolare a strutture, centrali e periferiche, dell'Agenzia delle Entrate non competenti, dovranno essere trasmesse, con sollecitudine, da tali strutture agli uffici locali individuati sulla base del criterio illustrato al paragrafo 1.
Inoltre, i competenti uffici locali provvederanno, per ciascuna istanza in loro possesso, a richiedere al concessionario l'eventuale documentazione integrativa mancante, ovvero, laddove l'istanza sia stata a suo tempo presentata dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., la presentazione di una nuova richiesta da parte del concessionario.
In tal modo, anche le istanze attualmente giacenti potranno essere lavorate in conformità alle istruzioni dettate con la presente circolare.
L'Ascotributi e l'ABI sono invitate a diffondere il contenuto della presente ai propri associati.

(1) E' opportuno precisare che la copia della delega non può in ogni caso sostituire, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso, la rendicontazione della stessa delega, effettuata telematicamente dalla banca o ufficio postale ovvero dal concessionario. Infatti, nel caso in cui la delega non sia stata correttamente rendicontata, la stessa non potrà risultare a sistema e, pertanto, l'istanza di rimborso sarà rigettata. Successivamente, previa trasmissione del regolare flusso informativo relativo alla delega, potrà essere presentata una nuova istanza di rimborso.
(2) Nei casi in cui l'errato riversamento riguardi somme che, ancorché riferite ad un solo codice tributo, sono state imputate a due o più capi, capitoli o articoli del bilancio dello Stato, oppure sono state ripartite tra Erario e Regione Siciliana, il prospetto dovrà contenere il dettaglio del riversamento, con l'indicazione, rispettivamente, dei singoli importi riversati su ciascun capo, capitolo e articolo del bilancio dello Stato ovvero di quelli riversati all'Erario e, distintamente, alla Regione Siciliana.
(3) E' opportuno precisare che tale attestazione non può in ogni caso sostituire, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso, la rendicontazione dell'operazione di accredito effettuata telematicamente dalla banca o ufficio postale al concessionario. Infatti, nel caso in cuil'accredito non sia stato correttamente rendicontato, l'operazione non risulterà presente nella banca dati della procedura, e, pertanto, l'istanza di rimborso dovrà essere rigettata. Successivamente, previa trasmissione del regolare flusso informativo relativo all'accredito, potrà esserepresentata una nuova istanza di rimborso.

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