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Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 24/05/2022

CIRCOLARE N. 16/E



Divisione Contribuenti



Roma, 24 maggio 2022


OGGETTO: Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi): Intervallo di libera concorrenza



Agenzia delle entrate - Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti e internazionale Settore Controllo - Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali

INDICE

  1. PREMESSA 3

  2. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO IN ITALIA 3

  3. IL DECRETO ATTUATIVO 6

  4. LE LINEE GUIDA OCSE 7

  5. L'INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA 11

  6. CONCLUSIONI 14

    1. Premessa


      Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alla corretta interpretazione della nozione di "intervallo di libera concorrenza", come anche specificato nell'articolo 6 del Decreto del 14 maggio 2018 (d'ora in avanti il "Decreto"), in sede di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in avanti anche "Testo Unico" o "TUIR") ovvero delle disposizioni contenute nei Trattati contro le Doppie Imposizioni stipulati dall'Italia conformi a quanto previsto nell'articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE.

      Prima di procedere alla illustrazione della nozione di intervallo di libera concorrenza, si ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento, nonché le pertinenti previsioni OCSE.


    2. Le modifiche alla disciplina sui prezzi di trasferimento in Italia


      La materia dei prezzi di trasferimento, disciplinata dall'articolo 110 del TUIR, è stata modificata dall'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

      Tale intervento consegue dalla necessità di recepire nell'ordinamento interno gli aggiornamenti degli standard internazionali, ivi incluse, in particolare, le risultanze del progetto OCSE-G20 in tema di "Base Erosion and Profit Shifiting" (BEPS) che hanno apportato, attraverso il rapporto sulle azioni BEPS 8-10, importanti modifiche alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

      Coerentemente con la predetta evoluzione dello scenario internazionale, l'articolo 59 del D.L. n. 50 del 2017, ha riformulato l'articolo 110, comma 7, del TUIR prevedendo, tra l'altro, la possibilità di emanare un decreto ministeriale contenente, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per

      l'applicazione della norma in oggetto.


      Nella sua nuova formulazione, l'articolo 110 prevede che i componenti di reddito che derivano da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di "libera concorrenza" e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito.

      Con tale modifica il legislatore ha sostituito la nozione di "valore normale" dei beni ceduti e dei servizi prestati (cui ancorare la determinazione dei prezzi di trasferimento), con quella di "principio di libera concorrenza" (cosiddetto "arm's length principle"). In tal modo la normativa interna è stata allineata a quanto enunciato nell'articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni e illustrato dalle Linee Guida dell'OCSE sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali (d'ora in avanti "Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento" o anche "Linee Guida OCSE"), come aggiornate in base alle citate recenti indicazioni emerse in sede OCSE nell'ambito dei lavori del progetto BEPS.

      Occorre tuttavia precisare che la nuova formulazione dell'articolo 110 comma 7, come evidenziato dalla relazione illustrativa del DL n. 50 del 2017, richiama diversi orientamenti interpretativi già adottati nell'attività operativa e nella prassi amministrativa, soprattutto quella richiamata in sede di introduzione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, confermando il riferimento al principio di libera concorrenza.

      Inoltre, sotto il profilo procedurale e in relazione alla variazione del reddito conseguente alla determinazione del valore delle operazioni sulla base del principio di libera concorrenza da parte di amministrazioni fiscali estere, l'intervento normativo ha previsto la possibilità di riconoscere, a determinate

      condizioni indicate all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le variazioni in diminuzione del reddito, che in precedenza erano previste solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

      In base al richiamato articolo 31-quater, le suddette variazioni in diminuzione possono essere riconosciute:

      1. in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli;

      2. a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

      3. su istanza del contribuente, con le modalità stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 108954/2018 del 30 maggio 2018, a condizione che la corrispondente rettifica in aumento del reddito nella giurisdizione estera abbia carattere definitivo, sia conforme al principio di libera concorrenza secondo il vaglio dell'amministrazione fiscale italiana e sia stata effettuata da Stati con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni.

        Da ultimo si evidenza che, a seguito della novella introdotta dal DL n. 50 del 2017, l'articolo 110, comma 7, del TUIR ha contemplato una delega per il Ministro dell'economia e delle finanze a emanare un decreto contenente le linee guida per l'applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento sulla base delle migliori pratiche internazionali.

    3. Il "Decreto attuativo"


      Con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2018 è stata data attuazione alla delega prevista dall'articolo 110, comma 7, del TUIR.

      Tra le altre previsioni, l'articolo 6, comma 1, del Decreto prevede che si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario1 selezionato in applicazione del metodo più appropriato2, qualora tali valori siano riferibili a un numero di operazioni realizzate tra due parti indipendenti (operazioni non controllate), ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata.

      L'articolo 3 del Decreto stabilisce che un'operazione non controllata si considera comparabile a una operazione controllata:

      1. se non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;

        oppure se,


      2. in presenza delle differenze di cui al punto (i), è possibile effettuare rettifiche di comparabilità idonee ad eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

      L'articolo 6, comma 2, del Decreto precisa che un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate, si considerano realizzate in conformità al principio di libera concorrenza qualora l'indicatore finanziario applicato sia



      1 Secondo l'articolo 2 comma 1 lettera f) del Decreto, con "indicatore finanziario" si intende "il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite".

      2 L'articolo 4 del Decreto stabilisce che "La valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso". I metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al "principio di libera concorrenza" sono indicati nel secondo comma dell'articolo 4 del Decreto.

      compreso nell'intervallo di libera concorrenza.


      Qualora invece l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate, non rientri nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di libera concorrenza; in questi casi, tuttavia, l'impresa potrà presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, mentre l'amministrazione finanziaria potrà non tenerne conto adducendo idonea motivazione (cfr. articolo 6 comma 3 del Decreto).


    4. Le Linee Guida OCSE


      Il Decreto si ispira alle Linee Guida OCSE (di seguito si fa riferimento ai paragrafi delle predette Linee Guida), le quali precisano che l'applicazione del principio di libera concorrenza può determinare - in luogo di un unico valore dell'indicatore finanziario comparabile, ossia "il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite" - un intervallo di valori (cd. "intervallo di libera concorrenza") tutti ugualmente affidabili (cfr. paragrafo 3.55). Ciò in quanto l'applicazione del principio di libera concorrenza, nella generalità dei casi, approssima le condizioni (ivi inclusi i prezzi) che sarebbero state pattuite tra terzi indipendenti e, inoltre, tale intervallo può essere il riflesso della circostanza che differenti imprese indipendenti coinvolte in operazioni comparabili possono stabilire prezzi diversificati relativamente ad una medesima operazione.

      Secondo le Linee Guida OCSE, in particolare, l'individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l'applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a

      un'approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti.

      Parimenti, può accadere che non tutte le transazioni prese in considerazione abbiano lo stesso livello o grado di comparabilità. In tal caso, le transazioni tra parti indipendenti che presentano differenze nel grado di comparabilità dovrebbero essere rigettate nell'ambito dell'analisi (cfr. paragrafo 3.56).

      Tanto premesso, le Linee Guida OCSE rilevano che, nonostante tutti gli sforzi effettuati per rendere omogenee le transazioni (anche attraverso rettifiche finalizzate ad eliminare o ridurre le differenze di comparabilità), potrebbero permanere difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati e, quindi, rettificati. In tali casi, viene comunque riconosciuta la possibilità di utilizzare "strumenti statistici" al fine di rafforzare l'affidabilità dell'analisi (cfr. paragrafo 3.57), soprattutto qualora l'intervallo dovesse comprendere un numero significativo di transazioni.

      Le Linee Guida OCSE chiariscono che per "strumenti statistici" si intende l'utilizzo di indicatori di tendenza centrale, così da "restringere" l'intervallo di valori, eliminando i cosiddetti "valori estremi" o outliers (come l'intervallo interquartile o altri percentili). La motivazione alla base di tale approccio è che, nell'assumere l'esistenza di difetti di comparabilità non identificabili o non quantificabili e, quindi, non rettificabili, è comunque accettabile mantenere la validità dell'analisi, a condizione che vengano esclusi quei valori che si allontanano significativamente da un'area di tendenza centrale che contiene la mediana (quali, ad esempio, i valori non compresi tra il primo e il terzo quartile) e che possono essere qualificati pertanto, con un ragionevole grado di certezza, come valori non conformi al principio di libera concorrenza (proprio in ragione del fatto che tali valori "estremi" siano molto probabilmente conseguenza di difetti di comparabilità non altrimenti rettificabili).

      Si ritiene opportuno ricordare che l'intervallo o range interquartilico è

      l'intervallo compreso tra il primo quartile (detto anche 25-esimo percentile) e il terzo quartile (detto anche 75-esimo percentile) dei valori relativi ai soggetti comparabili. Il primo quartile è un valore tale che il 25% dei dati ordinati è inferiore o uguale a esso, mentre il terzo quartile è un valore tale che il 75% dei dati ordinati è inferiore o uguale a esso.

      Ai fini dell'individuazione dell'intervallo di libera concorrenza mediante il range interquartilico, il primo e il terzo quartile devono essere individuati in corrispondenza della posizione (n - 1) * p +1 dell'intervallo di valori ordinati dove n è pari al numero di comparabili mentre p assume il valore pari a 25% se primo quartile o 75% se terzo quartile. A titolo esemplificativo, nel caso di un numero di comparabili pari a 11 la posizione del primo quartile è pari a 3,5, pertanto, il valore del primo quartile coincide con la media tra il terzo e il quarto valore dell'intervallo di valori ordinati dei comparabili. In maniera analoga potrà essere determinato il terzo quartile. Per la determinazione dei quartili, in caso di utilizzo del foglio di calcolo "Excel", è possibile utilizzare alternativamente le funzioni denominate "Quartile" e "INC.Quartile."

      Si può, inoltre, ottenere un intervallo di valori affidabile anche nel caso venga applicato più di un metodo appropriato per valutare una transazione. In questi casi ciascun metodo appropriato potrà generare un intervallo di valori differente, ma ugualmente affidabile (cfr. paragrafo 3.58). Inoltre, in questi casi, i dati di due o più intervalli potranno essere utili per definire un unico intervallo di prezzi comparabili, individuando, ad esempio, un intervallo che risulti comune a tutti gli intervalli elaborati. Nell'ipotesi in cui gli intervalli non dovessero coincidere, occorrerà riconsiderare l'accuratezza dei metodi utilizzati e, più in generale, dell'analisi. In merito, tuttavia, l'OCSE precisa che non è possibile prevedere regole rigide relative all'utilizzo degli intervalli che derivano dall'utilizzo di più metodi, in quanto le conclusioni che vanno tratte dipendono dall'affidabilità dei metodi utilizzati per determinare gli intervalli e la qualità dei dati utilizzati per applicare ciascun metodo.

      Le linee Guida, inoltre, chiariscono che, qualora l'utilizzo del metodo più appropriato dia luogo a un intervallo di valori, la presenza di deviazioni significative tra i predetti valori potrebbe essere indice di una scarsa affidabilità dei dati utilizzati o della presenza di difetti di comparabilità che dovrebbero richiedere, laddove possibile, adeguate rettifiche. In tali casi è necessario effettuare un'accurata analisi sui singoli comparabili, al fine di stabilire se gli stessi debbano essere mantenuti o rimossi (cfr. paragrafo 3.59). Nell'ipotesi in cui l'indicatore finanziario utilizzato dall'impresa si colloca all'interno dell'intervallo di libera concorrenza, eventualmente rideterminato attraverso l'utilizzo di strumenti statistici, non sarà necessaria alcuna rettifica in quanto tutti i valori all'interno dell'intervallo dovranno considerarsi ugualmente affidabili (cfr. paragrafo 3.60).

      Viceversa, qualora l'amministrazione finanziaria dovesse sostenere motivatamente che l'indicatore finanziario ricade al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza (anche diverso da quello sostenuto dal contribuente), il contribuente dovrà presentare argomentazioni atte a confutare la tesi dell'amministrazione e dimostrando, per converso, che le condizioni della transazione tra imprese associate soddisfano il principio di libera concorrenza (cfr. paragrafo 3.61). In mancanza di tale dimostrazione, l'amministrazione finanziaria stabilirà il valore all'interno dell'intervallo che rispetti maggiormente il principio di libera concorrenza. In questi casi, qualora l'intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, l'amministrazione finanziaria potrà ritenere che qualunque valore all'interno dell'intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza.

      Persistendo difetti di comparabilità, come detto, l'amministrazione finanziaria potrà utilizzare criteri tendenti ad accorpare al centro tali valori (ricorrendo, ad esempio, alla mediana, alla media aritmetica o alla media ponderata), al fine di ridurre il rischio di errori dovuti a residui difetti di comparabilità non individuabili o non rettificabili in modo affidabile (cfr. paragrafo 3.62).

      Potrebbe verificarsi, altresì, che all'interno dell'intervallo siano presenti risultati cosiddetti "estremi" costituiti da soggetti che realizzano utili particolarmente elevati o perdite. In presenza di detti risultati, verranno attivati ulteriori approfondimenti allo scopo di individuare le cause degli stessi. Ad esempio, ciò potrebbe essere dovuto a difetti di comparabilità o a situazioni straordinarie nelle quali si trova uno dei soggetti che, in assenza delle stesse, sarebbe stato comparabile (cfr. paragrafo 3.63).

      Un caso particolare è rappresentato dalle transazioni in perdita, le quali non vanno rigettate a priori, ma valutate in base a fatti e circostanze specifiche. Tali transazioni richiedono approfondimenti proprio perché, in termini generali, un'impresa indipendente non potrebbe continuare ad esercitare la propria attività, in assenza di concrete aspettative di utili (cfr. paragrafi 3.63 - 3.65). Di conseguenza, le transazioni o le società in perdita dovranno essere escluse dall'elenco dei soggetti comparabili se le perdite non riflettono condizioni normali di mercato oppure se le perdite riflettono un livello di rischio diverso da quello assunto dalla società esaminata nell'ambito della transazione comparabile o dell'insieme di transazioni comparabili.

      In conclusione, sono i fatti e le circostanze riguardanti il soggetto esaminato che dovranno determinare il suo status di soggetto comparabile o meno e non solamente i suoi risultati finanziari.


    5. Indicazioni in merito alla corretta individuazione dell'intervallo di libera concorrenza


      L'intervallo di valori conforme al principio di libera concorrenza va pertanto individuato alla luce di quanto indicato dalle Linee Guida OCSE e confermato dal Decreto. In particolare, si considera conforme al principio di libera concorrenza quell'intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi

      indipendenti che risulti parimenti comparabile con l'operazione controllata.


      Quindi, se l'analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo livello o grado di comparabilità, andrà preso in considerazione l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (cd. "full range"), ciascuno dei quali è da considerare conforme al principio di libera concorrenza.

      Qualora invece le transazioni all'interno dell'intervallo di valori non dovessero avere lo stesso livello o grado di comparabilità con l'operazione controllata, è necessario fare riferimento ai citati "strumenti statistici" al fine di restringere l'intervallo e, quindi, rafforzarne l'affidabilità, sempre che vi sia un numero significativo di operazioni.

      Sia in caso si adotti l'intervallo pieno (cd. "full range"), sia nel caso in cui sia invece necessario individuare un intervallo più ristretto basato su "strumenti statistici", tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza.

      Pertanto, nel caso in cui l'indicatore finanziario dovesse ricadere all'interno di tale range di libera concorrenza (sia esso intervallo pieno o ristretto), non sarà necessario apportare alcuna rettifica. Viceversa, se l'indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, l'impresa dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la conformità dell'indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza al fine di evitare rettifiche.

      Qualora l'impresa non dovesse fornire alcuna prova, ovvero se la prova fornita non risultasse soddisfacente, l'amministrazione finanziaria dovrà operare una rettifica individuando il punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo.

      Se l'intervallo di libera concorrenza determinato dall'amministrazione finanziaria dovesse comprendere valori caratterizzati da un elevato e omogeno

      grado di comparabilità, ognuno di essi dovrà essere considerato conforme con il principio di libera concorrenza. Di conseguenza sarà compito dell'amministrazione finanziaria collocare l'indicatore finanziario individuato dall'impresa sul valore "minimo" o "massimo" dell'intervallo di libera concorrenza che per primo interseca quello individuato.

      Ad esempio: in caso di vendite di beni, se l'impresa avesse determinato un intervallo tra 80 e 120, collocando l'indicatore finanziario su 80, e l'amministrazione finanziaria individuasse come intervallo di libera concorrenza valido quello tra 100 e 120, la rettifica dovrebbe comportare il riposizionamento del prezzo dell'operazione a 100 (i.e. valore minimo). Di conseguenza, la ripresa a tassazione che l'amministrazione potrebbe effettuare sarebbe solo quella basata su un maggior imponibile di 20.

      Nel caso di acquisto di beni, se l'impresa avesse determinato lo stesso intervallo di valori sopra indicato (tra 80 e 120), collocando l'indicatore finanziario su 120, e l'amministrazione finanziaria individuasse come intervallo di libera concorrenza valido quello tra 80 e 100, la rettifica dovrebbe comportare il riposizionamento del prezzo dell'operazione a 100 (i.e. valore massimo). Di conseguenza, la ripresa a tassazione che l'amministrazione potrebbe effettuare sarebbe solo quella basata su un maggior imponibile, dovuto a minori costi, di 20.

      Qualora, come sopra anticipato, l'intervallo di libera concorrenza determinato non dovesse comprendere valori caratterizzati da un elevato e omogeno grado di comparabilità, si può valutare il ricorso agli "strumenti statistici" (come l'intervallo interquartile) così da restringere l'intervallo e, quindi, determinare l'intervallo di libera concorrenza. In tali casi, l'amministrazione finanziaria potrà collocare l'indicatore finanziario individuato dall'impresa sul 25° o sul 75° percentile dell'"intervallo di libera concorrenza" che per primo interseca quello individuato.

      Ad esempio: in caso di vendite di beni, se l'impresa avesse determinato un

      intervallo interquartile tra 80 e 120, collocando l'indicatore finanziario su 80, e l'amministrazione finanziaria individuasse come intervallo di libera concorrenza valido l'intervallo interquartile tra 100 e 120, la rettifica dovrebbe comportare il riposizionamento del prezzo dell'operazione a 100. Di conseguenza, la ripresa a tassazione che l'amministrazione potrebbe effettuare sarebbe solo quella basata su un maggior imponibile di 20.

      Nel caso di acquisto di beni, se l'impresa avesse determinato lo stesso intervallo di valori sopra indicato (tra 80 e 120), collocando l'indicatore finanziario su 120, e l'amministrazione finanziaria individuasse come intervallo di libera concorrenza valido l'intervallo interquartile tra 80 e 100, la rettifica dovrebbe comportare il riposizionamento del prezzo dell'operazione a 100. In tal caso, la ripresa a tassazione che l'amministrazione potrebbe effettuare sarebbe solo quella basata su un maggior imponibile, dovuto a minori costi, di 20.

      Potrebbe inoltre verificarsi il caso in cui un'impresa abbia adottato il "full range", considerando tutte le transazioni individuate parimenti comparabili con l'operazione oggetto del controllo e l'amministrazione finanziaria, invece, abbia rilevato dei difetti di comparabilità all'interno dell'intervallo escludendo alcune transazioni considerate comparabili dall'impresa. In questi casi l'amministrazione finanziaria può disconoscere, argomentando, l'applicazione del "full range" e considerare come intervallo di libera concorrenza quello basato sugli "strumenti statistici".


    6. Conclusioni


Alla luce delle precedenti considerazioni è possibile formulare le seguenti conclusioni:

  • la corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza;

  • in questi casi è possibile ricorrere all'intera gamma di valori all'interno dell'intervallo di libera concorrenza (cd. "full range") se tutte le operazioni individuate nell'intervallo sono parimenti comparabili;

  • se, invece, alcune delle transazioni comprese nell'intervallo dovessero presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati, è preferibile l'utilizzo di "metodi statistici" (al fine di rafforzarne l'affidabilità) e di un valore compreso nell'intervallo ristretto. Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all'interno dell'intervallo (anche al fine di minimizzare il rischio di errore dovuto alla presenza di tali difetti) deve essere limitato ai casi in cui l'intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell'intero intervallo ristretto tramite strumenti statistici e deve, in ogni caso, essere specificamente motivato;

  • pertanto, sarà cura degli Uffici far ricorso al "full range" ai fini della individuazione dell'intervallo di libera concorrenza soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la "tested party".

In conclusione, nel ricordare nuovamente che secondo le Linee Guida OCSE l'individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l'applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a un'approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, si raccomanda di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l'individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria RUFFINI (firmato digitalmente)

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