Circolare Agenzia Entrate n. 22 del 11.06.2012

Programmazione gestione della mediazione e del contenzioso tributario – Anno 2012 – Indirizzi operativi
Circolare Agenzia Entrate n. 22 del 11.06.2012

INDICE

Premessa
1. Riduzione del contenzioso
1.1. Strumenti deflativi del contenzioso
1.1.1. Definizione liti “minori”
1.2. Rafforzamento della pretesa tributaria
1.3. Riduzione della durata dei giudizi
2. Novità
2.1. Assistenza nelle transazioni fiscali
2.2. Accertamento “esecutivo”
2.3. Processo tributario telematico
3. Budget di produzione e indicatori di azione
3.1. Obiettivi di budget
3.1.1. Esame istanze di mediazione
3.2. Indicatori di azione
3.2.1. Partecipazione udienze CTC
3.2.2. Esecuzione iscrizione a ruolo entro 120 giorni
4. Organo consultivo interno (OCI)
5. Progetto “Qualità del contenzioso tributario”
6. Indirizzo, assistenza e controllo delle Direzioni regionali

Premessa
Con circolare 20 maggio 2010, n. 26/E, sono stati definiti gli indirizzi operativi per il 2010 in materia di gestione del contenzioso.
Con circolare 26 maggio 2011, n. 22/E, ne sono stati integrati i contenuti per il 2011 precisando che “Al fine di assicurare continuità all’azione di difesa degli interessi erariali, la presente circolare resta valida anche successivamente all’anno in corso, fino a modifica o sostituzione”.
Con nota del 6 ottobre 2011, prot. n. 2011/144781, della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo (d’ora innanzi, DCAPeC) è stato avviato il ciclo di budget per il 2012.
La medesima Direzione, con nota del 10 novembre 2011, prot. n. 2011/162548, ha fornito le indicazioni operative inerenti al processo di programmazione per il 2012 [1] .
Con note del 21 novembre 2011, prot. n. 2011/16690, e del 23 novembre 2011, prot. n. 2011/169984, a cui si rinvia, la scrivente ha fornito indicazioni per la programmazione della gestione del contenzioso per il 2012.
Con nota del 19 dicembre 2011, prot. n. 2011/180923, della DCAPeC, è stato individuato il budget di produzione provvisorio per il 2012.
Con direttiva 22 febbraio 2012, n. 7, la scrivente ha delineato gli indirizzi operativi provvisori per la programmazione della gestione del contenzioso del 2012.
Con nota del 12 aprile 2012, prot. n. 2012/51513, della DCAPeC, è stato infine assegnato ai Direttori regionali il budget di produzione per il 2012.
Ciò riepilogato, va innanzitutto evidenziato che l’anno in corso, in virtù delle recenti modifiche normative, porterà ad un mutamento di notevole portata nell’approccio e nella gestione della eventuale fase contenziosa; l’avvio della mediazione obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la connessa modifica organizzativa, la chiusura delle liti minori e le lavorazioni conseguenti nonché le altre innovazioni di cui si dirà nel prosieguo richiederanno, infatti, un impegno straordinario per garantire un abbrivio adeguato alle tante novità.
Soltanto garantendo siffatto impegno sarà possibile conseguire i risultati attesi ed assicurare per il futuro una gestione più oculata e al contempo agevole del contenzioso giudiziario, scevro di quelle liti che non meritano di essere iniziate o proseguite.
La presente circolare, tenendo conto anche dell’Atto di indirizzo 2012-2014 e della Convenzione triennale con il Ministro dell’economia e delle finanze 2011-2013 [2] , definisce e riepiloga in modo sistematico i contenuti del programma per la gestione del contenzioso tributario per l’anno 2012.

1. Riduzione del contenzioso
La riduzione del contenzioso costituisce obiettivo prioritario dell’Agenzia cui deve essere finalizzata tutta l’attività svolta presso gli Uffici [3] .
Tale obiettivo si persegue attraverso il miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria, determinato dal sistematico ed efficace esame delle istanze di mediazione e dal miglioramento delle difese in giudizio, nonché dall’utilizzo delle esperienze maturate in sede di procedimenti di mediazione e giurisdizionali ai fini del miglioramento del livello di legittimità e fondatezza degli atti impugnabili. Le esperienze del contenzioso sono, infatti, destinate a costituire significativi standard di legittimità e di efficacia cui andranno adeguati gli atti da notificare.
L’agire su questi due fronti consente di migliorare gli indici di vittoria (determinati dagli esiti delle controversie), sviluppare la tax compliance e incentivare l’adesione agli strumenti deflativi del contenzioso.

1.1. Strumenti deflativi del contenzioso
Nell’ottica della riduzione del contenzioso, fondamentale è l’incremento del ricorso agli strumenti deflativi del contenzioso, che consentono di prevenire l’instaurarsi di controversie, ovvero di definire le liti già sorte con l’Agenzia, senza necessità di avviare o proseguire un contenzioso [4] .
In tale ambito si innestano l’istituto della mediazione [5] e la definizione delle liti “minori” [6] .

1.1.1. Definizione liti “minori”
La definizione delle liti “minori” [7] consentiva, fino al 2 aprile scorso, per le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011, la definizione a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio [8] .
In proposito è richiesto agli Uffici legali lo svolgimento di attività straordinarie nel corso del 2012.
In particolare, gli Uffici sono chiamati:
a) alla lavorazione e liquidazione delle domande ricevute;
b) alla sospensione della riscossione e agli sgravi conseguenti;
c) alla predisposizione e trasmissione alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione degli elenchi delle controversie per le quali è stata presentata la domanda di definizione (attività da completare entro il 30 giugno 2012);
d) alle comunicazioni ai Contribuenti relative agli “errori scusabili”;
e) alla predisposizione, notifica e deposito dei dinieghi della definizione (attività da completare entro il 30 settembre 2012);
f) alla predisposizione e deposito delle comunicazioni di regolarità della domanda, con relativa richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (attività da completare entro il 30 settembre 2012);
g) all’esame dei provvedimenti giurisdizionali di estinzione.
L’attento e puntuale adempimento di tutte queste attività consente di chiudere definitivamente numerosi contenziosi ed evitare l’insorgere di nuove controversie relative alla corretta applicazione della definizione.

1.2. Rafforzamento della pretesa tributaria
L’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014 [9] (di seguito, Atto di indirizzo 2012-2014), prevede, in tema di contenzioso tributario, che le Agenzie fiscali “garantiranno il rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi erariali, con particolare riferimento alle controversie a elevata rilevanza giuridica ed economica” [10] .
Tale rafforzamento avviene “attraverso lo sviluppo delle professionalità, il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e analisi del contenzioso e la sistematica partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell’Amministrazione”.
Il miglioramento della sostenibilità in giudizio della pretesa tributaria, quale premessa logica per la riduzione dei volumi di contenzioso, richiede in primo luogo il tempestivo e sistematico svolgimento degli adempimenti richiesti dalle norme sulla mediazione e processuali e quindi l’efficace presidio del procedimento di mediazione e del processo tributario.
Tale presidio può essere assicurato tramite azioni diverse ma tra loro connesse ed interdipendenti quali:
- la tempestiva conclusione di tutti i procedimenti di mediazione con un atto che assicuri la “giusta imposizione” ed eviti la soccombenza in giudizio;
- in riferimento ai contenziosi non assoggettati al procedimento di mediazione, la valutazione, prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado, previo esame dei motivi del ricorso, del grado o rating di sostenibilità della controversia [11] , al fine di verificare, in particolare, l’eventuale esistenza dei presupposti per l’autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali;
- l’esercizio dell’autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti, escludendo di resistere indebitamente in giudizio [12];
- l’esperimento della conciliazione giudiziale tutte le volte in cui appaia possibile e probabile;
- l’applicazione sistematica delle direttive di abbandono;
- la valutazione attenta delle probabilità di accoglimento dell’appello o del ricorso per cassazione [13]
.
1.3. Riduzione della durata dei giudizi
L’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 [14] ha introdotto disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie [15] .
L’intervento normativo offre un’occasione di cooperazione con le Commissioni tributarie al fine del raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del contenzioso pendente, in termini di smaltimento dell’arretrato e di diminuzione dei tempi medi di ciascun grado di giudizio. L’eccessiva durata dei giudizi può, infatti, causare danni agli interessi erariali dovuti ai ritardi e alle difficoltà nella riscossione dei tributi accertati.
Per le iniziative in concreto da svolgere al riguardo si rinvia a quanto indicato nella direttiva 23 marzo 2012, n. 24.

2. Novità

2.1. Assistenza nelle transazioni fiscali
In base al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2012, prot. n. 2012/48780 [16] , gli Uffici legali prestano al Direttore l’assistenza legale necessaria per i rapporti con l’Avvocatura dello Stato e gli adempimenti processuali relativi alla transazione fiscale, ferma restando l’attribuzione della stessa all’Area riscossione delle Direzione provinciale e all’Ufficio riscossione della Direzione regionale [17] .

2.2. Accertamento “esecutivo”
L’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [18] , ha previsto [19] che l’avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA contenga anche l’intimazione di pagamento diretto entro 60 giorni, non essendo così più necessaria la notifica della cartella di pagamento.
Ciò comporta nuovi adempimenti a carico degli Uffici legali, in particolare per quando riguarda la predisposizione dell’intimazione di pagamento in esecuzione di sentenze o in caso di omesso versamento di rate, diversa dalla prima, dovute per mediazione o conciliazione giudiziale.
Sull’argomento si rinvia alla direttiva 29 maggio 2012, n. 51.

2.3. Processo tributario telematico
E’ stato recentemente pubblicato il Decreto direttoriale [20] che abilita le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ad inviare le comunicazioni relative alla fissazione dell’udienza ed al deposito del dispositivo tramite la posta elettronica certificata (di seguito, PEC).
Tale novità riguarda inizialmente le sole comunicazioni inviate dalle Segreterie delle Commissioni delle Regioni Friuli Venezia Giulia ed Umbria, a far data dal 15 maggio 2012, e relative ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.
E’ già prevista l’estensione progressiva a tutto il territorio nazionale e la possibilità di richiedere l’invio tramite PEC delle comunicazioni relative anche ai ricorsi notificati in data antecedente.
Gli Uffici sono, dunque, chiamati a far uso della PEC e adottare, quindi, tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per affrontare questa importante innovazione.
Tale novità costituisce il primo passo verso la realizzazione del processo tributario telematico, che potrebbe essere avviato, almeno in via sperimentale, già nel corso del 2012, a seguito di emanazione del Decreto ministeriale di attuazione [21] .

3. Budget di produzione e indicatori di azione

3.1. Obiettivi di budget
Per il 2012 sono stati confermati gli obiettivi di budget del 2011 ed è stato aggiunto il nuovo indicatore “Esame istanze di mediazione” per monitorare lo stato di lavorazione da parte degli Uffici delle istanze di mediazione.
Inoltre, conformemente a quanto stabilito nella Convenzione triennale con il Ministro dell’economia e delle finanze 2011-2013, è stato innalzato da 5.000 a 10.000 euro il valore della controversia rilevante per le udienze pubbliche delle Commissioni tributarie provinciali (di seguito, CTP) e regionali (di seguito, CTR) a cui l’Agenzia deve garantire la partecipazione.
Pertanto gli obiettivi di budget assegnati per il 2012 in materia di contenzioso sono (fra parentesi vengono indicate la natura dell’obiettivo e la percentuale attesa di conseguimento):
- esame delle istanze di mediazione notificate a partire dal 2 aprile 2012 (indicatore soglia; 90%);
- percentuale di costituzioni in giudizio in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012 (indicatore soglia; 98%);
- percentuale di costituzioni in giudizio in CTR sugli appelli notificati dai contribuenti dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012 (indicatore soglia; 98%);
- percentuale di partecipazione alle udienze pubbliche in CTP e CTR, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio, relative a controversie di valore superiore o uguale a 10.000 euro rispetto al totale (indicatore soglia; 98%);
- indice di vittoria numerico, che misura la percentuale di pronunce favorevoli, in tutto o in parte all’Agenzia, delle CTP e CTR e della Cassazione, in relazione al numero totale di pronunce divenute definitive nell'anno (obiettivo di qualità; i target sono stati assegnati alle singole Direzioni regionali, con nota della DCAPeC prot. n. 2012/51513 del 2012, e, successivamente, dai Direttori regionali alle Direzioni provinciali);
- indice di vittoria per valore, che misura la percentuale dell'importo deciso a favore dell’Agenzia in relazione all’importo complessivo oggetto di decisioni divenute definitive nell’anno delle CTP e CTR e della Cassazione (obiettivo di qualità; i target sono stati assegnati alle singole Direzioni regionali, con nota della DCAPeC prot. n. 2012/51513 del 2012, e, successivamente, dai Direttori regionali alle Direzioni provinciali).
Gli “indicatori soglia” sono indici che non dovrebbero mai scendere al di sotto di un certo livello considerato di allarme, perché relativi ad attività obbligatorie, la cui omissione può avere conseguenze pregiudizievoli per l’Ufficio; da qui la necessità di fissare una soglia in generale non inferiore al 98%, rigida anche in considerazione dal fatto che si tratta di indicatori rilevanti per la vigente Convenzione triennale con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3.1.1. Esame istanze di mediazione
In conseguenza dell’introduzione della mediazione tributaria obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro è stato previsto, con la citata nota del 21 novembre 2011, il nuovo indicatore “Esame istanze di mediazione”.
Tale indicatore, per il quale è stata prudenzialmente stabilita una soglia minima del 90%, mira a garantire l’esame sistematico ed “effettivo” delle istanze di mediazione e la tempestiva conclusione del procedimento mediante accordo di mediazione o notificazione di provvedimento di accoglimento o di rigetto.
È misurato dal numero delle istanze di mediazione esaminate tempestivamente, ovvero entro 90 giorni dalla proposizione, rispetto al numero delle istanze di mediazione presentate dai Contribuenti.
Per la valutazione della tempestività, il termine iniziale è individuato dalla data di notifica dell’istanza da parte del Contribuente [22] , mentre per l’individuazione della data di conclusione occorre far riferimento all’esito del procedimento di mediazione:
- in caso di accordo mediazione, rileva la data di sottoscrizione [23] dell’accordo, non incidendo sull’obiettivo il perfezionamento della mediazione, che dipende dai successivi adempimenti posti in capo al Contribuente;
- in caso di accoglimento o di diniego dell’istanza, la data rilevante ai fini dell’obiettivo è la data di notifica o comunicazione del relativo atto.
Si ricorda che, come già esposto nella circolare n. 9/E del 2012, non trova applicazione la sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre ai fini del computo del termine di 90 giorni per concludere il procedimento di mediazione “che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.”
Ai fini del tempestivo esame non saranno prese in considerazione le istanze improponibili [24] .
Resta inteso che, attraverso la gestione corretta e responsabile delle istanze di mediazione, gli Uffici punteranno sulla riduzione dei volumi del contenzioso, rispetto alla quale l’obiettivo di budget in esame assume rilevanza chiaramente strumentale.

3.2. Indicatori di azione
Per quanto riguarda gli indicatori di azione, la programmazione per il 2012, come già anticipato nella direttiva n. 7 del 2012, prevede alcune novità:
- conferma dell’indicatore [25] “Acquisizione al sistema informativo della «Situazione resa definitiva»”, volto a monitorare la sistematica e sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi;
- riformulazione dell’indicatore “Partecipazione alle udienze della Commissione tributaria centrale”;
Di seguito vengono riepilogati tutti gli indicatori; fra parentesi è riportata la percentuale attesa di conseguimento. Si precisa che sono tutti “indicatori soglia”.

- Costituzioni in giudizio tempestive in CTP e CTR sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012 (95%);
- partecipazione alle udienze in Commissione tributaria centrale (di seguito, CTC), al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio, relative a controversie di valore superiore o uguale a 10.000 euro (comprese quelle di valore indeterminato) rispetto al totale (98%);
- invio delle richieste di ricorso per cassazione all’Avvocatura generale dello Stato nei termini previsti dal protocollo d’intesa (98%);
- invio delle richieste di controricorso in cassazione ed eventuale ricorso incidentale all’Avvocatura generale dello Stato entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la prima notifica del ricorso per cassazione (98%);
- acquisizione al sistema informativo dei ricorsi in CTP e in CTR entro 30 giorni dalla data di notifica. Per i ricorsi per cassazione proposti dal contribuente il predetto termine è di 15 giorni (99%);
- acquisizione al sistema informativo delle decisioni [26] di CTP, CTR e CTC entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del dispositivo (99%);
- acquisizione al sistema informativo dei decreti di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992 entro 20 giorni dalla data di ricevimento (99%);
- acquisizione al sistema informativo della data e del numero di protocollo degli atti di acquiescenza [27] relativi a sentenze di CTP, CTR e CTC totalmente o parzialmente sfavorevoli all’Agenzia; tale adempimento va espletato entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell’atto di acquiescenza (99%);
- esecuzione entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il relativo presupposto dell’iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio davanti a CTP e CTR (93%);
- acquisizione al sistema informativo della “Situazione resa definitiva” entro 150 giorni dalla definitiva conclusione del giudizio in qualunque stato e grado (95%).

3.2.1. Partecipazione udienze CTC
L’indicatore relativo alla partecipazione alle udienze presso la CTC [28] è stato riformulato in modo analogo a quanto previsto per la partecipazione alle udienze pubbliche presso le CTP e CTR.
L’attuale indicatore [29] quindi è rappresentato dalla percentuale di partecipazione alle udienze in CTC al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio, relative a controversie di valore economico in contestazione superiore o uguale a 10.000 euro o indeterminato (98%).
Si ribadisce, pertanto, l’invito - già anticipato nella direttiva n. 7 del 2012 - rivolto agli Uffici a verificare, al momento della ricezione dell’avviso di trattazione da parte della CTC, l’esattezza del valore economico in contestazione della controversia risultante in Iter del contenzioso tributario [30] e alle Direzioni regionali a svolgere una specifica attività di controllo.

3.2.2. Esecuzione iscrizione a ruolo entro 120 giorni
L’indicatore monitora lo stato dell’esecuzione dell’iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento imposte dirette, IRAP ed IVA oggetto di giudizio davanti a CTP e CTR e ne prevede il compimento entro 120 giorni dalla data in cui si verifica uno dei presupposti dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo; a titolo esemplificativo:
- la notifica del ricorso del contribuente in Commissione tributaria provinciale;
- il ricevimento del dispositivo della pronuncia favorevole o parzialmente favorevole delle Commissioni tributarie [31];
- il passaggio in giudicato della pronuncia favorevole o parzialmente favorevole.
Si ricorda che gli accertamenti “esecutivi” non rilevano per l’indicatore in esame, in quanto per gli stessi non va fatta iscrizione a ruolo, ma, eventualmente, l’affidamento del carico all’Agente della riscossione [32] .
In particolare non rientreranno più nella base di calcolo dell’indicatore i ricorsi riguardanti atti emessi dal 1° ottobre 2011 relativi ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

4. Organo consultivo interno (OCI)
L’Organo consultivo interno (d’ora innanzi, OCI) è istituito e attivo presso ciascuna Direzione provinciale, con funzioni consultive e di supporto.
Ciascun Direttore ne stabilisce la composizione, provvede a convocarlo e presiederlo, anche per mezzo di un suo delegato.
L’OCI deve essere convocato allorquando è necessario:
- supportare le decisioni più delicate nella valutazione del rating di sostenibilità delle controversie [33];
- rendere pareri in sede di istruttoria delle istanze di mediazione [34].
In considerazione della modifica organizzativa di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2012, prot. n. 2012/48780, che ha posto gli Uffici legali alle dirette dipendenze del Direttore regionale e provinciale, le funzioni di collegamento e coordinamento fra gli addetti al contenzioso e gli addetti alla predisposizione degli atti impugnati, già svolte dall’OCI, rientrano ora tra le attribuzioni proprie del Direttore provinciale che, mediante disposizioni di servizio, provvederà a diffondere le esperienze del contenzioso tra le articolazioni interne addette all’istruttoria degli atti impugnabili.

5. Progetto “Qualità del contenzioso tributario”
Si conferma la prosecuzione del progetto “Qualità del contenzioso tributario”, avviato il 1° aprile 2008, con l’obiettivo di aumentare gli esiti favorevoli delle controversie di maggior valore economico.
Il compito della Direzione regionale è essenzialmente quello di migliorare l’azione difensiva svolta dagli Uffici mediante un controllo mirato e preventivo sulla correttezza e tempestività degli adempimenti processuali nonché sulla qualità degli atti difensivi relativi ad un campione significativo di controversie [35] .

6. Indirizzo, assistenza e controllo delle Direzioni regionali
L’Atto di indirizzo 2012-2014 prevede fra i punti per il miglioramento dell’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto all’evasione dell’Agenzia delle entrate, al fine del recupero della base imponibile non dichiarata, il “rafforzamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e analisi del rischio di soccombenza svolte dalle strutture di vertice in materia di contenzioso”.
Tali funzioni, di competenza in parte anche delle Direzioni regionali, costituiscono, infatti, un inderogabile presidio di conoscenza nonché di uniforme e corretta gestione del contenzioso tributario.
Con la direttiva 1° aprile 2011, n. 41 [36] sono stati definiti i contenuti e le prerogative delle funzioni di indirizzo, assistenza e controllo di competenza delle Direzioni regionali, assicurando maggiore sistematicità ai diversi interventi succedutisi nel corso del tempo [37] ..L’attività di controllo delineata con la predetta direttiva, se correttamente e tempestivamente attuata, consente di governare i fenomeni del contenzioso.
Al fine della maggiore proficuità di tali attività risulta particolarmente importante il corretto e tempestivo inserimento dei dati, e il costante e puntuale aggiornamento della base informativa automatizzata del contenzioso, da assicurasi mediante l’utilizzo sistematico, completo e tempestivo delle applicazioni informatiche, il cui corretto impiego, oltre a costituire un insostituibile e obbligatorio strumento di ausilio alla gestione dei singoli giudizi, consente anche di disporre di una banca dati del contenzioso attendibile, in funzione, fra l’altro, delle attività di programmazione, consuntivazione, monitoraggio ed analisi della complessiva gestione del contenzioso [38] .
Pertanto le Direzioni regionali continuano a svolgere l’attività di indirizzo assistenza e controllo facendo principalmente riferimento alla detta direttiva n. 41 del 2011; inoltre provvedono a:
- sensibilizzare, ove fosse necessario, gli Uffici a porre particolare cura e attenzione nello svolgimento dell’attività di acquisizione e aggiornamento dei dati secondo le indicazioni più volte fornite [39];
- monitorare e analizzare il livello progressivo di conseguimento dei risultati e, in caso di scostamenti rispetto a quelli attesi, comunicare tempestivamente i motivi che li hanno generati e le iniziative intraprese per fronteggiare il fenomeno, come disposto dalla predetta nota della DCAPeC prot. n. 2012/51513 del 2012 [40];
- dare puntuale attuazione agli indirizzi contenuti nella presente direttiva [41] e ne applicheranno puntualmente le istruzioni.
Gli Uffici forniranno altresì alla scrivente la collaborazione necessaria per l’elaborazione e sperimentazione sul campo delle iniziative da realizzare, con particolare riferimento alle funzionalità informatiche.
Al fine di assicurare continuità all’azione di difesa degli interessi erariali, la presente circolare resta valida anche successivamente all’anno in corso, fino a modifica o sostituzione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali dipendenti.
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1: Allegato n. 1 alla nota del 10 novembre 2011, prot. n. 2011/162548, linee guida per la programmazione 2012, processo “Difendere gli atti impugnati”, reperibile nella Intranet (pAge)>Gestione Uffici>Pianificazione e controllo>Pianificazione> Budget 2012.
2: Non è stata ancora stipulata la nuova Convenzione.
3: Per brevità, nella presente per Uffici si intendono le Direzioni regionali e provinciali e il Centro operativo di Pescara.
4: L’importanza del ricorso agli strumenti deflativi del contenzioso è evidenziata anche nella Convenzione triennale con il Ministro dell’economia e delle finanze per gli esercizi 2011-2013, allegato n. 2, pag. 6, in cui si legge: “L’azione dell’Agenzia continuerà ad essere prioritariamente orientata verso la diminuzione del contenzioso, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti deflativi”.
5: Nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014 del Ministro dell’economia e delle finanze fra i punti per il miglioramento dell’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto all’evasione al fine del recupero della base imponibile non dichiarata rientra la“diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti mediante un attento esame preventivo della sostenibilità delle controversie e assicurando ulteriore impulso agli istituti deflativi del contenzioso grazie al nuovo istituto della mediazione, introdotto dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”. Per la mediazione si vedano, fra le altre, la circolare 19 marzo 2012, n. 9/E, e le direttive 29 marzo 2012, n. 29, e 7 marzo 2012, n. 16.
6: Per la gestione delle domande di definizioni liti fiscali “minori” è stata attivata una nuova applicazione informatica DeLFi (Definizioni Liti Fiscali), in argomento si vedano le direttive 11 maggio 2012, n. 42, e 22 febbraio 2012, n. 8.
7: Prevista dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. In argomento si vedano le circolari 15 marzo 2012, n. 7/E, e 24 ottobre 2011, n. 48/E, la risoluzione 23 novembre 2011, n. 107/E, le direttive 15 febbraio 2012, n. 5, 25 novembre 2011, n. 108, 3 novembre 2011, n. 96, 6 settembre 2011, n. 81, 29 luglio 2011, n. 76. In merito alla modifica relativa alla proroga dei termini per la definizione liti minori si vedano anche le direttive 29 marzo 2012, n. 28, e 6 marzo 2012, n. 14.
8: Cfr. circolare n. 48/E del 2011.
9: Reperibile nella Intranet (pAge)>Gestione uffici>Pianificazione e Controllo>Pianificazione.
10: Tale previsione era già contenuta nella Convenzione triennale con il Ministro dell’economia e delle finanze per gli esercizi 2011-2013.
11: Sull’argomento cfr. le direttive 22 marzo 2011, n. 31, 20 aprile 2010, n. 63, 9 febbraio 2010, n. 15, e la nota del 15 marzo 2010, prot. n. 2010/43122.
12: Sull’argomento si veda, da ultimo, la direttiva 28 maggio 2012, n. 48.
13: Nella nota del 20 febbraio 2012, prot. n. 2012/21516, il Direttore dell’Agenzia ha evidenziato le criticità emerse dalla relazione svolta dal primo Presidente della Corte di Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, relative ai giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte in cui è parte l’Amministrazione finanziaria, evidenziando la necessità di esaminare con maggior attenzione la sostenibilità della pretesa erariale, sia in sede di formulazione dell’eventuale richiesta di ricorso per cassazione, sia in sede di valutazione dell’opportunità di proseguire i giudizi già instaurati. Con la direttiva 6 marzo 2012, n. 15, sono state inoltre fornite ulteriori indicazioni sull’attività di monitoraggio sull’applicazione delle strategie difensive. Si vedano anche le direttive 27 marzo 2012, n. 26, 21 marzo 2012, n. 21, 28 ottobre 2011, n. 95, 30 marzo 2011, n. 38, 22 settembre 2010, n. 119, 4 agosto 2010, n. 11, 20 luglio 2010, n. 71, 18 giugno 2010, n. 93.
14: Il comma 1 della citata norma prevede, tra l’altro, che “I capi degli uffici giudiziari… entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti” (di seguito, per brevità, programma) e che, con detto programma, il capo dell’ufficio giudiziario “determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio…, l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”.
Il successivo comma 3 prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti, il programma di cui al comma 1 “viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti… tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012…”.
15: Con la delibera del 27 luglio 2011, n. 1628, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono state fornite indicazioni volte ad assicurare la tempestiva redazione del programma per la gestione dei procedimenti tributari pendenti.
16: Reperibile nella Intranet (pAge)>Home>Atti e Delibere>Anno 2012.
17: Secondo quanto previsto nel documento “Organizzazione interna delle Direzioni Regionali e delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano”, aggiornato al 1° aprile 2012, ufficio così denominato per le regioni Campania, Emilia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Per le regioni Abruzzo, Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna, Umbria, denominato “Ufficio Accertamento e Riscossione”. Infine si precisa che la gestione delle transazioni fiscali è affidata per la Direzione regionale della Valle d’Aosta all’Ufficio del Direttore regionale e per le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano all’Ufficio del Direttore provinciale.
18: Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
19: A decorrere dal 1° ottobre 2011, per i periodi d’imposta 2007 e successivi.
20: Decreto del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 26 aprile 2012, n. 7425, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012, n. 102. Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 39, comma 8, lettera b), D.L. n. 98 del 2011, che prevede che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle procedure di comunicazione di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione.
21: Art. 39, comma 8, lettera d), del D.L. n. 98 del 2011.
22: Più precisamente data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
23: In merito alle modalità di conclusione dell’accordo di mediazione si rinvia a quanto previsto al punto 6.3 della circolare n. 9/E del 2012; in merito alla sottoscrizione dell’accordo di mediazione si rinvia a quanto previsto al punto 6.4 della citata circolare ed al punto 5 della direttiva n. 29 del 2012. Per la gestione del procedimento di mediazione si vedano le direttive 4 maggio 2012, n.41, e 3 maggio 2012, n. 40.
24: Per l’individuazione delle istanze improponibili si rinvia al punto 5.2 della circolare n. 9/E del 2012 e al punto 4.3.1 della direttiva n. 29 del 2012.
25: Sperimentale per il 2011.
26: Incluse le ordinanze della Commissione tributaria centrale che dichiarano la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
27: Ovviamente protocollati e sottoscritti prima della scadenza del termine di impugnazione.
28: Si ricorda che l’art. 29, comma 16-decies, del D.L. n. 216 del 2011, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fissato dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale, originariamente fissato al 31 dicembre 2012.
29: Sostitutivo di quello di cui alla circolare n. 26/E del 2010, così formulato: “Partecipazione alle udienze in CTC, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio (60%)”.
30: Rettificandolo se errato ovvero inserendolo se non indicato.
31: Rientra nel presupposto anche il ricevimento della comunicazione del decreto di inammissibilità del ricorso o di estinzione del processo. In caso di mancato ricevimento della comunicazione, i 120 giorni decorrono dalla data di deposito.
32: Art. 29 del D.L. n. 78 del 2010.
33: Sulla scheda di rating si vedano le direttive 22 marzo 2011, n. 31 e 9 febbraio 2010, n. 15.
34: Con la direttiva n. 29 del 2012, a cui si rinvia, è stata prevista l’individuazione ad opera dei Direttori delle fattispecie al ricorrere delle quali occorre acquisire il parere non vincolante dell’OCI. In particolare, al punto 4.2 vengono individuate alcune ipotesi esemplificative in cui è opportuno prevedere detto parere.
35: Si richiamano le direttive 31 marzo 2011, n. 40, 23 novembre 2010, n. 142, 19 maggio 2010, n. 81, 16 marzo 2010, n. 39, 8 marzo 2010, n. 31.
36: Oggetto di successive modifiche ed integrazioni mediante le direttive 14 settembre 2011, n. 83, e 18 maggio 2011, n. 49, nonché con la nota del 29 novembre 2011, prot. n. 154210.
37: In particolare quelli contenuti nella direttiva n. 142 del 2010.
38: Vd. circolare n. 26/E del 2010. Si veda al riguardo anche direttiva 18 gennaio 2011, n. 4.
39: In tema di aggiornamento e gestione dei dati da inserire o inseriti a sistema si vedano, fra l’altro, le direttive 15 febbraio 2012, n. 5, 16 novembre 2011, n. 102, 22 luglio 2010, n. 108, 18 gennaio 2011, n. 4.
40: Nello specifico la citata nota prevede che “Nel caso in cui, in corso di gestione, le SS.LL. dovessero ravvisare scostamenti al di fuori dell’intervallo di confidenza o, nel caso della produzione relativa all’area ASM2, scostamenti rispetto all’obiettivo programmato, dovranno tempestivamente comunicare alla scrivente i motivi che li hanno generati e le iniziative intraprese per fronteggiare il fenomeno”.
41: Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 e del comma 6 dell’art. 5 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia.

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