Circolare Agenzia Entrate n. 26/E del 13/07/2022

circolare esterometro 12.07.2022 (003)


CIRCOLARE N. 26/E




Roma, 13 luglio 2022



OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro










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INDICE


PREMESSA .......................................................................................................................................... 3

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ESTEROMETRO ......................................................... 4

2. REGOLE DI COMPILAZIONE DEI FILE XML PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE ...................................................................... 8

3. CONSERVAZIONE ................................................................................................................... 18



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Premessa

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle nuove

regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d.

"esterometro"), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio

20221.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo

5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 21 giugno

2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3

trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle

operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso

e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata

emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute

fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle,

purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione,

relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in

Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata

trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con

riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al

primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di

interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime

operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei

confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i

termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;


1 Si rammenta che il termine inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per la decorrenza delle modifiche in tema di esterometro (1° gennaio
2022) è stato sostituito dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, risultando fissato al 1° luglio 2022. Termine in
ultimo confermato dall'articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione.

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b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo

giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante

l'operazione o di effettuazione dell'operazione».

Al riguardo, di seguito si fornisce risposta ai quesiti posti dalle associazioni

di categoria concernenti taluni aspetti interpretativi della norma appena citata.


1. Ambito di applicazione dell'esterometro


1.1) D: Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni tra

operatori economici oppure anche le operazioni con i privati consumatori.

R: Fermo restando che l'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015

non contiene una espressa indicazione al riguardo, si ritiene che la trasmissione

debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i

consumatori [in quest'ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo

comma, solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite

fattura o altro documento].

L'evoluzione normativa del c.d. "esterometro", a partire dall'articolo 21 del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 - articolo abrogato dalle medesime previsioni che hanno

introdotto la trasmissione telematica dei dati di cui al d.lgs. n. 127 (cfr. l'articolo

1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) - dimostra come la ratio

dell'adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni

rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte

quelle in cui una delle parti è "estera".

Né potrebbe valere, in senso contrario, la diversa locuzione utilizzata

nell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 127 - dove si parla di «soggetti residenti o

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stabiliti nel territorio dello Stato» - rispetto al comma 3-bis, che si riferisce ai soli

"non stabiliti".

La prima, infatti, individua gli operatori economici che sono tenuti alla

fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), ma non fornisce

indicazioni sulla qualificazione soggettiva delle controparti per l'esterometro (in

riferimento a quest'ultimo non si parla, ad esempio, di "soggetti passivi" non

stabiliti).

Ciò indipendentemente dal fatto che l'aggettivo richiamato ("stabiliti") è

comunque utilizzato dal legislatore italiano e comunitario anche in riferimento alle

persone fisiche (si veda, ad esempio, il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,

attuativo della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio),

costituendo dunque una locuzione ampia, comprensiva, nel caso di specie, di tutti

i soggetti (professionali e non, persone fisiche o meno).

Va, altresì, aggiunto che una diversa interpretazione comporterebbe una

disparità di trattamento rispetto a quelle situazioni in cui l'adempimento è

comunque assolto, seppure per equivalente, come avviene nelle ipotesi di acquisti

effettuati dai viaggiatori extra UE ai sensi dell'articolo 38-quater del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) (si veda, sul

punto, la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 8, pubblicata il 7 febbraio

2019).


1.2) D: Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni
rilevanti ai fini IVA oppure qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri.

R: Si è già osservato con riferimento al quesito che precede, come

l'adempimento in esame non sia più legato alla rilevanza IVA delle operazioni

poste in essere.

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Sul punto, peraltro, la scrivente si è già espressa in precedenti documenti di

prassi e risposte rese a specifiche istanze dei contribuenti, ove è stato sostenuto che

«A differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui

all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - previsto, tra l'altro, per i

soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi

"generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - l'invio in esame

("esterometro") riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso

e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai

fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:

? è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia,

indipendentemente dalla natura dello stesso;

? non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA,

nel territorio nazionale. (enfasi aggiunta, ndr.)» (così, testualmente, la risposta n.

85 del 27 marzo 2019. Nello stesso senso, cfr., già la circolare 17 giugno 2019, n.

14/E, paragrafo 4.2 e la successiva risposta n. 91, pubblicata l'11 marzo 2020).

Tale interpretazione va confermata anche in questa sede, fermo restando,

alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022,

che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia

(ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di

comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che,

in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo

dell'eventuale imposta).

Si rinvia alle Specifiche Tecniche allegate al provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 ed ai relativi

aggiornamenti, nonché alla "GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE

FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO" disponibile

nell'apposita sezione del sito istituzionale della scrivente

("www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-

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elettronica") per tutti i dettagli e gli accorgimenti atti alla corretta compilazione

dei file contenenti i dati da trasmettere.


1.3) D: Si chiede se tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati
rientrino anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore,
soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti le attività istituzionali, e coloro
che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "forfetari").

R: Va preliminarmente ricordato che in ragione delle recenti modifiche

introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con

modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola

generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione

elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a

tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione.

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n.

127 del 2015 prevede che «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di

fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative

variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema

di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]».

L'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi - tipicamente chi si

avvale del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre

2014, n. 190 (c.d. "forfetari") e coloro «che hanno esercitato l'opzione di cui agli

articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398» (secondo la formulazione

prima vigente) - ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo

comunque che per costoro l'obbligo valga «[...] a partire dal 1° luglio 2022 per i

soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito

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compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1°

gennaio 2024 per i restanti soggetti» (cfr. l'articolo 18, comma 3, del d.l. n. 36).

Quindi, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo non sconterà più alcuna deroga di

ordine soggettivo.

Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, forfetari ed enti non

commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i

soggetti passivi di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche

alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni

di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in

riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l'obbligo riguarderà le

sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.


2. Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle
operazioni transfrontaliere


2.1) D: Deve esserci coincidenza tra i dati indicati nelle fatture con l'estero
e quelli trasmessi a SdI? Si chiede inoltre di conoscere quali siano i dati della
fattura che devono essere inviati a SdI e di precisare se tra i dati da
trasmettere ricada anche la descrizione dell'operazione.

R: Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle

operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al

Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7

pubblicate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n.

374343 del 23 dicembre 2021 e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli

usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della

compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto

IVA).

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Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di

beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti

esteri, accompagnate dall'emissione di una fattura o altra documentazione che

certifichi il relativo corrispettivo - nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle

quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture

(cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) - per i campi obbligatori [si pensi alla

«natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione»

di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA] occorrerà mantenere

coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel

file xml da trasmettere a SdI.

Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l'esterometro

non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche

da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo

2.2.1.4 potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando

la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia

beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, altresì, alla descrizione

contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto

accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per

le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni,

anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del

documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto

1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1).

Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo

all'integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia

semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non

debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati

essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi

acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della

fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l'esterometro, il

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campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato - in via semplificativa -

riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono

riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, come per le

operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.


2.2) D: Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere
trasmessi i dati delle operazioni attive verso l'estero.

R: Si è già ricordato in premessa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis,

del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022:

«a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei

confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i

termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo

giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante

l'operazione o di effettuazione dell'operazione».

Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma "mobile", legato a quello di

emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o,

comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano

tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in

ipotesi di cessioni intracomunitarie - per le quali «è emessa fattura a norma

dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell'operazione» (cfr. l'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) - la

trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello

di effettuazione dell'operazione.

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Ciò, sembra opportuno precisare, anche qualora la fattura venga emessa in

un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una

cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed

invio dei dati operato il 10 di novembre 2022).

Lo stesso dicasi «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti

nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette

all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter» [si veda l'articolo 21, comma 4, lettera c),

del decreto IVA].

I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano

effettuate fuori dell'Unione europea, quando non sono soggette all'imposta ai sensi

degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA - normalmente fatturate ex articolo

21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini "ordinari" previsti da tale

norma (ossia «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione») - sono

invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi,

ordinariamente, entro i citati dodici giorni).

Qualora, invece, si parli di acquisti - si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti

da un soggetto extra UE - in assenza di un documento comprovante l'operazione

o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque

avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all'effettuazione

dell'operazione, da individuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto IVA

(e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero,

se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in

tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,

limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]).


2.3) D: Esportazioni/importazioni. Il provvedimento n. 293384 del 28
ottobre scorso a pagina 2 conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle

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operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Le relative
Specifiche Tecniche, a pagina 104 e 105 indicano che tali operazioni non
debbano essere inviate. Si chiede se vi sia un divieto in tal senso.

R: Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell'obbligo.

In questo senso vanno lette le indicazioni contenute nelle Specifiche

Tecniche, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022, ove è riportato che la

«comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è

stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata

per SDI.».

Come ricordato in premessa, infatti, in base all'articolo 1, comma 3-bis,del

d.lgs. n. 127 del 2015, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono

telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione

di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non

stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una

bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture

elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di

importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad

acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi

degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633. ».

Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono quindi che vi sia

un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di

evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei

contribuenti (come previsto, ad esempio, dall'articolo 4 del d.lgs. n. 127 del 2015).

Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la

non obbligatorietà della trasmissione degli stessi.

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2.4) D: Emissione di fattura anticipata: La nuova disciplina dispone che
la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive avvenga entro i termini
di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La
norma non contempla la fattispecie dell'emissione della fattura anticipata che
determina l'effettuazione dell'operazione. In taluni casi in cui la fattura verrà
creata contestualmente al file xml, quindi, vi sarà l'automatica trasmissione
del dato ma nei casi in cui questo non avvenga si chiede se, in via
interpretativa, si possa ritenere che la trasmissione dei dati delle fatture
anticipate possa avvenire entro il termine disposto per l'annotazione
dell'operazione nei registri IVA (15 del mese successivo a quello di
effettuazione, articolo 47, comma 4, del D.L. n. 331/93).

R: Si è già detto che in base all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma

3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni

attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non

stabiliti nel territorio dello Stato «è effettuata entro i termini di emissione delle

fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi».

A fronte del dato letterale, che non collega la trasmissione all'annotazione

dei documenti - la quale potrebbe peraltro avvenire anche a distanza di tempo e

comporterebbe quasi certamente uno slittamento in avanti del relativo termine

senza alcuna indicazione del legislatore in tal senso - non si condivide

l'interpretazione prospettata.


2.5) D: Qual è la valenza ai fini fiscali dei file xml con codice documento
TD17, TD18 e TD19?

R: I file richiamati, unitamente alle ricevute generate da SdI al momento del

loro invio/ricezione, costituiscono prova dell'avvenuta trasmissione e di

adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127

del 2015.

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Va notato, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a

seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.

In tali ultimi casi (fini sostitutivi) - tipicamente legati all'acquisto di servizi

o beni da un soggetto extra UE ex articolo 17, comma 2, primo periodo, del decreto

IVA, di cui rispettivamente ai tipi documento TD17

("INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI

DALL'ESTERO") e TD19 ("INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER

ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72") - i file costituiscono ad

ogni effetto "autofatture", con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di

oneri di conservazione, ecc.).

Nei casi ulteriori, per i quali esistono documenti originari (fatture o altri che

vadano considerati tali in base all'articolo 218 della direttiva n. 2006/112/CE),

fermo l'assolvimento dell'obbligo integrativo degli stessi e di quello comunicativo

voluto dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127, i file trasmessi non

sostituiscono i citati documenti originari (si pensi, alle cessioni o alle prestazioni

di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro

dell'Unione europea di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto

IVA, da trasmettere rispettivamente con tipo documento TD19 e TD17, nonché

agli acquisti intracomunitari, da trasmettere con tipo documento TD18).


2.6) D: La procedura di trasmissione dei dati delle operazioni passive consente
di assolvere anche agli obblighi ex articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972?

R: Sì, secondo quanto indicato in risposta al quesito precedente la

trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di

assolvere agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto IVA.

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2.7) D: È obbligatorio assolvere agli obblighi di
integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati
tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?

R: Si richiamano le risposte ai quesiti precedenti, ricordando che gli

obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione,

da un lato, esterometro dall'altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico

adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di

integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati

tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale

integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica),

ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel più volte citato

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile

2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione

dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.

Sembra peraltro opportuna una precisazione relativa ad un caso peculiare,

legato alle operazioni con San Marino.

Nello specifico, il decreto ministeriale 21 giugno 2021 ("Disciplina agli

effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica

italiana e la Repubblica di San Marino."), all'articolo 8, comma 1, prevede che:

«1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 [i.e. emessa «da operatori

economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla

Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio

italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a

identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione»] non indica

l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al

corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al

quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art.

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17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia

delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.».

Al riguardo, si ritiene che in tale fattispecie il soggetto italiano che riceve

via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese debba trasmettere a SdI un file

con tipo documento TD19 compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in

contabilità.


2.8) D: In caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive
si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite
integrazione/autofattura?

R: In linea generale, no.

Fermo restando che occorre tenere distinta l'integrazione della

fattura/documento ricevuto, dall'"autofatturazione" - la quale presuppone

l'assenza del documento originario (cfr. le risposte ai quesiti precedenti) - in

entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al

mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta (cfr. gli articoli 6

e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), autonoma rispetto alla

tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (si veda

l'articolo 11, comma 2-quater, del medesimo d.lgs. n. 471 del 1997).


2.9) D: A seguito della modifica della tempistica di trasmissione dei dati
delle fatture passive si devono ritenere modificate anche le tempistiche degli
altri adempimenti relativi all'emissione delle fatture, all'assolvimento
dell'imposta e all'annotazione delle fatture nei registri IVA?

R: No. Le modifiche normative ricordate nelle risposte precedenti, in merito

alla trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti esteri, non hanno modificato

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le ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di

liquidazione dell'IVA.


2.10) D: Il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive
ha rilevanza fiscale?

R: Fermo quanto osservato in risposta ai quesiti precedenti [si vedano, ad

esempio, le domande 2.5) e 2.7)], in linea generale il momento in cui si trasmettono

i dati avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle

correlate sanzioni in caso di inadempimento (cfr. il già citato articolo 11, comma

2-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997). Restano, dunque, autonomamente

sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione,

registrazione, liquidazione dell'imposta.


2.11) D: Il momento in cui si trasmettono i dati sulle operazioni passive
incide sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti?

R: Di per sé no. Restano ferme sul punto le previsioni normative in essere

ed i relativi chiarimenti resi (si vedano, in generale, gli articoli 19 e ss. del decreto

IVA, nonché la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018).

Tuttavia, è evidente che la rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla

detrazione dell'IVA potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga

utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione

in sostituzione della stessa [cfr. la risposta al quesito 2.5)].

In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei

registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola

sino al corretto adempimento.

18

3. Conservazione


3.1) D: Si chiede all'Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di
trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione
delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

R: L'articolo 39, comma 3, del decreto IVA, prevede, tra l'altro, che «I registri,

i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli

altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma

dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità

alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai

sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [i.e.,

in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno

2014, ndr.]. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono

essere conservate elettronicamente. [...]».

A seguito delle modifiche recate all'esterometro, la norma non è stata oggetto

di intervento da parte del legislatore.

Volendo sintetizzare l'attuale quadro normativo, deve dunque dirsi che se il

soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello

estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e

indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT,

ciò assolve all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 3-bis del d.lgs. n. 127 del 2015

e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui

all'articolo 39, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA.

Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa

bolletta doganale - adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in

generale l'obbligo dell'esterometro (cfr. sempre l'articolo 1, comma 3-bis, del

d.lgs. n. 127 del 2015) - resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento

del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, ovvero

19

l'utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXX" e codice paese del

cessionario/committente diverso da IT.

In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al

cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA e

dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.

Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l'autofatturazione avvenga

solo tramite SdI utilizzando i relativi codici (si richiama quanto detto sul punto

nelle risposte precedenti), vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a

possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.

L'integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per

mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente

conservati (in forma analogica od elettronica).

Giova peraltro evidenziare che in base all'articolo 1, comma 6-bis, del d.lgs.

n. 127 del 2015: «Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le

fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso

il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. [...] I tempi e le

modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli

obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014,

sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

[...].».

Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a

disposizione dall'Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i

relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.


3.2) D: Si chiede se i soggetti che vogliano conservare elettronicamente
anche le fatture con l'estero possano conservare, in sostituzione della fattura

20

dematerializzata, il file xml trasmesso a SdI per adempiere all'obbligo di
trasmissione dei dati.

R: No. Come chiarito in risposta ai quesiti che precedono, la fattura

originale ricevuta o emessa extra SdI va conservata.


3.3) D: Laddove quanto indicato al punto precedente non fosse
possibile, si chiede se qualora si allegasse al file xml il pdf della fattura inviata
al cliente estero, si possa considerare assolto l'obbligo di conservazione
sostitutiva (ovviamente nel caso di avvenuta adesione al servizio di
conservazione con l'AE). Lo stesso vale per le operazioni passive, qualora al
file TD17/TD18/TD19 fosse allegata la fattura del fornitore estero?

R: Secondo quanto ricordato in risposta al quesito 3.1), sì.


3.4) D: Si chiede se, oltre all'obbligo di conservazione della fattura

originale (cartacea, analogica o dematerializzata), vi sia anche l'obbligo di
conservazione elettronica del file xml creato per adempiere alla trasmissione
dei dati.

R: I file xml in esame costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi

del d.m. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele.

Si richiama, sul punto, quanto detto in risposta ai quesiti precedenti circa

l'adesione al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle entrate.


3.5) D: Si chiede se, a decorrere dal 1° luglio 2022, in considerazione
delle modifiche della trasmissione delle operazioni transfrontaliere, sia
possibile assolvere all'imposta di bollo ai sensi dall'art. 6, d.m. 17 giugno 2014.

R: Ove nei file xml trasmessi a SdI sia correttamente valorizzato con "SI" il

campo 2.1.1.6.1 , il dato sarà preso in considerazione ed esposto

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nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24

dell'imposta di bollo.


***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

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