Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività. Articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012
Circolare Agenzia Entrate n. 29 del 05.07.2012
INDICE
PREMESSA
1. IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
2. IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PRELIEVI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
3. AMBITO SOGGETTIVO
4. MODALITÀ APPLICATIVE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE E DELL’IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PRELIEVI
4.1 Base imponibile delle imposte
4.2 Soggetti tenuti all’applicazione delle imposte
4.2.1 Trasferimento delle attività segretate
5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
6 SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI
PREMESSA
L’articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito, “decreto”) stabilisce che le attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, ad un’imposta di bollo speciale annuale e ad un’imposta straordinaria una tantum sui prelievi riferiti alle medesime attività.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 8, commi 16 e 17, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e ulteriori modifiche sono state apportate in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Ai sensi del comma 23 dello stesso articolo 19 del decreto è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, che reca, tra l’altro, le modalità di applicazione delle imposte da parte degli intermediari. Di tale provvedimento, che sostituisce quello del 14 febbraio 2012, si tiene conto nel fornire i chiarimenti che seguono.
1. IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
A norma dell’articolo 19, comma 6, del decreto è istituita un’imposta di bollo speciale annuale dovuta con riferimento alle attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione per effetto della normativa sul cosiddetto “scudo fiscale” e che, tramite la procedura del rimpatrio, sono state formalmente assunte in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati.
Come si ricorda, il rimpatrio poteva essere effettuato con due differenti modalità:
- il rimpatrio fisico attraverso il conferimento dell’incarico da parte del contribuente alla custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività finanziarie presso un intermediario abilitato residente, una volta che dette attività sono state trasferite in Italia;
- il rimpatrio c.d. giuridico che prevede il medesimo conferimento dell’incarico sopra descritto, senza tuttavia dover necessariamente procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato.
In entrambi i casi, ai fini dell’accoglimento delle attività rimpatriate e dei relativi redditi sono stati costituiti appositi conti o rapporti destinati ad accogliere le somme e le attività finanziarie oggetto del rimpatrio per le quali è stata garantita la completa riservatezza dei relativi dati.
L’imposta di bollo speciale è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate e che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
L’imposta non è invece dovuta per le attività oggetto di operazioni di emersione attraverso la procedura della regolarizzazione, attività che permanendo all’estero senza essere amministrate o gestite da un intermediario italiano, rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale e non hanno usufruito del regime della riservatezza.
Per il primo anno di applicazione l’imposta è determinata con riferimento al valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011.
L’imposta è dovuta nella misura del:
10 per mille per il 2011;
13,5 per mille per il 2012;
4 per mille per gli anni successivi.
Se nel corso dei periodi d’imposta successivi al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.
Si evidenzia, a titolo di esempio, che il regime della riservatezza viene meno dietro espressa rinuncia da parte del contribuente - resa per iscritto ed avente data certa - all’intermediario presso cui le somme o le attività finanziarie rimpatriate sono detenute ovvero nei casi in cui il contribuente ne disponga il trasferimento totale o parziale presso un conto o rapporto non riservato.
La perdita del regime della riservatezza, inoltre, si verifica relativamente al denaro prelevato o alle attività finanziarie dismesse qualora le somme non vengano utilizzate per l’acquisto di altre attività che confluiscono nel rapporto segretato ovvero il corrispettivo delle cessioni non sia immesso nel medesimo rapporto.
Analoga conseguenza si verifica nel caso in cui i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro o dalle attività finanziarie rimpatriate (o da quelle acquisite attraverso il loro disinvestimento o attraverso l’investimento dei relativi redditi) non siano assoggettati a tassazione definitiva da parte dell’intermediario depositario o da altri intermediari e sostituti d’imposta e confluiscano nel conto segretato.
Il regime della riservatezza viene meno altresì per effetto dell’immissione nel conto segretato di denaro o attività finanziarie che non sono state oggetto della procedura di emersione. Si ricorda che in questi ultimi casi, a differenza delle altre ipotesi in cui la riservatezza viene meno solo per l’importo prelevato, dismesso o utilizzato, è l’intero rapporto a perdere la riservatezza.
Si ricorda, inoltre, che anche la costituzione del rapporto segretato in garanzia di finanziamenti concessi a terzi fa perdere la riservatezza per l’intero rapporto originariamente segretato, a differenza del caso in cui la garanzia sia fornita a fronte di finanziamenti concessi al soggetto che ha posto in essere l’operazione di rimpatrio.
Anche il decesso del contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata causa la decadenza dal regime di riservatezza, in quanto, come è noto, tale regime non si trasmette agli eredi.
Il regime della riservatezza viene meno anche per effetto dell’esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In tal caso l’imposta di bollo speciale è dovuta fino alla data di esibizione della dichiarazione riservata comunicata all’intermediario dal contribuente o dagli organi di controllo.
Pertanto, l’intermediario, per poter applicare l’imposta pro rata temporis, deve essere portato a conoscenza della data in cui il contribuente ha esibito la dichiarazione riservata per opporre gli effetti preclusivi ed estintivi dell’emersione. A tal fine, oltre che la comunicazione effettuata dal contribuente in forma scritta, può essere considerata valida l’acquisizione di tale informazione in occasione della richiesta formale all’intermediario da parte degli Uffici accertatori della copia della dichiarazione riservata per riscontrarne l’autenticità (cfr. circolare n. 52/E dell’8 ottobre 2010).
Qualora l’intermediario non riceva notizia dell’esibizione della dichiarazione riservata è tenuto ad applicare l’imposta di bollo speciale per l’intero periodo d’imposta.
Non costituiscono, invece, eventi che causano la perdita del regime di riservatezza le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, in quanto si tratta di prelievi che non possono considerarsi come effettuati a titolo definitivo, né le movimentazioni in uscita dal rapporto segretato necessitate per disposizioni di legge o per contratto in relazione al rapporto segretato e al trattamento fiscale delle attività in esso contenute (ad esempio, pagamento di commissioni o di imposte operate dall’intermediario depositario o dai sostituti d’imposta, compresa l’imposta di bollo speciale o sui prelievi).
Al fine di meglio chiarire le modalità di applicazione del criterio del pro rata temporis, si ritiene utile formulare l’esempio che segue.
Si ipotizzi che al 1° gennaio 2012 il contribuente detenga in regime di segretazione attività finanziarie pari ad un valore di euro 1000 e che nel corso del medesimo periodo d’imposta (in data 4 aprile e 17 ottobre) lo stesso contribuente effettui due distinte operazioni che determinano il parziale venir meno di tale regime.
| 1/01/2012 | 4/04/2012 | 17/10/2012 | 31/12/2012 |
Attività prelevate che perdono la segretazione |
| 200 | 300 |
|
Attività segretate | 1000 | 800 | 500 | 500 |
Nel caso che viene prospettato il valore su cui applicare l’imposta di bollo speciale deve essere così calcolato:
Attività segretate (as) | Giorni di segretazione (gg) | (as * gg) / 366 |
200 | 95 | 52 |
300 | 291 | 239 |
500 | 366 | 500 |
Valore su cui applicare l’imposta | 791 |
In sostanza, quindi, si deve tener conto che le attività per un valore di euro 200 hanno usufruito del regime di segretazione per 95 giorni, quelle pari a euro 300 per 291, mentre il rimanente valore di euro 500 ha usufruito della segretazione per l’intero periodo d’imposta. Pertanto il valore complessivo delle attività su cui calcolare l’imposta di bollo speciale annuale è pari a euro 791.
2. IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PRELIEVI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
L’articolo 19, comma 12, del decreto prevede, inoltre, per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a titolo definitivo dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, l’applicazione di un’imposta straordinaria pari al 10 per mille.
Si tratta di un’imposta una tantum che va applicata sull’importo del prelievo a nulla rilevando la data in cui questo viene effettuato nell’arco temporale sopra specificato.
Per prelievi si intendono le movimentazioni in uscita di denaro o attività finanziarie dal rapporto segretato effettuate a titolo definitivo che causano la perdita del regime della riservatezza.
Ai fini dell’individuazione delle fattispecie e delle eccezioni si rinvia a quanto già specificato nel paragrafo precedente.
Si fa presente che il decesso del de cuius nel corso del 2011 non è considerato un prelievo.
3. AMBITO SOGGETTIVO
Soggetti incisi dalle imposte in questione sono quelli che hanno usufruito delle disposizioni concernenti l’emersione delle attività detenute all’estero in violazione della normativa sul cosiddetto “monitoraggio fiscale”, ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ipotesi in cui il contribuente che ha effettuato il rimpatrio delle attività finanziarie abbia usufruito del regime della riservatezza nel periodo tra il 1° gennaio ed il 6 dicembre 2011 e sia successivamente deceduto, l’imposta di bollo speciale annuale è applicata nei confronti degli eredi in quanto il presupposto impositivo si è verificato alla suddetta data del 6 dicembre 2011. Qualora il de cuius abbia effettuato prelievi nel periodo tra il 1° gennaio ed il 6 dicembre 2011 e sia deceduto successivamente a tale ultimo termine, gli eredi sono tenuti a corrispondere anche l’imposta straordinaria sui prelievi.
L’imposta di bollo speciale non è invece dovuta qualora il decesso sia avvenuto antecedentemente al 6 dicembre 2011. In tal caso non è dovuta neanche l’imposta sui prelievi considerato che non si realizza la finalità che la norma intende contrastare consistente nell’evitare artificiosi svuotamenti del conto con l’intento di eludere il pagamento dell’imposta annuale.
Con riferimento all’anno 2012 e agli anni successivi, infine, l’imposta è applicata nei confronti degli eredi qualora il decesso del soggetto che ha usufruito del regime della riservatezza sia intervenuto dal 2012 in poi. In tale evenienza l’imposta è dovuta tenendo conto del periodo per il quale il de cuius ha usufruito della riservatezza secondo il criterio del pro rata temporis come precedentemente descritto.
Nella Tabella che segue sono esemplificate le ipotesi di applicazione delle imposte nei confronti degli eredi
Sussistenza rapporto segretato al 6 dicembre 2011 | Imposta di bollo speciale annuale dovuta dagli eredi | Imposta straordinaria sui prelievi dovuta dagli eredi | |
Decesso prima del 6 dicembre 2011 | NO | NO | NO |
Decesso dopo il 6 dicembre 2011 senza prelievi tra l’1/1/2011 e il 6/12/2011 | SI | SI | NO |
Decesso dopo il 6 dicembre 2011 con prelievi tra l’1/1/2011 e il 6/12/2011 | SI | SI | SI |
Decesso dal 1° gennaio 2012 in poi senza prelievi tra l’1/1/2011 e il 6/12/2011 | SI | SI Pro rata | NO |
Decesso dal 1° gennaio 2012 in poi con prelievi tra l’1/1/2011 e il 6/12/2011 | SI | SI Pro rata | SI |
4. MODALITÀ APPLICATIVE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE E DELL’IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PRELIEVI
4.1 Base imponibile delle imposte
L’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria sui prelievi sono calcolate sull’ammontare delle somme di denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, determinati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, ovvero del 6 dicembre 2011 relativamente all’imposta dovuta per tale anno, ovvero alla data del prelievo.
Il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge.
Per le attività finanziarie per le quali non sia determinabile il valore di mercato e che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto.
Per le polizze di assicurazione si assume il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o al 6 dicembre 2011 con riferimento all’imposta dovuta per tale anno) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento ovvero in caso di liquidazione o riscatto il valore effettivamente rimborsato.
4.2 Soggetti tenuti all’applicazione delle imposte
Gli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 350 del 2001 (banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane S.p.A., residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti) provvedono a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l’imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente in tempo utile per l’effettuazione del versamento.
Sono comprese a questi fini le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.
Gli adempimenti collegati al versamento delle imposte ricadono sulle imprese di assicurazione non residenti operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (LPS) ove dette imprese, ricorrendo le condizioni richieste dall’articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012, esercitino l’opzione per l’applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso contrario, gli stessi adempimenti sono effettuati dall’intermediario residente presso cui la polizza estera è detenuta in regime di segretazione.
Rimane fermo che, nel caso in cui la polizza italiana o estera sia oggetto di un contratto di amministrazione stipulato con una società fiduciaria residente o con altro intermediario residente, questi sono tenuti a trattenere l’imposta di bollo speciale, nonché l’imposta straordinaria sui prelievi.
L’imposta di bollo speciale annuale è trattenuta dall’intermediario al termine del periodo d’imposta ovvero al momento della perdita della segretazione.
L’intermediario deve trattenere le imposte prioritariamente dal conto o dai conti segretati che accolgono denaro. Inoltre, gli intermediari sono tenuti a trattenere le imposte dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione.
Per conti comunque riconducibili si intendono i conti anche non segretati che accolgono denaro identicamente intestati al soggetto che ha effettuato l’emersione.
Qualora i predetti conti non siano capienti la provvista può essere fornita dal contribuente anche mediante l’autorizzazione al prelievo della somma dovuta da un conto ordinario detenuto presso altro intermediario ovvero mediante il versamento sul conto segretato della somma necessaria al pagamento delle imposte, senza che quest’ultima operazione comporti il venir meno del regime di riservatezza.
4.2.1 Trasferimento delle attività segretate
Posto che nel caso in cui il contribuente detenga le attività segretate presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura di emersione, lo stesso intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi, occorre esaminare alcune fattispecie particolari in caso di trasferimento di tali attività.
Se nel corso del 2011 il contribuente ha trasferito il rapporto segretato dall’intermediario alfa all’intermediario beta mantenendo il regime della riservatezza, l’intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 6 dicembre 2011 è tenuto all’applicazione e al versamento dell’imposta di bollo speciale annuale relativa a tale anno. Se nello stesso periodo il contribuente ha effettuato dei prelievi definitivi, l’imposta straordinaria sui prelievi deve essere applicata dall’intermediario presso cui detti prelievi sono stati effettuati.
Nel caso in cui, nel corso del 2011, il contribuente abbia trasferito in regime di riservatezza parte delle attività detenute presso l’intermediario alfa all’intermediario beta, ciascun intermediario applica l’imposta di bollo speciale sulle rispettive attività finanziarie detenute in regime di riservatezza alla data del 6 dicembre.
Qualora nel corso del 2012 il rapporto segretato sia trasferito dall’intermediario alfa all’intermediario beta mantenendo il regime della riservatezza, l’intermediario alfa applica l’imposta di bollo speciale annuale relativamente al 2011 e l’intermediario beta la applicherà per il 2012.
Qualora invece detto trasferimento abbia ad oggetto soltanto una parte delle attività segretate, l’intermediario alfa applica l’imposta di bollo speciale annuale relativamente al 2011 e ciascun intermediario la applicherà per il 2012 per la quota parte delle attività segretate dagli stessi detenute.
Ipotizzando, invece, trasferimenti di attività segretate con perdita del regime di riservatezza, si possono verificare i seguenti casi.
Si consideri che, nel periodo tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, il contribuente abbia trasferito tutte le attività detenute nel conto segretato presso l’intermediario alfa ad un altro intermediario beta senza mantenere il regime della riservatezza. In tal caso, l’imposta di bollo speciale annuale non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l’intermediario alfa presso il quale il contribuente deteneva il conto segretato è tenuto a trattenere l’imposta straordinaria sui prelievi o a ricevere provvista dallo stesso contribuente.
Si ipotizzi, invece, che il contribuente abbia trasferito una parte delle attività detenute nel rapporto segretato presso l’intermediario alfa all’intermediario beta in un rapporto non segretato. In tal caso, l’intermediario alfa presso cui è detenuto il conto segretato applica l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie ancora segretate al termine del periodo d’imposta. Inoltre, il medesimo intermediario alfa applica l’imposta straordinaria sui prelievi sulle attività finanziarie trasferite all’intermediario beta, semprechè il trasferimento sia avvento nel periodo tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011.
Se il trasferimento è invece avvenuto nel corso dei periodi d’imposta successivi al 2011, l’imposta di bollo speciale annuale è trattenuta con il criterio del pro rata temporis dall’intermediario alfa ovvero ne riceve la provvista dal contribuente.
Nelle Tabelle che seguono sono schematizzate varie ipotesi di trasferimento.
Tabella A – Trasferimenti da conto segretato detenuto presso intermediario alfa a conto segretato presso intermediario beta
| Trasferimento totale nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 | Trasferimento parziale nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 | Trasferimento totale successivamente al 6 dicembre 2011 | Trasferimento parziale successivamente al 6 dicembre 2011 |
Imposta straordinaria sui prelievi | Non dovuta | Non dovuta | Non dovuta | Non dovuta |
Imposta di bollo speciale annuale | Versa intermediario beta | Ciascun intermediario calcola e versa l’imposta sul saldo del proprio conto | Versa intermediario alfa per il 2011 per gli anni successivi versa intermediario beta | Versa intermediario alfa per il 2011 per gli anni successivi ciascun intermediario calcola e versa l’imposta sul saldo del proprio conto |
Tabella B – Trasferimenti da conto segretato detenuto presso intermediario alfa a conto non segretato presso intermediario beta
| Trasferimento totale nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 | Trasferimento parziale nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 | Trasferimento totale successivamente al 6 dicembre 2011 | Trasferimento parziale successivamente al 6 dicembre 2011 |
Imposta straordinaria sui prelievi | Versa intermediario alfa | Versa intermediario alfa (sulle somme trasferite) | Non è dovuta | Non è dovuta |
Imposta di bollo speciale annuale | Non è dovuta | Versa intermediario alfa | Versa intermediario alfa | Versa intermediario alfa |
5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
L’imposta di bollo speciale annuale è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, risultante dai rendiconti.
In particolare, il comma 2-bis si riferisce all’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti e libretti di risparmio. Il comma 2-ter si riferisce, invece, all’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
L’imposta di bollo da scomputare è quella riferita al medesimo rapporto segretato e risultante dai rendiconti relativi all’anno di riferimento, a decorrere dal 2011.
Per le polizze di assicurazione e per i prodotti finanziari per i quali l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del citato D.P.R. n. 642 del 1972 per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012, l’imposta di bollo speciale pagata annualmente può essere scomputata dall’imposta di bollo dovuta in sede di rimborso o riscatto.
Nell’ipotesi in cui tali attività siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria o con altro intermediario residente, l’imposta di bollo speciale pagata annualmente da questi deve essere comunicata all’impresa di assicurazione al fine di consentirne lo scomputo.
Gli intermediari devono effettuare il versamento dell’imposta di bollo speciale entro il 16 luglio di ciascun anno. Entro tale scadenza vanno effettuati anche i versamenti dovuti nel caso di perdita di riservatezza nel corso dell’anno precedente.
Entro il 16 luglio 2012 gli intermediari devono versare, oltre all’imposta di bollo speciale, anche l’imposta straordinaria sui prelievi.
Per consentire il versamento delle predette imposte con risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 sono stati istituiti i relativi codici tributo.
Ai fini del versamento delle imposte in questione si ritiene che gli intermediari possano anche utilizzare l’eccedenza di versamento dell’imposta straordinaria versata per l’emersione delle attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, effettuandone la compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso in cui l’intermediario pur disponendo della provvista non effettui in tutto o in parte il versamento ovvero lo effettui oltre il termine previsto, per le relative sanzioni si applicano le disposizioni relative alle omissioni in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e per il cosiddetto “ravvedimento operoso” si applica la disposizione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria sui prelievi si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6 SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI
Gli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate in conseguenza dell’incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso.
La segnalazione deve essere effettuata con riferimento all’intera posizione del contribuente anche qualora la disponibilità dei conti o la fornitura della provvista non siano sufficienti per il versamento integrale dell’imposta dovuta.
La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).
Gli intermediari devono indicare nel suddetto modello 770 i dati complessivi dei versamenti delle imposte di bollo speciale annuale e straordinaria effettuati nel periodo d’imposta.
Nei confronti dei contribuenti segnalati all’Agenzia delle Entrate l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso è iscritta a ruolo, oltre all’imposta e ai relativi interessi, la sanzione pari all’importo non versato. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza per il versamento da parte dell’intermediario.
In sede di riscossione dell’imposta nei confronti degli eredi la sanzione non si applica in base al principio dell’intrasmissibilità della sanzione agli eredi di cui all’articolo 8 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi