Circolare Agenzia Entrate n. 37 del 04.04.2001

Disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori. Decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio 2001, adottato ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Circolare Agenzia Entrate n. 37 del 04.04.2001

1. PREMESSA
Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stata disposta la depenalizzazione di una serie di reati minori, individuando contemporaneamente gli uffici competenti ad applicare le sanzioni amministrative introdotte in luogo di quelle penali precedentemente vigenti per le medesime fattispecie.
Tra le violazioni prese in considerazione nel decreto suddetto, quelle di rilevanza tributaria, sono le violazioni previste:
- dall'articolo 42, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'articolo 466 del codice penale in materia di alterazione di valori di bollo;
- dall'articolo 53, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'articolo 686 del codice penale in materia di fabbricazione e commercio abusivo di liquori e droghe;
- dall'articolo 89, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli intrattenimenti.
In riferimento a quest'ultima fattispecie, si fa presente che, nella nuova formulazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, a sua volta sostituito dall'articolo 3 comma 1, lettera a del decreto legislativo 30 marzo 2000 n. 99), non è stata riproposta la sanzione accessoria prevista in caso di recidiva e costituita, rispettivamente, dalla sospensione della licenza, della concessione, dell'autorizzazione, ovvero dell'attività. Conseguentemente, l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria connessa all'inosservanza dell'ordine di chiusura del locale (attuale versione dell'articolo 36 del D.P.R. n. 640 del 1972), è di fatto venuta meno, non esistendo un ordine di chiusura al quale ottemperare.
Relativamente agli organi competenti ad accertare le suddette violazioni, il comma 2 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 507 del 1999 disponeva che l'individuazione degli uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avvenisse, per i ministeri, attraverso un decreto del Ministro da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale previsione è stata adempiuta, con l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 48, in data 27 febbraio 2001.
Con la presente circolare si intendono fornire istruzioni in ordine al procedimento relativo alla contestazione delle violazioni previste dall'art. 42 del decreto legislativo 30/12/1999, n. 507.

2. DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA
Il decreto in oggetto, all'articolo 1, individua l'ufficio destinatario del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 nella Direzione regionale delle entrate, ovvero nella Direzione delle entrate (ora Direzione regionale o provinciale dell'Agenzia delle Entrate), competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
L'attribuzione della competenza come sopra specificata, è stata operata in considerazione della natura amministrativa delle sanzioni in argomento, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in materia di rilascio di certificazione tributaria, di visto di conformità ovvero di asseverazione, infedeli), nonché dalla circolare 195/E del 24/09/1999 in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Nell'ambito delle singole Direzioni regionali, la competenza ad emettere i provvedimenti di cui sopra, deve intendersi attribuita, ove esistente, all'Ufficio "Governo dell'accertamento e studi di settore".
Per le Direzioni regionali dell'Umbria, dell'Abruzzo, della Sardegna, della Basilicata e della Calabria, e per le Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano, tale compito spetta all'Ufficio "Governo dell'accertamento", mentre per la Direzione regionale del Molise e per la Direzione regionale della Valle D'Aosta esso è attribuito all'Ufficio "Accertamento".

3. PROCEDIMENTO
Come già evidenziato, la procedura da seguire per la contestazione delle violazioni non è quella speciale per le violazioni finanziarie, bensì quella generale per le sanzioni amministrative di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.
A tal proposito, si reputa opportuno indicare, di seguito, le principali fasi del procedimento.
A) Accertamento della violazione.
Gli organi addetti al controllo, in particolar modo le stesse Direzioni regionali, gli uffici finanziari e la Guardia di finanza, una volta accertata la violazione, procedono alla immediata contestazione della stessa, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (360 giorni per i residenti all'estero).
Il verbale di constatazione deve indicare:
a) la sanzione applicabile secondo il dettato dell'art. 42 del decreto legislativo n. 507/99:
- da L. 200.000 a L. 1.200.000 ovvero da euro 103,29 a euro 619,75, per le ipotesi previste dal I e II comma dell'art. 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati;
- da L. 100.000 a L. 600.000, ovvero da euro 51,64 a euro 309,87, per l'ipotesi di cui al II comma dell'art. 466 c.p. in cui i valori di bollo o i biglietti siano stati ricevuti in buona fede.
b) la possibilità di estinguere il contesto, attraverso il pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo della sanzione massima prevista per la violazione commessa (corrispondente al doppio della sanzione minima), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione della violazione (art. 16 della legge n. 689/81), dando notizia dell'avvenuto pagamento all'ufficio accertatore.
c) le modalità di versamento dell'importo dovuto per il caso in cui si voglia addivenire alla definizione agevolata ex art. 16 della legge n. 689/81 di cui al punto precedente. Tali somme dovranno essere versate presso i concessionari della riscossione, ovvero, presso le banche o gli uffici postali, mediante il modello F23, allegato al verbale di constatazione della violazione. Il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta è il "741T"; per il versamento delle spese di notifica devono essere utilizzati i codici tributo "667T" per le somme di pertinenza dell'Erario ed "806T" per quelle di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate.
Qualora l'Ufficio cui vada riferito il versamento, da indicare nel campo 6 del modello F23, sia la Direzione regionale, devono essere utilizzati i seguenti codici, che integrano la tabella "A" dell'allegato 6 del modello F23:

901 Direzione Regionale del Piemonte
902 Direzione Regionale della Valle D'Aosta
903 Direzione Regionale della Liguria
904 Direzione Regionale della Lombardia
905 Direzione Provinciale di Bolzano
906 Direzione Provinciale di Trento
907 Direzione Regionale del Veneto
908 Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
909 Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
910 Direzione Regionale delle Marche
911 Direzione Regionale della Toscana
912 Direzione Regionale dell'Umbria
913 Direzione Regionale del Lazio
914 Direzione Regionale della Campania
915 Direzione Regionale dell'Abruzzo
916 Direzione Regionale del Molise
917 Direzione Regionale della Puglia
918 Direzione Regionale della Basilicata
919 Direzione Regionale della Calabria
920 Direzione Regionale della Sicilia
921 Direzione Regionale della Sardegna

d) la possibilità per l'interessato di produrre alla Direzione regionale competente, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti, nonché la facoltà di chiedere di essere convocati e sentiti dalla medesima Direzione, così come previsto dall'art. 18 della legge n. 689/81.

B) Rapporto dell'organo di controllo alla Direzione regionale competente.
Trascorso inutilmente il periodo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, entro il quale il trasgressore può esercitare la facoltà di definire il contesto in maniera agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, l'organo che ha provveduto a contestare la violazione deve inviare il rapporto previsto dall'art. 17 della stessa legge alla Direzione regionale competente. Ciò anche nel caso in cui l'interessato abbia presentato gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della medesima, dal momento che, fino allo spirare del termine, si può sempre addivenire alla definizione con il pagamento in misura ridotta.

C) Irrogazione della sanzione.
Le fasi successive del procedimento, relative all'applicazione o meno della sanzione, sono di esclusiva competenza della Direzione regionale.
Quest'ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente prodotti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione e agli eventuali coobbligati in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola sia all'interessato, sia all'organo che ha redatto il rapporto (art. 18 legge n. 689/81).
Nel caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nella irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione e di spese, dovrà essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero), con le medesime modalità e con gli stessi codici riportati nel punto a). Per quanto riguarda il codice della sanzione "741T" si fa presente che è lo stesso, sia nel caso di pagamento in forma agevolata, sia nel caso di versamento dell'intera sanzione.
Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni dovrà comunque contenere l'indicazione della possibilità di esperire opposizione avverso lo stesso, entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione (60 giorni per l'ipotesi di residenti all'estero), presentando ricorso alla competente autorità giudiziaria, individuata nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22-bis della citata legge n. 689/81.

4. AMBITO APPLICATIVO
La definizione dell'ambito temporale di applicazione delle nuove sanzioni amministrative contenuta nell'articolo 3 del decreto, pur ribadendo quanto previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, ha lo scopo di evidenziare come le Direzioni regionali e provinciali dell'Agenzia delle entrate, per le materie di loro competenza, saranno destinatarie dei rapporti riferiti anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (stabilita nel 15 gennaio 2000, tenuto conto della pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999), qualora il provvedimento di carattere penale non sia divenuto definitivo.
Ciò nel rispetto del principio che prevede, per le ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'applicazione della sanzione più favorevole.
Per quanto attiene ai procedimenti pendenti, secondo il dettato dell'art. 102 del decreto legislativo n. 507/99, l'Autorità giudiziaria invierà agli organi amministrativi competenti alla constatazione delle violazioni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, in modo che tali organi li notifichino agli interessati con l'invito ad estinguere il procedimento, entro il termine di 60 giorni, mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81.
Si ritiene inoltre che, dalla data di tale notifica, l'interessato sia rimesso nei termini per la produzione alla Direzione regionale competente di scritti difensivi e di documenti, nonché possa richiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 18 della citata legge.
Nel caso non si verifichi il pagamento in misura ridotta, i medesimi uffici dovranno provvedere ad inviare alla Direzione regionale competente il rapporto previsto dall'art. 17 della legge n. 689/81. Le Direzioni regionali seguiranno anche per tali ipotesi l'iter già delineato nel paragrafo relativo alla irrogazione delle sanzioni.

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