Circolare Agenzia Entrate n. 57 del 14.12.2010

Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – Articolo 4 – Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari – Modifiche apportate dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
Circolare Agenzia Entrate n. 57 del 14.12.2010

INDICE

PREMESSA
1. NUOVI SOGGETTI BENEFICIARI
2. TERRITORIALITÀ
3. NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO
3.1 Termine di effettuazione degli investimenti
3.2 Stato di difficoltà
3.3 Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare
3.4 Limite complessivo di 500.000 euro e cumulo con altri aiuti
4. ASPETTI PROCEDURALI
4.1 Dichiarazioni dei soggetti interessati
4.2 Determinazione dell’agevolazione spettante
4.3 Nuovo termine di presentazione della comunicazione (modello CRT)
5. ALTRE QUESTIONI

PREMESSA
L’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (di seguito decreto), ha previsto un’agevolazione sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, a favore delle imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007.
La legge 22 maggio 2010, n. 73 (di seguito legge di conversione) ha apportato alcune rilevanti modifiche al regime agevolativo in esame, che riguardano in particolare:
- l’ambito soggettivo, esteso alle imprese che svolgono attività produttive classificabili anche in altre divisioni della tabella ATECO 2007 (art. 4, comma 2, del decreto);
- l’ambito territoriale, delimitato agli investimenti effettuati nell’Unione europea (art. 4, comma 2, del decreto);
- il diverso quadro di riferimento comunitario in cui è applicata l’agevolazione, fruibile nel rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 per gli “aiuti di importo limitato”, in luogo dei limiti previsti per gli “aiuti di importanza minore”, c.d. de minimis (art. 4, comma 3, del decreto).
Con la presente circolare sono esaminate le novità apportate dalla legge di conversione, rinviando, per quanto non innovato, alla circolare n. 22/E del 29 aprile 2010, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione.

1. NUOVI SOGGETTI BENEFICIARI
L’originaria formulazione del decreto riservava il beneficio ai soggetti che svolgono attività produttive di reddito di impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007.
Per effetto della modifiche operate dalla legge di conversione al comma 2 dell’articolo 4 del decreto, l’agevolazione è stata estesa anche ai soggetti che svolgono, ancorché in modo non prevalente, attività produttive di reddito d’impresa classificabili nella divisione 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e nella sottocategoria 32.99.20 (fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini) della divisione 32, limitatamente alla “fabbricazione di bottoni” (bottoni, bottoni automatici, bottoni a pressione).
Tale ultima delimitazione operata dalla norma esclude che possano fruire dell’agevolazione le attività produttive classificabili nella sottocategoria 32.99.20 diverse dalla fabbricazioni di bottoni. In base alle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione” (che riportano specifici esempi di inclusione o di esclusione dalle divisioni di cui si compone la tabella ATECO 2007) sono, quindi, escluse le attività di fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile, chiusure lampo, parrucche, barbe e sopracciglia finte.
I nuovi soggetti beneficiari possono fruire dell’agevolazione in esame per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 (cfr. successivo par. 3.1).

2. TERRITORIALITÀ
L’originaria formulazione del decreto considerava agevolabile il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dai soggetti beneficiari nel periodo d’imposta di applicazione della misura.
La legge di conversione ha introdotto al comma 2 dell’articolo 4 del decreto una limitazione di carattere territoriale, precisando che il valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è agevolabile se le attività sono finalizzate alla realizzazione di campionari nell’Unione europea.
La norma pone un limite di carattere territoriale esclusivamente in riferimento alla fase della realizzazione del campionario, ma non anche alle precedenti fasi di ricerca e di ideazione estetica nonché di realizzazione dei prototipi.
La suddetta fase di realizzazione del campionario, quindi, deve essere effettuata in strutture produttive o sedi, principali o secondarie, situate nel territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Tale principio si applica sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizzi in proprio il campionario, sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario commissioni la fase di realizzazione del campionario a terzi.
In questa seconda ipotesi, in particolare, la suddetta condizione si intende rispettata nella misura in cui il soggetto, cui la realizzazione del campionario è commissionata, svolga la suddetta fase in strutture o sedi localizzate nell’Unione europea, prescindendo dalla residenza fiscale dello stesso.
Per l’applicazione della condizione territoriale è necessario distinguere tra i soggetti individuati dal decreto e i soggetti cui l’agevolazione è stata estesa dalla legge di conversione.
Per i soggetti che svolgono attività produttive di reddito di impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007, individuati dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto nell’originaria formulazione (cfr. par. 1 della circolare n. 22/E del 2010), la limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per i soggetti che svolgono attività produttive di reddito di impresa classificabili nella divisione 15 e nella sottocategoria 32.99.20 della divisione 32 (limitatamente alla “fabbricazione di bottoni”) della tabella ATECO 2007, cui l’agevolazione è stata estesa dalla legge di conversione, la limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Si precisa infine che, a prescindere dal regime contabile o fiscale adottato, i costi per cui il contribuente chiede l’agevolazione devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale risulti anche la loro imputabilità ad investimenti effettuati nell’Unione europea nei termini in precedenza specificati.

3. NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO
La legge di conversione ha innovato anche per quanto concerne il profilo della compatibilità dell’agevolazione in esame con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sostituendo il precedente riferimento al rispetto dei limiti c.d. de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli “aiuti di importanza minore”), con il riferimento al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”, di cui all’articolo 3 della Direttiva emanata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (di seguito DPCM).
Il richiamato DPCM definisce le condizioni di applicazione nell’ordinamento interno della Comunicazione del 25 gennaio 2009 con cui la Commissione europea, al fine di porre rimedio alle difficoltà provocate all’economia reale dalla situazione di crisi finanziaria ed economica, ha concesso agli Stati membri la possibilità di accordare particolari categorie di “aiuti temporanei”, tra cui si colloca anche la categoria degli “aiuti di importo limitato” oggetto dell’articolo 3 del DPCM.
Gli aiuti istituiti in base al DPCM devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella citata Comunicazione e nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea riguardanti le singole categorie di aiuto cui gli aiuti stessi si riferiscono.
Pertanto, il regime di aiuto di cui all’articolo 4 del decreto come modificato dalla legge di conversione compete, per l’intero periodo di applicazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti applicabili agli “aiuti di importo limitato”, previsti:
- dal DPCM e sue successive modifiche e integrazioni;
- dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 gennaio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni;
- dalla decisione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009, con cui è stato autorizzata la categoria degli “aiuti di importo limitato”.
In data 2 dicembre 2010 è stata resa disponibile sul sito della Commissione europea la nuova Comunicazione che proroga, con modifiche, il quadro di riferimento comunitario, consentendo la concessione di aiuti rientranti nella categoria degli aiuti di importo limitato fino al 31 dicembre 2011, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
L’applicazione della nuova Comunicazione è comunque subordinata al suo recepimento nell’ordinamento interno con apposito atto e alla relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

3.1 Termine di effettuazione degli investimenti
Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto considera agevolabili gli investimenti fatti “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010”.
Il termine di effettuazione degli investimenti agevolabili, tuttavia, deve tenere conto del termine ultimo di applicazione del quadro di riferimento comunitario, oggetto della proroga in precedenza descritta, il cui rispetto è espressamente stabilito dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto come modificato dalla legge di conversione.
Al riguardo occorre precisare che il comma 2 dell’articolo 1 del DPCM, in linea con la comunicazione della Commissione europea del 25 gennaio 2009, stabilisce il limite temporale del 31 dicembre 2010 per l’applicazione degli speciali aiuti temporanei ivi previsti. Le linee guida emanate dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del consiglio dei Ministri (nota n. 4451 del 9 giugno 2009 disponibile sul sito http://www.politichecomunitarie.it/) ribadiscono che “qualunque tipologia di aiuto di cui al DPCM non potrà essere concessa oltre il 31 dicembre 2010”.
La nuova Comunicazione resa nota il 2 dicembre 2010 stabilisce al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di concessione degli aiuti di importo limitato.
Occorre quindi distinguere tra le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e non oltre il 31 dicembre 2010, agevolabili ai sensi del regime vigente, e quelle sostenute dai soggetti con periodo di imposta “a cavallo” dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest’ultima data, agevolabili subordinatamente al recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e all’autorizzazione della Commissione europea.
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine, i costi sono imputati applicando le regole generali sulla competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, già richiamate nella circolare n. 22/E del 2010 (par. 2.2.).

3.2 Stato di difficoltà
In base al comma 2 dell’articolo 2 del DPCM, al fine della concessione degli aiuti le amministrazioni concedenti verificano “che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008”.
Al riguardo si sottolinea che a differenza del regime c.d. “de minimis” di cui al regolamento CE n. 1998/2006 – precluso tout court alle imprese in difficoltà al momento di accedere all’agevolazione – il regime degli “aiuti di importo limitato”, proprio perché diretto a fronteggiare lo stato di crisi che ha investito l’economia reale, consente di agevolare anche le imprese in difficoltà a detto momento, a condizione che tale stato di difficoltà sia intervenuto dopo il 30 giugno 2008.
Per la verifica della sussistenza dello stato di difficoltà occorre fare riferimento al successivo comma 3 dell’articolo 2 del DPCM secondo cui “sono da considerarsi in difficoltà:
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»;
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all' art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008”.
I criteri cui fare riferimento per determinare la dimensione dell’impresa e, quindi, per stabilire la collocazione della stessa tra le grandi imprese (lett. a) ovvero tra le piccole e medie imprese (lett. b), sono contenuti nell’allegato I del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3.3 Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare
In applicazione del comma 4 dell’articolo 2 del DPCM, le amministrazioni concedenti verificano “che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea …”.
Quindi, le imprese che hanno fruito di aiuti oggetto di un ordine di recupero pendente della Commissione europea, per effetto di una decisione che dichiara un determinato aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, possono accedere all’agevolazione in esame solo se hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato l’aiuto medesimo.
Si precisa che il comma 4 in esame si riferisce a qualsiasi decisione di recupero adottata dalla Commissione europea e, quindi, non solo alle decisioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (1) . Pertanto, i soggetti interessati che avessero già presentato la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea” approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, sono comunque tenuti a dichiarare la loro regolarità in relazione al rimborso di tutti gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

3.4 Limite complessivo di 500.000 euro e cumulo con altri aiuti
L’articolo 3 del DPCM stabilisce il limite massimo di 500.000 euro per impresa per la concessione degli “aiuti di importo limitato” nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010.
In base alla nuova Comunicazione, per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo” che intendano avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il suddetto limite di 500.000 euro è riferito al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011.
L’articolo 8 del DPCM stabilisce le regole di cumulo delle agevolazioni concesse ai sensi del regime degli “aiuti di importo limitato”, distinguendo tra cumulo con aiuti c.d. “de minimis” o con altri “aiuti di importo limitato” (commi 2 e 3), e cumulo con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento di rilievo comunitario (comma 4).
In particolare, per il regime di aiuto in esame, concesso nell’ambito della categoria degli “aiuti di importo limitato” di cui all’articolo 3 del DPCM, vige:
- il divieto di cumulo con gli aiuti concessi in base al regime c.d. “de minimis” di cui al regolamento (CE) 1998/2006 aventi per oggetto i medesimi costi ammissibili (comma 2);
- il limite quantitativo di cumulo di 500.000 euro, determinato tenendo conto dell’importo degli aiuti complessivamente ricevuti nell’arco temporale 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, considerando sia gli aiuti c.d. “de minimis”, sia gli “aiuti di importo limitato” (comma 3).
In base alla nuova Comunicazione, per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo” che intendano avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il suddetto limite di cumulo di 500.000 euro va riferito al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011.
Al fine dell’applicazione del suddetto limite, valgono le considerazioni già esposte nel par. 3.2 della circolare 22/E del 2010, con particolare riguardo alla quantificazione della “equivalente sovvenzione” del beneficio economico corrispondente all’aiuto concesso. Si ricorda, in proposito, che l’equivalente sovvenzione va calcolata al lordo, cioè senza dedurre imposte o altri oneri eventualmente applicabili all’aiuto.
Quindi, il risparmio d’imposta derivante dall’applicazione del regime di detassazione in esame per investimenti in attività di ricerca potrà essere pari all’importo massimo di 500.000 euro solo nel caso in cui l’impresa richiedente non abbia beneficiato nel periodo di riferimento 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, ovvero nel periodo di riferimento 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011 per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo”, né di aiuti c.d. “de minimis”, né di “aiuti di importo limitato”.
L’agevolazione in esame, infine, può essere cumulata con altre misure di aiuto “compatibili” o con altre forme di finanziamento di rilievo comunitario, purché, in relazione agli stessi costi ammissibili, il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto fissate, con riferimento al caso specifico, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione nell’ambito degli Orientamenti applicabili a ciascuna disciplina (comma 4).
Da quanto detto consegue che l’agevolazione in esame è cumulabile con altre misure di favore di carattere generale, non costituenti “aiuti di Stato” in base alla disciplina dell’Unione europea in materia, salvo che le norme disciplinanti tali misure non dispongano diversamente, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti.
Rimane fermo che il regime di detassazione in esame non è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in riferimento ai medesimi costi ammissibili, in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 272, della legge finanziaria 2007 stabilisce che il regime “non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili”.

4. ASPETTI PROCEDURALI
L’articolo 4, comma 4, del decreto demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione di criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate pari a 70 milioni di euro.
Le modifiche apportate al regime dell’agevolazione in esame dalla legge di conversione, in particolare l’ampliamento del novero dei potenziali beneficiari e il mutato quadro giuridico comunitario di riferimento, hanno reso necessario modificare il modello di comunicazione precedentemente approvato.
Il nuovo modello di comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel settore tessile (modello CRT) è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010. Il provvedimento approvato sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 53639/2010 del 2 aprile 2010.

4.1 Dichiarazioni dei soggetti interessati
Il DPCM obbliga le amministrazioni a verificare, prima della concessione degli aiuti, il rispetto di talune delle condizioni ivi stabilite (oggetto dei precedenti paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4) e consente di effettuare tale verifica mediante acquisizione, anche in via telematica, di apposite dichiarazioni da parte delle imprese beneficiarie.
Le citate linee guida per l’applicazione del DPCM, emanate dal Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, prevedono che qualora tale verifica implichi il ricorso a dichiarazioni da parte dei soggetti beneficiari, le amministrazioni competenti possono acquisire dichiarazioni con valore di dichiarazione sostitutiva nel rispetto delle norme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
I soggetti interessati, presentando la comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel settore tessile (modello CRT), rendono unitamente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano:
- che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, del DPCM);
- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM);
- di beneficiare dell’agevolazione nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009 e degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (articolo 3, comma 1, lett. c, del DPCM).
In base alla nuova Comunicazione, per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo” che intendano avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il suddetto limite di cumulo di 500.000 euro oggetto della dichiarazione va riferito al quadriennio 2008/2011.

4.2 Determinazione dell’agevolazione spettante
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 stabilisce che nel caso in cui le richieste complessive superino lo stanziamento previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto, l’Agenzia delle entrate determini la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante a ciascun soggetto beneficiario sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto (punto 4.1). La suddetta percentuale è comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (punto 4.2).
Il nuovo provvedimento quindi:
- mantiene fermo il criterio di ripartizione pro-quota in caso di investimenti che comportino richieste di agevolazione eccedenti lo stanziamento (previsto nella relazione illustrativa al decreto);
- prevede, con finalità di semplificazione, la comunicazione a tutti i soggetti interessati della percentuale massima del risparmio d’imposta spettante, mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it di apposito provvedimento, in luogo delle comunicazioni individuali degli importi massimi del risparmio d’imposta (previste dal punto 4 del provvedimento del 2 aprile 2010).
Ai fini della compilazione della comunicazione (mod. CRT), si precisa che i soggetti richiedenti dovranno indicare:
- nella colonna 1 del quadro A, rigo A1, l’ammontare degli investimenti ammissibili all’agevolazione effettuati (o da effettuare) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010;
- nella colonna 2, l’importo del risparmio d’imposta (comprensivo anche delle addizionali regionali e comunali) corrispondente agli investimenti indicati nella colonna 1, entro i limiti – massimo e di cumulo – derivanti dal rispetto del quadro di riferimento comunitario, specificati nel precedente paragrafo 3.4. Si precisa che, stante il limite massimo di 500.000 euro ivi previsto, la parte eccedente il suddetto limite di 500.000 euro non sarà in ogni caso presa in considerazione nel calcolo dell’ammontare complessivo del risparmio d’imposta richiesto, conseguentemente non sarà computata nel calcolo della percentuale massima del risparmio d’imposta complessivamente spettante in relazione alla risorse disponibili.
La deduzione dal reddito d’impresa dell’importo corrispondente agli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali (ove applicabili), superiore all’importo risultante dall’applicazione della suddetta percentuale al risparmio d’imposta, ricondotto nel limite massimo di euro 500.000, indicato nella comunicazione validamente presentata all’Agenzia delle entrate.
Per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo”, la deduzione dal reddito d’impresa dell’importo corrispondente agli investimenti agevolabili effettuati nel 2011 è subordinata al recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e all’autorizzazione della Commissione europea.
Tale precisazione vale anche nel caso in cui la deduzione, concorrendo a determinare una perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, comporti un risparmio di imposta in un periodo di imposta successivo.

4.3 Nuovo termine di presentazione della comunicazione (modello CRT)
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 prevede che la comunicazione (modello CRT) sia presentata dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011(punto 3.2).
La nuova Comunicazione della Commissione europea, resa nota il 2 dicembre 2010, prevede che il regime di aiuto temporaneo di importo limitato possa essere concesso entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i potenziali beneficiari abbiano sottoposto alle autorità competenti la domanda entro il 31 dicembre 2010.
A motivo di tale ultima comunicazione della Commissione europea, al fine di non precludere l’applicazione dell’agevolazione, la comunicazione (modello CRT) approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 dovrà essere pertanto presentata all’Agenzia delle entrate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010 (e non più entro il termine del 20 gennaio 2011 precedentemente indicato).
Fermo restando quanto precede, si fa presente che l’Agenzia delle entrate si è comunque attivata presso l’amministrazione competente per richiedere una proroga del termine di presentazione delle domande.

5. ALTRE QUESTIONI
L’agevolazione in esame, per i settori interessati, si presenta in continuità - anche temporale - con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotto dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) tanto che la relazione illustrativa al decreto legge n. 40 del 2010 fa espresso rinvio alla circolare del Ministero dello sviluppo economico, emanata in applicazione del suddetto credito di imposta, al fine di circoscrivere l’ambito oggettivo delle attività di ricerca ammissibili.
Si ritiene, pertanto, applicabile all’agevolazione in esame la norma di interpretazione autentica dei commi da 280 a 283 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 contenuta nell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n 9, secondo cui “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996”.
Si precisa, al riguardo, che i soggetti residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato possono fruire dell’agevolazione per le attività di ricerca svolte in base a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate sia negli Stati membri dell’Unione europea, sia negli Stati aderenti all’accordo dello Spazio Economico Europeo, sia in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, nel rispetto di quanto precisato ai paragrafi precedenti.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

________________________________________
1: Il DPCM del 23 maggio 2007 prevede all’articolo 4, comma 1, lettere a) – d), un elenco di aiuti giudicati illegali o incompatibili con decisioni dalla Commissione europea con conseguente ordine di recupero.

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