Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese - Applicazione della DIT alle banche ed imprese di assicurazioni - Altre problematiche applicative
Circolare Agenzia Entrate n. 61 del 19.06.2001
1 Premessa
2 CARTOLARIZZAZIONE DEL T.F.R.
3 LE NOVITA' PER LE SOCIETA' NEOQUOTATE
3.1 Società quotate nei mercati regolamentati della U. E.
3.2 Società quotate con patrimonio netto superiore a 500 miliardi
4 LE NOVITA' PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO AL 30 SETTEMBRE 1999
4.1 Società di capitali, enti equiparati residenti e stabili organizzazioni di soggetti non residenti
4.2 Imprese individuali e società di persone
4.2.1 Determinazione della base DIT per i soggetti IRPEF
4.2.2 Nuove modalità di tassazione separata
4.3 Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti commerciali non residenti (società, enti ed imprenditori individuali)
4.4 Effetti del moltiplicatore della base DIT e coordinamento con le disposizioni antielusive
5 BANCHE ED IMPRESE DI ASSICURAZIONE
5.1 Aspetti generali
5.2 Disposizioni antielusive
5.3 Rilevanza di particolari forme di accantonamenti di utili
5.3.1 Il Fondo rischi bancari generali
5.3.2 Altre riserve
5.3.3 Investimento in titoli delle riserve (ordinaria e straordinaria) della Banca d'Italia
6 LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2001
6.1 Soppressione dell'obbligo del rispetto dell'aliquota media minima
6.2 La riclassificazione degli ammortamenti anticipati
6.3 Diversificazione del coefficiente di remunerazione ordinaria
7 ULTERIORI PROBLEMATICHE APPLICATIVE
7.1 Determinazione degli acconti d'imposta
7.2 L'incremento delle consistenze dei titoli e altri valori mobiliari. Operazioni pronti-contro termine
7.3 Il limite del patrimonio netto in presenza di esercizio con bilancio in perdita
7.4 La riserva di rivalutazione di cui all'art. 13 della legge novembre 2000, n. 342
1 - Premessa
Negli ultimi due anni la disciplina della DIT è stata interessata da diversi interventi legislativi di modifica ed integrazione che - anche a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 alla legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 - hanno mirato a razionalizzare e semplificare l'applicazione dell'agevolazione e a potenziare gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese.
Le modifiche ed integrazioni apportate, esposte in dettaglio nel prosieguo, possono essere così schematizzate:
NORMA | DECORRENZA | OGGETTO |
Art. 8, comma 3, d.lgs. 299/1999 | Periodo d'imposta in corso al 29 agosto 1999. | Rilevanza ai fini DIT di particolari orme di utilizzazione del TFR (cd. cartolarizzazione del TFR). |
Art. 12 d.lgs. 505/1999 | A decorrere dall' esercizio successivo a quello della prima quotazione, avvenuta successivamente al 15 gennaio 2000 | Estensione dell'aliquota IRPEG ridotta al 7%, prevista per le società che si quotano in un mercato regolamentato italiano, anche alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati U.E. per la prima volta dopo il 15 gennaio 2000. |
Art. 12 d.lgs. 505/1999 | Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999. | Le società neoquotate con Patrimonio Netto superiore a 500 miliardi sono escluse dall'applicazione dell'aliquota IRPEG del 7%. |
Art. 2 d.lgs. 9/2000 | Periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999. | Applicazione di un moltiplicatore del 20% all'incremento di capitale investito netto realizzato dalle società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti esteri. |
Art. 2 d.lgs. 9/2000 | Secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999. | Applicazione di un moltiplicatore del 40% all'incremento di capitale investito netto realizzato dalle società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti esteri. |
Art. 2 d.lgs. 9/2000 | Periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999. | Rilevanza ai fini DIT, per le imprese individuali e le società di persone, dell'intero patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio. |
Art. 2 d.lgs. 9/2000 | Periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999. | Applicazione alle stabili organizzazioni di soggetti commerciali non residenti delle regole previste per le società di capitali ed enti commerciali, anziché dei criteri fissati per le imprese individuali e le società di persone. |
Art. 6, commi 5 e 6, legge 388 del 2000 | A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. | Soppressione della previsione del rispetto dell'aliquota media minima IRPEG del 27 e del 20 per cento. |
Art. 6, comma 7, legge 388/2000 | A decorrere dallo esercizio nel quale è approvato il bilancio che prevede la riclassificazione degli ammortamenti anticipati. | Possibilità di riclassificare ad apposita riserva, con effetti ai fini DIT, gli ammortamenti anticipati contabilizzati a conto economico. |
Art. 8, comma 4, legge 388/2000 | A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. | Possibilità di diversificazione del coefficiente di remunerazione ordinaria per area territoriale, dimensione dell'impresa e settore di attività. |
In aggiunta alla illustrazione delle più recenti modifiche, la circolare esamina altre specifiche problematiche relative all'applicazione della DIT, con particolare riguardo alle banche ed imprese di assicurazione, per le quali a partire dal periodo d'imposta 2000, nella generalità dei casi, è possibile usufruire dell'agevolazione.
2 CARTOLARIZZAZIONE DEL T.F.R.
Il trasferimento ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, nelle forme previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299, per quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 dello stesso decreto, assume rilievo anche ai fini della determinazione degli incrementi del capitale investito rilevanti ai fini DIT.
Tale normativa mira ad agevolare il trasferimento ai fondi pensione, sotto forma di conferimento - mediante versamento in contanti o con l'emissione di strumenti finanziari da attribuire ai fondi pensione stessi - del credito vantato dai lavoratori dipendenti verso l'impresa datore di lavoro, per un importo pari all'accantonamento annuale dovuto dal datore medesimo ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
Occorre precisare, comunque, che la suddetta cartolarizzazione del TFR opera esclusivamente per il quadriennio 1999-2002 (per le imprese con esercizio a cavallo dell'anno solare si tratta del periodo d'imposta in corso alla data del 29 agosto 1999 e dei tre successivi).
I titoli da attribuire ai fondi pensione devono essere costituiti da strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi carattere cartolare, ossia strumenti di partecipazione al capitale di rischio (azioni) o titoli di debito come obbligazioni, anche convertibili, ed altri titoli "cum warrant", ovvero opzioni sui medesimi. Sono escluse le quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata in quanto le stesse non costituiscono titoli.
L'emissione dei citati strumenti finanziari può essere effettuata:
- direttamente dall'impresa debitrice del TFR (datore di lavoro) nei confronti del dipendente;
- da società controllate, consociate o controllanti dell'impresa di cui sopra;
- dai "qualificati operatori finanziari" di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 299 del 1999.
Le obbligazioni emesse costituiscono incremento del capitale investito ai fini DIT per la società emittente solo nell'ipotesi in cui vengano convertite ad aumento del capitale sociale della medesima.
L'art. 8, comma 3, del citato d.lgs. n. 299 del 1999, infatti, prevede espressamente che "Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant, si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466." Ne consegue che anche il conferimento in parola, come i conferimenti in denaro, è soggetto alla disposizione che prevede l'obbligo del ragguaglio ad anno pro rata temporis.
Il riferimento normativo all'emittente comporta che il beneficio può spettare anche al soggetto non datore di lavoro, vale a dire società del gruppo e operatore finanziario, che abbia effettuato il suddetto procedimento di cartolarizzazione del TFR.
3 LE NOVITA' PER LE SOCIETA' NEOQUOTATE
L'art. 12 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha modificato l'art. 6 del d.lgs. 466 del 1997:
- estendendo il beneficio della aliquota DIT "ridotta" al 7 per cento alle società ammesse - a decorrere dal 15 gennaio 2000 - alla quotazione nei mercati regolamentati di tutti i paesi aderenti alla UE;
- escludendone l'applicazione per i soggetti di rilevanti dimensioni con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.1999.
3.1 Società quotate nei mercati regolamentati della U. E.
Il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 505 del 1999 estende il beneficio dell'aliquota DIT "ridotta" al 7 per cento - già prevista per le società ammesse per la prima volta alla quotazione nei mercati regolamentati italiani - anche alle società residenti i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti alla Unione Europea.
Tale beneficio spetta a condizione che la quotazione avvenga per la prima volta successivamente al 15 gennaio 2000 - data di entrata in vigore del d.lgs. n. 505 del 1999 - ed è applicabile per i tre periodi d'imposta successivi a quello della prima quotazione.
Tuttavia, una società già ammessa alla quotazione nel mercato italiano, in data precedente al 20 gennaio 1998, che decida di quotarsi anche in altro mercato regolamentato europeo non potrà per tale ultimo motivo godere della riduzione DIT, in quanto l'agevolazione di cui trattasi è limitata alla sola prima quotazione, qualunque sia il mercato, italiano o europeo, in cui essa è avvenuta.
3.2 Società quotate con patrimonio netto superiore a 500 miliardi
Il comma 1, lett. b), del citato art. 12 ha aggiunto all'art. 6 del d.lgs. 466 del 1997 il comma 1-bis, stabilendo che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, l'aliquota DIT ridotta al 7 per cento non si applica alle società neoquotate "aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, al netto dell'utile dell'esercizio medesimo".
Tale disposizione non ha comunque effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'IRPEG relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, già versati alla data del 15 gennaio 2000 di entrata in vigore del decreto.
L'esclusione dall'ulteriore agevolazione opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il superamento del suddetto limite. Qualora, in seguito, il patrimonio netto risultasse inferiore a 500 miliardi, nel periodo d'imposta successivo la società neoquotata potrà usufruire dell'ulteriore agevolazione, sempre che ciò avvenga entro i primi tre periodi d'imposta successivi a quello di prima quotazione.
Si riportano di seguito alcune esemplificazioni.
Esempio n. 1: Società quotata successivamente al 20 gennaio 1998
Valutazione della ammissibilità dell'agevolazione per il periodo d'imposta 1999
Patrimonio netto al 31.12.1998 520 miliardi
di cui utile d'esercizio 1998 50 miliardi
PN al netto dell'utile dell'esercizio 199 470 miliardi
In questa ipotesi, la società ha potuto fruire dell'aliquota ridotta del 7 per cento per l'esercizio 1999, con il limite dell'aliquota media minima del 20 per cento, in quanto non è stato superato il limite di 500 miliardi.
Esempio n. 2: Società quotata successivamente al 20 gennaio 1998
Valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione per il periodo d'imposta 1999
Patrimonio netto al 31.12.1998 600 miliardi
di cui utile d'esercizio 1998 50 miliardi
PN al netto dell'utile dell'esercizio 1998 550 miliardi
Per l'esercizio 1999 l'agevolazione non era ammissibile in quanto è stato superato il limite di 500 miliardi.
Valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione per il periodo d'imposta 2000
Patrimonio netto al 31.12.1999 580 miliardi (*)
(*) Si suppone, nell'esempio, che la società abbia deliberato nel corso del 1999 la distribuzione di dividendi per 110 miliardi.
di cui utile d'esercizio 1999 90 miliardi
PN al netto dell'utile dell'esercizio 1999 490 miliardi
Per l'esercizio 2000 la società può fruire dell'aliquota ridotta del 7 per cento, con il limite dell'aliquota media minima del 20 per cento, in quanto non è stato superato il limite di 500 miliardi.
La nuova disposizione si applica anche alle società quotate tra il 21 gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della disposizione medesima. A detta conclusione si perviene in base al comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 505 del 1999, che prevede una clausola di salvaguardia nell'ipotesi di incapienza degli acconti IRPEG già versati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999.
Si fa presente che, laddove il citato limite di 500 miliardi di patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio, in un determinato periodo d'imposta dovesse essere superato, nell'esercizio successivo si applicherà l'aliquota del 19 per cento anche alle eventuali quote di reddito agevolato riportate dal quinquennio precedente (alle quali era applicabile l'aliquota ridotta del 7 per cento). Tale precisazione, peraltro, è stata già fornita in via di principio nella circolare n. 76/E del 6 marzo 1998, paragrafo n. 10.
4 LE NOVITA' PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO AL 30 SETTEMBRE 1999
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, ha introdotto diverse e rilevanti modifiche alle modalità di calcolo e di applicazione dell'agevolazione DIT per tutte le categorie di contribuenti interessate. Il successivo comma 2 dispone che la nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, per la generalità dei casi quindi a decorrere dal 2000, e che essa non ha effetto ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta.
4.1 Società di capitali, enti equiparati residenti e stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Il comma 1, lettera a), numero 1, dell'art. 2 citato stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, alla variazione in aumento del capitale investito netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 è applicato un coefficiente moltiplicativo del 20 per cento. Per i periodi successivi, tale coefficiente è pari al 40 per cento.
La ratio della disposizione in argomento è quella di avvicinare la base DIT, cui applicare il coefficiente di remunerazione del capitale investito, al patrimonio netto contabile risultante alla fine dell'esercizio di riferimento (al netto dell'utile dell'esercizio medesimo), limite che comunque non può essere superato. In sostanza, viene amplificato l'effetto dell'agevolazione, valorizzando mediante un coefficiente moltiplicativo non solo gli incrementi patrimoniali già realizzati nei periodi d'imposta precedenti ma anche i nuovi conferimenti in denaro e i successivi accantonamenti di utili.
La variazione in aumento del capitale investito, su cui si applica il moltiplicatore di cui trattasi, è costituita dalla ordinaria base DIT, ossia in sostanza dalla differenza positiva tra:
a) gli incrementi del patrimonio netto derivanti da:
- conferimenti in denaro;
- accantonamenti di utili a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile (c.d. valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto o equity method);
e
b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 76/E del 6 marzo 1998 per le modalità di calcolo delle sopra indicate componenti.
Pertanto, dal punto di vista operativo, la metodologia da seguire per la determinazione della quota di reddito agevolato ai fini DIT, con riferimento al prospetto di determinazione dell'agevolazione contenuto nel modello Unico 2001 relativo alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, è la seguente:
Rigo RJ18
(conferimenti in denaro + accantonamenti di utili)
meno
Rigo RJ19
(Riduzione patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti)
uguale
Rigo RJ20 colonna 1
(Differenza tra incrementi e decrementi)
moltiplicato 1,2
Rigo RJ20 colonna 2
(Base DIT lorda)
confronto con patrimonio netto di Rigo RJ 21
Rigo RJ22
(Minore tra rigo RJ20 colonna 2 e rigo RJ21)
meno
------------------------------------------------------------------------------
Righi RJ23 e RJ24 (Impieghi elusivi)
------------------------------------------------------------------------------
uguale
------------------------------------------------------------------------------
Rigo RJ25 (Variazione in aumento rilevante ai fini DIT)
------------------------------------------------------------------------------
Si sottolinea che l'applicazione del coefficiente moltiplicativo riguarda l'intero incremento patrimoniale, indicato nel rigo RJ20 colonna 1, indipendentemente dall'anno di sua formazione.
Nell'ipotesi in cui il soggetto interessato dovesse chiudere il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 prima della data del 31 dicembre 2000, come noto, per la redazione della dichiarazione dei redditi dovrà utilizzare il Modello Unico relativo al periodo d'imposta 1999. Poiché in questo caso il Quadro RJ non prevede l'applicazione del moltiplicatore, il contribuente dovrà incrementare l'importo iscrivibile nel Rigo RJ10 del 20 per cento.
4.2 Imprese individuali e società di persone
4.2.1 Determinazione della base DIT per i soggetti IRPEF
La modifica normativa introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 2000 all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 466 del 1997 prevede che per le imprese individuali, le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, il patrimonio netto è assunto "in luogo della variazione in aumento del capitale investito". Ciò comporta la non applicabilità delle disposizioni, contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997, che limitano la rilevanza ai fini DIT delle sole variazioni patrimoniali costituite da conferimenti in denaro, accantonamenti di utile a riserva e riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci.
Pertanto la base DIT lorda per le società di persone e le imprese individuali coincide con il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile dell'esercizio.
Ai soggetti in questione non si applica il coefficiente moltiplicativo introdotto dalla stessa norma con riferimento alle società di capitali e alle stabili organizzazioni di soggetti esteri. Ne consegue che, per individuare la base DIT lorda, il reddito d'impresa dichiarato - dato dalla differenza tra il reddito d'impresa determinato a norma dell'art. 52, comma 1, del TUIR e le perdite d'impresa ammesse in deduzione ai sensi dell'art. 8 dello stesso testo unico - dovrà essere raffrontato con il patrimonio netto alla fine dell'esercizio, al netto dell'utile dell'esercizio stesso: il minore dei due importi rileverà ai fini dell'agevolazione con le modalità di cui si dirà oltre.
Nell'ipotesi in cui i soci di società di persone dovessero prelevare in corso d'anno delle somme "in conto utili", le stesse, ai fini di cui trattasi, sono imputate alla fine dell'esercizio e fino a capienza alle riserve liberamente distribuibili di patrimonio netto e, per l'eccedenza, all'utile dell'esercizio.
Si ricorda, inoltre, che la modifica normativa, sempre con riferimento alle imprese individuali ed alle società di persone, ha soppresso:
- il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 466 del 1997, che poneva dei limiti alla rilevanza degli incrementi patrimoniali ai fini DIT con riferimento alla riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento, nonché del valore dei beni strumentali nuovi;
- il comma 4 del medesimo art. 5, che disciplinava l'applicazione dell'agevolazione nel caso di mutamento del regime contabile e le cui previsioni non sono più attuali in considerazione delle nuove modalità di calcolo dell'agevolazione.
4.2.2 Nuove modalità di tassazione separata
Per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone, il testo modificato dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 466 del 1997 prevede che il reddito d'impresa agevolato ed assoggettato a tassazione separata rileva, ai fini della determinazione delle aliquote IRPEF per scaglioni, per un importo non eccedente il limite del primo scaglione e non più per il suo totale ammontare.
Esempio: determinazione dell'IRPEF in presenza di parte del reddito non agevolabile.
Reddito totale L. 31.000.000
Reddito agevolato DIT L. 30.000.000
Reddito da assoggettare ad aliquota ordinaria L. 1.000.000
Determinazione dell'aliquota ordinaria da applicare al reddito di L. 1.000.000
L 1.000.000 x 25,5% (aliquota ordinaria 2 scaglione*) = L 255.000
Totale IRPEF dovuta:
L 30.000.000 x 19% (aliquota agevolata DIT) = L. 5.700.000 +
L 1.000.000 x 25,5% (aliquota ordinaria 2 scaglione*) = L. 255.000
IRPEF complessiva = L. 5.955.000
(*) aliquote e scaglioni applicabili per il periodo d'imposta 2000 al netto dell'addizionale regionale, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.
Il confronto tra le modalità di determinazione dell'IRPEF prima e dopo la modifica in commento evidenzia il risparmio d'imposta determinato dal nuovo meccanismo di calcolo.
Raffronto tra la vecchia e la nuova modalità di calcolo dell'IRPEF
Importi in milioni di lire | Vecchio sistema | Nuovo sistema |
Reddito totale | 150 | 150 |
Reddito agevolato | 60 | 60 |
Reddito non agevolato | 90 | 90 |
IRPEF agevolata | 60 x 19% = 11,40 | 60 x 19% = 11,40 |
IRPEF ordinaria | 75 x 39,5%(1) = 29,62 | 10 x 25,5% (2) = 2,55 |
15 x 45,5% (1) = 6,82 | 30 x 33,5% (2) = 10,05 | |
50 x 39,5% (2) = 19,75 | ||
IRPEF totale | 47,84 | 43,75 |
(1) Aliquote marginali applicabili ad un reddito superiore a 60 milioni di lire.
(2) Aliquote applicabili a partire dal secondo scaglione di reddito.
La scelta per la tassazione separata risulta conveniente nel caso in cui il reddito agevolato superi la soglia del primo scaglione di reddito per il quale è prevista, per il periodo d'imposta 2000, l'aliquota del 18,5 per cento. In particolare, considerato che nel medesimo periodo d'imposta il coefficiente di remunerazione ordinaria è fissato al 7 per cento, per ottenere un effettivo beneficio il patrimonio netto rilevante ai fini DIT deve superare l'importo di L 307.857.000, al quale corrisponde un reddito agevolato di L 21.550.000. Infatti, in corrispondenza di tale reddito la tassazione ordinaria e la tassazione separata sono equivalenti.
4.3 Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti commerciali non residenti (società, enti ed imprenditori individuali)
Il comma 1, lettera b), numero 4 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 9 del 2000 modifica le regole di applicazione della DIT per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti commerciali non residenti.
Per questi soggetti trovano ora applicazione le disposizioni degli articoli da 1 a 4 del d.lgs. n. 466 del 1997 e non più le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 dell'art. 5 del suddetto decreto, valide per le persone fisiche e le società di persone. In pratica, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, la base DIT si determina seguendo le stesse regole valide per le società di capitali, in quanto compatibili.
La determinazione del reddito agevolato, pertanto, dovrà avvenire secondo i criteri già specificati nel paragrafo n. 3.1.
E' opportuno evidenziare che la disposizione di cui all'art. 6, in base alla quale le società che si quotano per la prima volta in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato U.E. beneficiano dell'aliquota d'imposta ridotta al 7 per cento e dell'aliquota media minima al 20 per cento, non è applicabile alle stabili organizzazioni di società ed enti non residenti i cui titoli di partecipazione sono quotati nei predetti mercati. Infatti, trattandosi di disposizione agevolativa a carattere speciale, essa non è estensibile in via interpretativa.
4.4 Effetti del moltiplicatore della base DIT e coordinamento con le disposizioni antielusive
Per le società di capitali, gli enti equiparati residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, l'applicazione del moltiplicatore, trovando come unico limite la consistenza del patrimonio netto alla fine dell'esercizio escluso l'utile dell'esercizio medesimo, determina di fatto il progressivo recupero di quegli incrementi patrimoniali che il legislatore ha stabilito non siano rilevanti ai fini della costituzione dalla base DIT. E' il caso dei conferimenti in natura, delle rinunce ai crediti da parte dei soci, dell'accantonamento di utili alle riserve costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4 del codice civile, dei conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) e b). Inoltre, l'applicazione del moltiplicatore consente di dare progressivamente rilevanza anche al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Il medesimo effetto è riscontrabile anche nelle imprese individuali e nelle società di persone per le quali, pur non essendo previsto il moltiplicatore della base DIT, assumono comunque immediato rilievo sia il patrimonio netto precedente all'applicazione dell'agevolazione, sia tutti i successivi incrementi patrimoniali, compresi quelli che prima non assumevano rilevanza. Le modifiche legislative introdotte hanno infatti stabilito che per tali soggetti rileva ai fini dell'agevolazione l'intero importo del patrimonio netto escluso l'utile dell'esercizio.
Le disposizioni antielusive contenute negli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 466 del 1997 non sono state modificate dai decreti in argomento e, pertanto, continuano a spiegare interamente i loro effetti. Tutti i soggetti interessati dall'agevolazione devono quindi operare le riduzioni della base DIT in presenza di impieghi di patrimonio (acquisto d'aziende, incremento delle consistenze dei titoli e dei crediti da finanziamento, conferimenti infragruppo) ritenuti ope legis elusivi, in quanto non conformi alle finalità della legge o suscettibili di moltiplicare a cascata i benefici dell'agevolazione a fronte di un'unica immissione di capitale. Inoltre, le imprese devono escludere dalla base DIT i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive integrazioni e, in assenza del parere favorevole del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, anche i conferimenti provenienti da soggetti non residenti controllati da residenti.
Si osserva, tuttavia, che per le società di capitali l'applicazione del moltiplicatore della base DIT rende in parte inefficace la sterilizzazione degli impieghi elusivi. Come evidenziato nel prospetto contenuto nel paragrafo 3.1, il moltiplicatore si applica alla base DIT prima della riduzione a seguito di impieghi elusivi, per cui anche a fronte di tali impieghi risulta comunque incrementata la base di calcolo dell'agevolazione.
Con specifico riferimento agli esercenti attività d'impresa in forma individuale e alle società di persone, si osserva che, in conseguenza della soppressione dei limiti posti alla rilevanza degli incrementi patrimoniali dal comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997, possono generarsi effetti moltiplicativi della base DIT. Ad esempio, considerato che le norme antielusive contenute nell'art. 3 del decreto legislativo citato si riferiscono esclusivamente ai conferimenti in denaro, per questi soggetti assumerebbero comunque rilevanza sia i conferimenti in natura effettuati a cascata all'interno di un gruppo, sia quelli di provenienza estera. In tali ipotesi, qualora la moltiplicazione del beneficio DIT sia l'effetto di operazioni, anche collegate tra loro, poste in essere sulla base di un preciso disegno privo di valide ragioni economiche e finalizzato esclusivamente ad ottenere un vantaggio fiscale contrastante con la ratio dell'agevolazione, si renderanno applicabili, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 466 del 1997, le disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
5 BANCHE ED IMPRESE DI ASSICURAZIONE
5.1 Aspetti generali
Il comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 466 del 1997 stabilisce che per le banche e le imprese di assicurazione le disposizioni agevolative in commento hanno effetto dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.
Pertanto, nella generalità dei casi, tali soggetti possono fruire dell'agevolazione DIT per la prima volta nel periodo d'imposta 2000, che coincide con l'entrata in vigore del moltiplicatore del 20 per cento.
Si precisa che le banche e le imprese di assicurazioni, al fine di calcolare la quota di reddito agevolata ai fini DIT, devono individuare tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'agevolazione, secondo le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 466 del 1997, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 o a decorrere dalla data di costituzione, se successiva. In definitiva, l'importo su cui deve essere applicato il coefficiente di remunerazione ordinaria, per stabilire la quota di reddito agevolato, è costituito dall'intera variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, aumentata del 20 per cento.
5.2 Disposizioni antielusive
Anche per le banche e le assicurazioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lett. b), e 3 del d.lgs. n. 466 del 1997.
Per espressa previsione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.466 del 1997, la norma antielusiva, di cui al predetto comma 1, lett. a), concernente l'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996, non si applica alle "banche ed imprese di assicurazione". A tal fine per banche si intendono esclusivamente le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Per converso, la disposizione antielusiva trova applicazione nei confronti delle società finanziarie diverse dalle banche, ancorché facenti parte del gruppo bancario.
Alle banche e alle imprese di assicurazioni è, invece, applicabile la disposizione contenuta nella lett. c) del comma 3 dell'art. 3, secondo cui la variazione in aumento del capitale investito netto non rileva fino a concorrenza dell'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei soggetti controllanti di cui al comma 1 dello stesso art. 3, rispetto a quelli risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
I soggetti beneficiari di tali finanziamenti devono essere individuati facendo riferimento alla nozione di controllo già illustrata nella circolare n. 76 del 6 marzo 1998 al paragrafo 4.1.1.1.
Per le imprese di assicurazione, i crediti da finanziamento nei confronti di imprese del gruppo sono specificamente individuati nello Stato Patrimoniale del bilancio d'esercizio redatto a norma del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, alla voce Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate (C, II, nn. 2 e 3, lettere a), b) e c. Rientra inoltre nella previsione normativa ogni altro credito derivante da operazioni di finanziamento ancorché non iscritto tra gli investimenti.
Per le banche, i crediti aventi natura di finanziamento non sono individuabili in una specifica voce del bilancio redatto ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Pertanto, tenendo conto della peculiarità del settore, la loro individuazione dovrà avvenire non in base ad un criterio nominalistico o in funzione della collocazione in bilancio, ma della loro intrinseca natura. In particolare, si ritiene che i crediti di cui trattasi siano quelli che hanno natura di "finanziamento" e non quelli di "funzionamento".
Sono, ad esempio, crediti da finanziamento quelli derivanti da erogazioni in denaro a scopo di mutuo la cui durata sia superiore a 18 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
5.3 Rilevanza di particolari forme di accantonamenti di utili
Con riferimento alle problematiche sollevate dall'Associazione Bancaria Italiana in ordine al trattamento ai fini DIT degli incrementi di particolari voci dello stato patrimoniale delle banche, si forniscono i seguenti chiarimenti.
5.3.1 Il Fondo rischi bancari generali
Il fondo rischi bancari generali ha una natura ibrida di fondo acceso a passività connesse al rischio d'impresa e di riserva del patrimonio netto. Al pari dei fondi accesi alle passività future o probabili, esso è costituito, per espressa previsione normativa (art 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87), con accantonamenti da imputare a conto economico subito prima della determinazione dell'utile d'esercizio. Peraltro tale fondo, per molti aspetti, risulta assimilabile ad una riserva patrimoniale non solo in quanto la sua costituzione non è obbligatoria, ma anche perché esso è destinato esclusivamente alla copertura del rischio generale d'impresa.
Nello schema di Stato Patrimoniale delle banche - contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, recante istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari - detto fondo non risulta compreso tra i "Fondi per rischi ed oneri", ma ha una separata ed autonoma evidenza. Le informazioni ad esso relative sono contenute nella sezione della nota integrativa intitolata "Il capitale, le riserve, il fondo rischi bancari generali e le passività subordinate". Nel citato provvedimento, la Banca d'Italia afferma che tale fondo è "computabile tra gli elementi positivi (di qualità primaria: c.d. patrimonio di base) del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi".
Anche fiscalmente il fondo costituisce una riserva liberamente distribuibile, in quanto formata con accantonamenti al conto economico non deducibili dal reddito. Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 - il fondo rischi bancari generali concorreva alla base imponibile dell'imposta per espressa previsione dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1993, in quanto assimilato ad una riserva di patrimonio netto.
Pertanto, l'incremento della dotazione del fondo, potendosi considerare anche fiscalmente aumento di patrimonio netto, rileva ai fini DIT dall'esercizio nel quale l'assemblea approva il relativo bilancio. Tale conclusione è in linea con lo spirito dell'agevolazione, in quanto si può ritenere che l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese venga perseguito anche nel caso in cui, per espressa disposizione normativa, la destinazione dell'utile a riserva debba avvenire con imputazione diretta al conto economico e non in sede di delibera assembleare di approvazione del bilancio.
La rilevanza ai fini DIT di tali incrementi patrimoniali deve essere, tuttavia, subordinata ad alcune condizioni, che, tenendo conto del meccanismo di applicazione dell'agevolazione, rendano il loro trattamento equivalente a quello delle riserve formatesi a seguito di delibera assembleare di destinazione dell'utile d'esercizio.
In primo luogo, nel caso di risultato d'esercizio in perdita, l'incremento del fondo non potrà rilevare fino a concorrenza della stessa.
In secondo luogo, nell'ipotesi di utilizzo del fondo, la successiva destinazione a riserva del corrispondente maggior utile d'esercizio non rileverà quale incremento di patrimonio netto, mentre la sua attribuzione ai soci rileverà quale decremento di patrimonio a partire dall'esercizio nel quale la distribuzione stessa è deliberata.
Le considerazioni sin qui svolte in merito al fondo rischi bancari generali valgono anche per gli enti finanziari con riferimento al fondo rischi finanziari generali.
5.3.2 Altre riserve
A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento alle seguenti riserve:
- riserva di concentrazione di cui all' art. 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge Amato). Si tratta di una riserva di utili in sospensione d'imposta che le banche risultanti da operazioni di fusione o destinatarie di conferimenti di aziende bancarie possono costituire con accantonamenti deducibili;
- riserva di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Anch'essa è una riserva di utili in sospensione d'imposta costituita con accantonamenti deducibili per importi non superiori al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate a forme pensionistiche complementari.
La natura fiscale di tali riserve è sostanzialmente diversa da quella del fondo rischi bancari generali. Entrambe, oltre ad essere costituite a carico del conto economico, prima della destinazione dell'eventuale utile d'esercizio, sono alimentate con accantonamenti fiscalmente deducibili e sono in un regime permanente di sospensione d'imposta.
In particolare, alla riserva di concentrazione della legge Amato si applica, ai sensi dell'art. 7, comma 3, penultimo periodo, la disciplina prevista per il saldo attivo di rivalutazione monetaria di cui alla legge 19 marzo 1983, n. 72. L'irrilevanza ai fini DIT di tale riserva può affermarsi anche con argomento a contrariis, desumibile dalla disciplina del saldo attivo di rivalutazione ex art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, costituito a fronte di plusvalori assoggettati ad imposta sostitutiva, la cui rilevanza ai fini DIT deriva da espressa previsione legislativa.
Quanto alla riserva di cui all'art. 13, comma 6, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, gli incrementi non rilevano ai fini dell'agevolazione DIT in quanto derivanti da accantonamenti deducibili dal reddito, peraltro non deliberati in sede di destinazione dell'utile d'esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 466 del 1997. Né può essere tratto diverso convincimento dalla circostanza che ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assume rilevanza ai fini DIT il trasferimento a riserva di patrimonio netto degli ammortamenti anticipati contabilizzati a conto economico. In primo luogo perché il regime di sospensione d'imposta della riserva così formata è temporaneo, in quanto i maggiori ammortamenti dedotti sono destinati ad essere recuperati a tassazione nei periodi d'imposta successivi a quello in cui si conclude l'ammortamento fiscale del bene. Inoltre, la possibilità di riclassificare gli ammortamenti anticipati, con i conseguenti effetti ai fini dell'agevolazione DIT, oltre ad essere ricollegata ad una specifica previsione normativa, è limitata ai soli ammortamenti anticipati stanziati sino all'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 2001, in cui la legge n. 388 del 2000 è entrata in vigore.
5.3.3 Investimento in titoli delle riserve (ordinaria e straordinaria) della Banca d'Italia
L'art. 55, comma 1, dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con Regio Decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "Le riserve (ordinaria e straordinaria) sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Superiore". Dette riserve sono investite in titoli, i cui frutti, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 55, "sono destinati ad aumento delle medesime".
Per espressa disposizione statutaria, l'imputazione alle riserve dei frutti dei citati investimenti è sottratta al potere di deliberazione assembleare e deve avvenire prima della determinazione dell'utile. Si ritiene che gli incrementi delle riserve così formate concorrono alla formazione della base - DIT, considerato che i frutti dell'investimento rilevano ai fini fiscali come componenti positivi di reddito e che l'imputazione a riserva degli stessi prima della determinazione dell'utile è imposta da un preciso obbligo statutario.
Anche in tale fattispecie, in presenza di una perdita di esercizio, l'incremento del fondo non potrà rilevare ai fini DIT fino a concorrenza della stessa.
6 LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2001
6.1 Soppressione dell'obbligo del rispetto dell'aliquota media minima
I commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000 hanno apportato al d.lgs. n. 466 le seguenti modifiche e integrazioni:
- con la sostituzione del comma 3 dell'art. 1 e la modifica del comma 1 dell'art. 6, è stato rimosso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000, il divieto di determinare, in applicazione della DIT, un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 e al 20 per cento, rispettivamente per la generalità di soggetti IRPEG e per le società quotate;
- è stata introdotta una disposizione di salvaguardia secondo cui, fermo restando la soppressione del vincolo delle aliquote medie minime appena richiamate, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000, viene riaffermato il diritto al riporto a nuovo della quota di reddito agevolata maturata sino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 e non utilizzata per effetto dell'applicazione delle citate aliquote medie del 27 e del 20 per cento.
Con le nuove disposizioni - a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2000 - potrà aversi eccedenza di reddito agevolato esclusivamente per incapienza del reddito complessivo netto e non anche, come in passato, per eccedenza derivante dal ridimensionamento del reddito agevolato per soddisfare il precetto dell'aliquota media minima.
6.2 La riclassificazione degli ammortamenti anticipati
L'art. 6, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 consente alle imprese di riclassificare gli ammortamenti anticipati contabilizzati a conto economico, previa imputazione degli stessi all'apposita riserva di patrimonio netto prevista dall'art. 67, comma 3 del TUIR, al netto delle relative imposte differite.
Benché non comporti modifiche al d.lgs. n. 466 del 1997, tale disposizione, come si desume dagli atti parlamentari, ha inteso dare rilevanza ai fini DIT alle quote di ammortamento anticipato contabilizzate in esercizi precedenti, mediante trasferimento ad apposita riserva del patrimonio netto dell'importo accantonato al fondo ammortamenti anticipati, al netto delle relative imposte differite. Si precisa che ai fini dell'agevolazione in argomento rilevano gli ammortamenti anticipati contabilizzati a partire dall'esercizio in corso al 30 settembre 1996 (compresi, quindi, quelli contabilizzati nello stesso esercizio in corso al 30 settembre 1996). In sostanza - come evidenziato nella circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, par. 1.4.4 - l'incremento patrimoniale rilevante ai fini DIT per effetto della riclassificazione degli ammortamenti anticipati non può eccedere l'incremento che si sarebbe determinato nell'ipotesi di utilizzo sin dall'origine del c.d. "metodo raccomandato" per la contabilizzazione degli ammortamenti stessi.
La riclassificazione potrà riguardare - come è ovvio - solo quella parte del fondo di ammortamento che, nel caso in cui gli ammortamenti anticipati fossero stati imputati a riserva, sarebbe stata ancora in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 67, comma 3, del TUIR. D'altra parte, anche in conformità ai corretti principi civilistici di redazione del bilancio, la riclassificazione deve essere limitata a quella parte del fondo di ammortamento che ancora eccede quello che si sarebbe determinato sulla base dell'ordinario processo di ammortamento economico-tecnico.
Infine, si fa presente che la riclassificazione di cui trattasi rileva ai fini DIT limitatamente agli ammortamenti anticipati imputati al conto economico sino all'esercizio precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. E ciò, anche se la riclassificazione sia effettuata in successivi periodi d'imposta.
6.3 Diversificazione del coefficiente di remunerazione ordinaria
L'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria, determinato con decreto ministeriale entro il 31 marzo di ogni anno, possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima. Tale disposizione decorre dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2000.
7 ULTERIORI PROBLEMATICHE APPLICATIVE
7.1 Determinazione degli acconti d'imposta
L'art. 2, comma 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (c.d. agevolazione Visco) prevede che l'acconto debba essere determinato senza tenere conto delle disposizioni recate dalla medesima, le quali rilevano invece solo in sede di determinazione del saldo. E' possibile che il contribuente, per fruire della agevolazione relativa ai nuovi investimenti produttivi, abbia rinunciato, in tutto o in parte, all'agevolazione DIT, ad esempio, perché l'intero reddito dichiarato è stato assorbito dall' "Agevolazione Visco", ovvero per l'impossibilità di applicare un'aliquota inferiore al 27 (o 20) per cento. In tal caso, nel determinare gli acconti d'imposta per il periodo successivo, sarà possibile considerare la quota di reddito agevolata DIT non utilizzata a causa dell'agevolazione ex lege n. 133 del 1999.
7.2 L'incremento delle consistenze dei titoli e altri valori mobiliari. Operazioni pronti-contro termine
L'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 466 del 1997 prevede che la variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT non abbia effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e altri valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Lo spirito della norma è quello di evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzati per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo.
Per quantificare l'incremento di cui al citato articolo 2 è necessario esaminare i flussi finanziari impiegati nell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari. In particolare, data la consistenza dei titoli in portafoglio risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996, in ciascun esercizio le risorse finanziarie impiegate nell'acquisto di titoli, per l'importo che eccede quelle derivanti da eventuali disinvestimenti, costituiscono un incremento rilevante ai sensi della norma citata.
In tale ottica, anche le operazioni "pronti contro termine" configurerebbero per il cessionario a termine un impiego di liquidità a scopo di investimento finanziario, e andrebbero comprese tra quegli impieghi che il legislatore ha inteso scoraggiare con la previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 466 del 1997.
Tuttavia, in considerazione del tenore letterale della disposizione, nonché delle norme disciplinanti sia gli aspetti civilistici che fiscali di tali operazioni, si ritiene che nel disposto della norma in commento rientrino solo le operazioni per le quali sia contrattualmente previsto, in capo al cessionario a pronti, non l'obbligo ma la mera facoltà di rivendere i titoli alla scadenza pattuita. Invero, qualora sia obbligato a rivendere i titoli, il cessionario, in applicazione dei corretti principi di contabilità, è tenuto ad iscrivere l'importo dell'operazione tra i debiti.
In sostanza assume rilievo il contenuto economico dell'operazione di finanziamento piuttosto che l'aspetto giuridico connesso alla compravendita di titoli. Questa impostazione è stata implicitamente riconosciuta anche dal legislatore fiscale nella disposizione del comma 1-bis dell'art. 61 del TUIR, la quale prevede che "le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine", che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli".
Nel caso, invece, in cui il contratto preveda per il cessionario solo la facoltà di rivendere i titoli, l'operazione configura a tutti gli effetti, contabili e fiscali, una doppia compravendita di titoli, con la conseguenza che il cessionario ha l'obbligo di iscrivere i titoli nell'attivo patrimoniale per l'intera durata del contratto, salvo facoltà di rivenderli alla scadenza. Solo in quest'ultima ipotesi, pertanto, dall'operazione "pronti contro termine" si generano movimentazioni delle consistenze di titoli rilevanti ai fini della norma in esame, che influenzano negativamente la base - DIT.
7.3 Il limite del patrimonio netto in presenza di esercizio con bilancio in perdita
Nell'ipotesi in cui una società soggetta ad IRPEG presenti il bilancio in perdita, può tuttavia accadere che per effetto di costi fiscalmente non deducibili, l'impresa dichiari un reddito imponibile ai fini IRPEG. In tal caso, ai fini della determinazione del reddito, cui riferire l'agevolazione DIT, occorre richiamare il disposto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 466 del 1997, secondo cui "in ciascun esercizio la variazione non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo". Al riguardo, il Modello Unico società di capitali, al quadro RJ, richiede l'indicazione del patrimonio netto dell'esercizio (comprensivo della perdita dell'esercizio medesimo). Il relativo importo però non può essere determinato se non dopo aver calcolato l'imposta che, contabilizzata a conto economico, riduce a sua volta il patrimonio netto per effetto della maggiore perdita civilistica. Per calcolare l'imposta (influenzata dalla DIT) occorre tuttavia conoscere l'importo del patrimonio netto (comprensivo della perdita). Si tratta, in sostanza di un riferimento circolare, che rende assai gravoso il calcolo in questione. Ciò posto, allo scopo di agevolare la compilazione del quadro RJ e pervenire così alla determinazione della quota di reddito agevolata DIT, si ritiene che il contribuente, in presenza di perdita civilistica, possa assumere il patrimonio netto dell'esercizio al lordo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta interessato.
7.4 La riserva di rivalutazione di cui all'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Il saldo attivo di rivalutazione monetaria in argomento, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del regolamento che disciplina la rivalutazione dei beni delle imprese, approvato con D.P.R. 13 aprile 2001, n. 162, concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Ne consegue che la riserva di rivalutazione, iscritta nel bilancio dell'esercizio 2000, rileverà ai fini DIT dall'esercizio successivo.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
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