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Circolare Agenzia Entrate n. 65 del 28.06.2001

Accertamento con adesione - Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - Approfondimenti di aspetti concernenti la gestione dei procedimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 65 del 28.06.2001

1. Premessa
In relazione all'istituto in oggetto sono state condotte alcune analisi di approfondimento degli aspetti gestionali emersi nel primo periodo di applicazione, nell'ottica di ottimizzare la specifica attività amministrativa che riveste forte valenza innovativa sia nei rapporti con il contribuente che come strumento deflativo del contenzioso e di celere acquisizione all'erario dei tributi dovuti.
Si precisa al riguardo che gli elementi di valutazione sono stati direttamente acquisiti dall'Ufficio Ispettivo Centrale a seguito di apposite indagini presso alcune Direzioni Regionali, mirate all'enucleazione di eventuali aspetti di criticità nell'ambito dei procedimenti posti in essere dagli Uffici.
Si evidenzia preliminarmente che l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati rilevati consente una valutazione sostanzialmente positiva sul generale andamento dell'accertamento con adesione in tale periodo di prima applicazione e sul correlato impegno profuso dagli Uffici nella gestione dei relativi procedimenti, peraltro spesso in concomitanza con onerosi processi di ristrutturazione organizzativa in sede locale; per il consolidamento del rilevante istituto nell'ordinaria attività dell'Amministrazione risulta tuttavia necessaria una più incisiva attività di indirizzo e coordinamento a cura delle Direzioni Regionali ed un più rigoroso approccio sistemico da parte degli Uffici.
A tale riguardo si ricorda che con circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997 sono stati illustrati gli ambiti applicativi dell'accertamento con adesione, la cui estesa articolazione, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, ha consentito all'Amministrazione un'apprezzabile operatività, soprattutto con riferimento alle posizioni interessate da metodologie induttive di accertamento o comunque con elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte degli Uffici.
Tenuto conto delle esperienze maturate dagli Uffici e dei complessivi elementi di analisi acquisiti, la presente circolare è pertanto finalizzata all'approfondimento di specifiche problematiche gestionali delle diverse fasi del procedimento.

2. Esame della posizione fiscale del contribuente
L'ufficio è tenuto a svolgere, in sede istruttoria della posizione fiscale, un esame circostanziato dei complessivi elementi in suo possesso al fine di verificare l'effettiva legittimità dei presupposti impositivi, non rinviando tout court tale disamina alla fase del contraddittorio con il contribuente anche in relazione a poste di recupero per le quali non sussiste un ragionevole convincimento di fondatezza sulla base delle stesse risultanze istruttorie.
E' di tutta evidenza che, in via di principio, l'esito del contraddittorio è suscettibile d'incidere sulla pretesa fiscale, come formalizzata nell'invito ovvero nell'avviso di accertamento notificati dall'Ufficio, solo qualora siano stati addotti dal contribuente, in tale sede, nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli già conosciuti e quindi valutabili dall'Ufficio in dipendenza dell'istruttoria svolta.
Risulta in particolare opportuno un accurato esame critico degli elementi di ripresa fiscale risultanti dai processi verbali di constatazione redatti a seguito di verifica, tenendo anche conto delle eventuali osservazioni già verbalizzate dal contribuente con riferimento a specifici aspetti giuridici e tecnici, il cui approfondimento, qualora necessario, dovrà essere svolto dall'Ufficio in sede istruttoria con i poteri tipici di tale fase del procedimento di accertamento.
Non devono pertanto costituire oggetto di contraddittorio eventuali rilievi privi di fondatezza, la cui insussistenza sia valutabile dall'Ufficio sulla base degli elementi di conoscenza già in suo possesso ovvero acquisibili attraverso un'ulteriore attività istruttoria finalizzata ad una più certa delineazione dell'esistenza o meno dei presupposti impositivi.
Si ricorda a tale riguardo che con Circolare n. 52/E del 23 marzo 2000 sono stati, tra l'altro, delineati i generali criteri di gestione, ai fini dell'accertamento, dei processi verbali di verifica, prevedendo appositi parametri additivi di assorbimento riferiti alle ulteriori attività istruttorie svolte dagli Uffici per una compiuta valutazione delle posizioni fiscali interessate.
Ne consegue, pertanto, che l'eventuale abbandono di rilievi presenti nei processi verbali dovrà essere adeguatamente motivato con apposito atto interno e la successiva instaurazione del contraddittorio avrà esclusivo riguardo ai residui rilievi eventualmente presenti nel processo verbale o comunque scaturiti dall'ulteriore attività istruttoria svolta dall'Ufficio.
E' inoltre opportuno che l'Ufficio attivi il procedimento possibilmente per tutti i periodi d'imposta interessati da rilievi suscettibili di contraddittorio con il contribuente, non essendo compatibile con la ratio dell'istituto la diluizione nel tempo della completa definizione del contesto.

3. Diversificati ambiti applicativi degli istituti dell'autotutela e dell'accertamento con adesione
Le analisi condotte nell'ambito dei procedimenti di definizione ad iniziativa dei contribuenti a seguito di notifica dell'avviso di accertamento hanno evidenziato l'esigenza di una più rigorosa applicazione diversificata degli istituti dell'autotutela e dell'accertamento con adesione, secondo i rispettivi principi di riferimento.
Come già illustrato nella citata circolare n. 235/E l'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione è incentrato nella fondata e ragionevole misurazione di un legittimo presupposto impositivo, da rideterminarsi nel quantum tenendo conto degli elementi di valutazione a tal fine addotti dal contribuente in contraddittorio con l'Ufficio.
I casi di totale o parziale illegittimità dell'avviso di accertamento sono invece da ricondurre nella sfera di applicazione del potere di autotutela, secondo la disciplina dettata dall'articolo 2 quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37; quest'ultimo prevede in particolare, all'art. 4, il preventivo parere della Direzione Regionale nel caso di annullamento riferito ad imposte e relative sanzioni superiori ad un miliardo di lire.
Si evidenzia pertanto che nei procedimenti di definizione devono essere correttamente individuate le fattispecie ricorrenti in relazione alle motivazioni addotte dal contribuente e conseguentemente adottati i provvedimenti di autotutela nei casi previsti dalla legge; di questi ultimi sarà dato atto nell'eventuale procedimento di contraddittorio con il contribuente, qualora comunque instaurato con riferimento ad ulteriori aspetti dell'avviso di accertamento suscettibili di definizione ai sensi della legge n. 218 del 1997.
Ne consegue, in particolare, che i casi di annullamento totale dell'avviso di accertamento devono essere correttamente formalizzati in termini di provvedimento di autotutela dell'Ufficio.

4. Gestione degli atti del procedimento di adesione

4.1 Contraddittorio con il contribuente e motivazione dell'atto di adesione
La gestione di ogni fase del procedimento di adesione deve essere improntata al principio di trasparenza sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo l'intelligibilità di tutti i percorsi procedurali e motivazionali effettuati dagli Uffici.
Il rilievo della tematica esige di norma il diretto controllo dei dirigenti degli Uffici sulla regolarità e congruenza di merito degli atti inerenti i procedimenti, con particolare riferimento alle posizioni fiscali di maggiore rilevanza fiscale, interessate da contraddittori in corso con i contribuenti nonché dalla predisposizione degli atti di adesione da sottoscrivere tra le parti.
Si ribadisce, in particolare, l'obbligo di documentare i contraddittori svolti attraverso la redazione di appositi processi verbali, nei quali, sia pure sinteticamente, deve essere dato atto delle argomentazioni fornite dal contribuente, nonché dei relativi documenti prodotti.
La fase del contraddittorio deve essere contenuta entro limiti temporali ragionevoli, in relazione sia alla primaria esigenza di speditezza del procedimento che all'effettiva complessità della trattazione, non consentendo comunque reiterati rinvii di carattere meramente dilatorio, comportanti di fatto ingiustificato ritardo dell'azione amministrativa.
Si ricorda inoltre che, per espressa previsione dell'art. 7 del d. lgs. n. 218 del 1997, sussiste l'obbligo di circostanziata motivazione dell'atto di definizione, nel quale devono essere puntualmente indicati:
- gli elementi di valutazione addotti dal contribuente ed i relativi documenti prodotti;
- i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell'originaria pretesa;
- i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile, in stretta connessione agli elementi che, a seguito del contraddittorio svolto, hanno a tal fine assunto rilevanza.
Non devono quindi essere adottate generiche formule di rito, esclusivamente riferite a criteri di economicità dell'azione amministrativa, di deflazione del contenzioso e di celere acquisizione dei tributi, ove disancorati dalla specificità delle posizioni fiscali interessate dal procedimento di accertamento con adesione e da una puntuale valutazione di merito del contesto.
Il corretto esercizio del potere discrezionale deve infatti necessariamente estrinsecarsi in una valutazione complessa, correlata anche all'indice di affidabilità dell'accertamento attribuito sulla base delle direttive impartite con la circolare n. 100/E del 1998.
Tale profilo di congruenza non può peraltro prescindere da un'attenta e puntuale valutazione del contesto, proprio nella fase di attribuzione dell'indice di affidabilità dell'accertamento, con conseguente coerenza degli eventuali successivi atti di contraddittorio e definizione: in presenza di un elevato valore tanto più appare stringente l'obbligo di un circostanziato percorso motivazionale in ordine alla revisione della pretesa originaria.

4.2 Contraddittori con esito negativo
Le generali esigenze di documentazione delle attività condotte dagli Uffici rendono opportuna la verbalizzazione dei contraddittori svolti con esito negativo, dei quali anche è prevista la comunicazione al Sistema Informativo secondo le apposite modalità stabilite dalla procedura informatica di gestione dell'istituto.
Al riguardo si precisa che l'Ufficio, nei casi di procedimenti di adesione innescati di sua iniziativa anche a seguito di richiesta formulata dal contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, a fronte dell'esito negativo del contraddittorio deve attivarsi per notificare senza ritardo il relativo avviso di accertamento; quest'ultimo dovrà comunque tener conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio precedentemente svolto.
Nei casi invece di attivazione del procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di notifica dell'avviso di accertamento (art. 6, comma 2), la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell'istanza di adesione l'effetto automatico e predeterminato di sospensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare l'atto di accertamento notificato dall'Ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa.
La disposizione di legge in argomento non correla peraltro in alcun modo il periodo di sospensione all'eventuale anticipato esito negativo dell'istanza di adesione prodotta dal contribuente, rispondendo unicamente alla finalità di consentire alle parti lo svolgimento del contraddittorio senza pregiudizio dei diritti di difesa del contribuente. Si evidenzia al riguardo che la stessa relazione governativa al d.lgs. n. 218 del 1997 chiarisce che la sospensione per un periodo di novanta giorni mira a non "penalizzare il contribuente che abbia potuto presentare istanza di adesione solo successivamente alla notifica di un provvedimento esecutorio......In tal modo, il contribuente che intenda anteporre alla via giurisdizionale un tentativo di composizione in via amministrativa, non avendone avuta la possibilità nella fase istruttoria, può perseguire questa strada senza l'incombente timore di incorrere nella decadenza dell'impugnativa al decorso dei sessanta giorni".
Ne consegue pertanto che, sia sul piano testuale che di ricostruzione logico-sistematica, non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in novanta giorni.
Il suddetto periodo di sospensione non costituisce peraltro termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione; la sottoscrizione dell'atto di adesione può infatti validamente intervenire entro il termine ultimo d'impugnazione, per la cui determinazione deve correttamente tenersi conto sia dell'intero periodo di sospensione previsto dal d.lgs. n. 218 del 1997, sia dell'eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Si precisa, infine, che l'avvenuta verbalizzazione dell'esito negativo del contraddittorio svolto non preclude in via di principio, nelle more della notifica dell'avviso di accertamento oppure nell'ambito dei residui termini d'impugnazione ancora pendenti, la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione, ad esempio in dipendenza di ulteriori elementi di valutazione e produzioni documentali offerti dal contribuente, ovvero delle diverse determinazioni espresse dalle parti in termini favorevoli all'adesione.

4.3 Perfezionamento dell'adesione
Secondo il disposto degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, la sola sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti non è sufficiente per il perfezionamento dell'adesione, costituendo condizione di efficacia dell'atto il versamento entro venti giorni dalla sottoscrizione:
- del totale importo dovuto;
- ovvero, nel caso di pagamento rateale, della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia prevista dall'art. 8, comma 2, dello stesso d.lgs. n.218.
Ai fini del perfezionamento dell'atto di adesione assume pertanto unicamente rilevanza la volontaria attività posta in essere dal contribuente, in termini di versamento e di prestazione della garanzia per gli eventuali importi rateizzati, nel rispetto dei termini fissati dalla legge.
Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 8, il contribuente deve successivamente far pervenire all'Ufficio, entro dieci giorni dall'eseguito versamento, la quietanza del pagamento e, in caso di rateizzazione dell'importo, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia; ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, la copia dell'atto di accertamento con adesione è rilasciata dall'Ufficio solo in dipendenza di tale adempimento, previa verifica della regolarità del versamento e dell'eventuale garanzia prestata.
Al riguardo è stata segnalata l'esigenza di chiarimenti in ordine alla seguente casistica attinente alla fase di perfezionamento dell'adesione:
a) omesso versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione (unico versamento o prima rata nei casi di pagamento rateale), ovvero mancata prestazione della garanzia;
b) carente versamento degli importi dovuti;
c) tardivo versamento degli importi dovuti, ovvero tardiva prestazione della garanzia nei casi di pagamento rateale.
In via generale si precisa che a fronte delle fattispecie sopra enucleate è ravvisabile il mancato perfezionamento dell'adesione da parte del contribuente, con la conseguente inefficacia dell'atto di adesione sottoscritto e la mancanza di titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dall'atto di adesione.
Ne consegue che l'Ufficio è legittimato:
- alla notifica dell'avviso di accertamento nei casi di procedimenti attivati ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997;
- all'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio o definitivo, degli importi scaturenti dall'avviso di accertamento già notificato, con riferimento al quale il contribuente aveva prodotto istanza di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 e che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del predetto d.lgs., conserva la sua efficacia per il mancato perfezionamento dell'adesione da parte del contribuente.
Le suddette attività devono essere di norma immediatamente intraprese dagli Uffici a fronte di comportamenti totalmente omissivi, ovvero gravemente carenti nei versamenti eseguiti con evidenti finalità dilatorie del complessivo procedimento di accertamento, soprattutto in assenza di ragionevoli giustificazioni spontaneamente offerte dal contribuente in ordine alle circostanze che hanno determinato il mancato perfezionamento dell'adesione.
In presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti, ovvero tardività nella prestazione della garanzia), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità come sopra richiamati, l'Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto.
Tale valutazione, fondata sul principio di conservazione degli atti amministrativi, deve essere esercitata su elementi di riscontro oggettivi ed avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice, in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione.
A titolo esemplificativo, si precisa che non è ravvisabile l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione qualora:
- l'accertamento già notificato, oggetto di procedimento di adesione a seguito di istanza del contribuente, sia ormai divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini d'impugnativa, ovvero sia stato impugnato dal contribuente, con conseguente rinuncia all'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997 e, conseguentemente, all'intero iter procedimentale dell'adesione;
- sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare maggiori imponibili ovvero maggiori imposte rispetto a quelli determinati nell'atto di adesione sottoscritto a seguito di procedimento attivato ai sensi dell'art. 5 ovvero dell'art. 6, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 218.
Sussiste invece l'interesse dell'Ufficio:
- nel caso di accertamento notificato e non impugnato dal contribuente, per il quale al momento del riscontro residuano i termini d'impugnativa, al fine di evitare un prevedibile procedimento di contenzioso in relazione ad un avviso di accertamento i cui elementi costitutivi sono già stati oggetto di diversa valutazione da parte dello stesso Ufficio in sede di atto di adesione;
- nel caso di procedimento di adesione innescato su iniziativa dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 ovvero dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218, al fine di evitare dispersione di attività amministrativa e aggravio del generale procedimento di accertamento: l'Ufficio dovrebbe infatti procedere alla notifica di un avviso di accertamento coerente con le determinazioni assunte in sede di sottoscrizione dell'atto di adesione e quindi con esiti contabili sostanzialmente invariati rispetto a quelli già oggetto di adesione, con l'unica conseguenza, pregiudizievole per l'Erario, della relativa riscossione posticipata nel tempo.
Devesi peraltro evidenziare che in entrambi i casi, qualora si ritenesse non perfezionata l'adesione in dipendenza delle riscontrate irregolarità, l'Ufficio dovrebbe conseguentemente gestire l'eventuale istanza di rimborso delle somme versate in assenza di legittimo titolo, con ulteriore aggravio dell'azione amministrativa.
Nelle suddette ipotesi è pertanto ravvisabile il permanere dell'interesse attuale e concreto dell'Amministrazione al perfezionamento dell'adesione, in attuazione dei generali principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sanciti dalla già citata legge n. 241 del 1990, nonché del principio di collaborazione normativamente previsto dalla legge n. 212 del 2000; gli Uffici possono pertanto riconoscere al contribuente la possibilità di perfezionare l'adesione, previa verifica, come già rilevato, dell'esistenza di tempi tecnici compatibili con i termini di decadenza dell'azione di accertamento.
Il contribuente sarà pertanto con immediatezza invitato:
- a perfezionare l'adesione in relazione agli aspetti di riscontrata carenza, entro un breve termine appositamente assegnato dall'ufficio, tenendo debito conto dell'eventuale imminente decadenza dell'azione accertatrice; il nuovo termine assegnato dall'Ufficio ai fini del perfezionamento dell'adesione non può comunque essere superiore ai venti giorni previsti dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997;
- in caso di omesso, tardivo, insufficiente versamento delle imposte dovute, alla corresponsione degli interessi legali, calcolati per dietimi a decorrere dal primo giorno successivo alla originaria scadenza del termine di cui al citato comma 1 dell'art. 8.
Qualora il contribuente non ottemperi all'invito dell'Ufficio nel termine assegnato, dovrà essere definitivamente assunto il mancato perfezionamento dell'adesione, con ogni consequenziale determinazione in ordine alle attività da porre in essere, ridando cioè efficacia all'originario accertamento notificato ovvero procedendo alla notifica dell'avviso di accertamento.
Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, si precisa che il versamento delle somme dovute a titolo di perfezionamento dell'adesione a seguito della sottoscrizione del relativo atto, non costituisce per il contribuente obbligo di legge, bensì un onere: non è, pertanto, assoggettabile a sanzione l'eventuale tardività ovvero omissione, totale o parziale, del versamento stesso; ne consegue ulteriormente, come già precisato, che la mera sottoscrizione dell'atto di adesione non costituisce titolo per la riscossione coattiva delle somme non versate alle prescritte scadenze.

4.4 Pagamenti rateali ed escussione della garanzia
Con la circolare n. 235/E è stato precisato che il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Amministrazione finanziaria ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti; gli Uffici sono quindi tenuti al tempestivo e periodico riscontro dei pagamenti rateali effettuati dai contribuenti ed alla immediata rilevazione delle situazioni di irregolarità riferite ad omessi, tardivi, carenti versamenti alle previste scadenze.
Al riguardo si evidenzia che, in dipendenza dell'avvenuto perfezionamento dell'adesione, il successivo mancato versamento delle somme oggetto di pagamento dilazionato costituisce violazione punibile ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 che prevede, in via generale, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato nel termine previsto.
Qualora non sia stata già richiesta l'escussione della garanzia, l'Ufficio può riconoscere il mantenimento del beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente, se lo stesso abbia manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, gli importi dovuti alle rispettive scadenze rateali, gli interessi legali maturati dalla data di originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione.
In ordine a tale ultimo aspetto si precisa che qualora il ritardo nel pagamento sia inferiore a quindici giorni è applicabile l'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 che ha inserito nel comma 1 del citato art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997 una specifica disposizione concernente i versamenti tardivi, entro i suddetti limiti temporali, riguardanti crediti assistiti integralmente da garanzie reali o personali previste dalla legge o riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria; la norma introdotta prevede, in particolare, la riduzione della sanzione "ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo", cumulabile con la riduzione prevista dal comma 1, lett. a), del citato art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997.
Ne consegue, pertanto, che gli Uffici procederanno all'immediata escussione della garanzia ed all'irrogazione della sanzione prevista dal citato art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, con riferimento alle posizioni di cui sia riscontrato l'inadempimento del contribuente alle previste scadenze rateali e per le quali non sia constatato l'avvenuto perfezionamento del ravvedimento ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate.

5. Attività delle Direzioni Regionali delle Entrate
L'importanza rivestita dall'istituto sotto il duplice aspetto dei rapporti con il contribuente e della complessiva efficacia dell'azione amministrativa, richiede un costante impegno delle Direzioni Regionali in termini di indirizzo, monitoraggio e vigilanza delle connesse attività.
Si conferma peraltro che il consolidamento e l'estensione operativa dell'accertamento con adesione costituisce un obiettivo primario dell'Amministrazione, per il cui raggiungimento è necessaria un'attività integrata di tutte le strutture operanti sul territorio, nei rispettivi ambiti di attribuzioni e competenze.
Con particolare riferimento alle problematiche evidenziate con la presente circolare, si rende necessaria da parte delle Direzioni una mirata attività di indirizzo degli Uffici nonché di analisi dei procedimenti posti in essere, al fine di realizzare modalità operative maggiormente coerenti con la ratio dell'istituto e con le specifiche previsioni normative.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e vigilanza, le Direzioni assumeranno adeguate iniziative per l'individuazione delle problematiche affrontate dagli Uffici in sede applicativa e degli eventuali correttivi necessari all'ottimizzazione della complessiva gestione dell'istituto.

In via più generale sarà cura delle Direzioni Regionali:
- imprimere massimo impulso all'attivazione del procedimento ad iniziativa degli Uffici, anche attraverso un'apposita programmazione concertata;
- svolgere una costante attività d'indirizzo e di risoluzione delle problematiche evidenziate dagli uffici nel corso dei procedimenti avviati, adottando a tal fine idonee iniziative organizzative;
- garantire il coordinamento operativo e le necessarie sinergie tra gli Uffici Distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici IVA presenti nei rispettivi ambiti territoriali, nell'ottica dell'esame unitario della posizione fiscale e dell'economizzazione dei tempi di definizione dei contesti, con particolare riguardo ai processi verbali rilevanti per entrambi i settori impositivi;
- operare il monitoraggio dell'attività per le conseguenti analisi dei risultati raggiunti in ordine a profili sia quantitativi che qualitativi.

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